30.2005.127
lavoratore extracomunitario sprovvisto di permesso (l'aveva ma solo per cercare lavoro)
6 settembre 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.127
Data decisione, Autorità:
06.09.2005, PRPEN
Titolo:
lavoratore extracomunitario sprovvisto di permesso (l'aveva ma solo per cercare lavoro)
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
NEGLIGENZA
art. 3 cpv. 3 LDDS
art. 23 cpv. 6 LDDS
art. 6 OLS
art. 29 cpv. 1 OLS
Incarto
n.
30.2005.127/AMM
05 452/206
Bellinzona
6
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 aprile 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
05 452/206 del 1° aprile 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei
permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni del 20 aprile
2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 1°
aprile 2005 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
ha riconosciuto RI 1, cittadina venezuelana, colpevole di avere “lavorato in
qualità di donna di pulizia, dal 01.05.2004 al 17.08.2004, a favore della __________,
Airolo, sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta attività”,
soggiungendo che l’interessata “era al beneficio di un permesso di dimora
annuale per soggiornare ad Airolo alla ricerca di un posto di lavoro”;
che in applicazione della
pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 400.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 80.– e spese in ragione di fr. 20.–;
che RI 1 è insorta contro tale
decisione con un ricorso del 5 aprile 2005, nel quale chiede in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 20
Considerandi
aprile 2005, l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS
lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro
potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;
che lo straniero necessita
altresì di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv.
1.
prima frase OLS);
che è considerata attività
lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un
guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e
segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in
Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in
Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista,
praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla
pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo
temporaneo (lett. c);
che le contravvenzioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.
2000.
–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23
cpv. 6 LDDS);
che l’Ufficio giuridico della
Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera come detto alla multata –
in applicazione delle norme appena citate – di
avere lavorato come ausiliaria
di pulizia alle dipendenze della “__________” ad Airolo, dal 1° maggio al 17 agosto
2004, sprovvista di regolare autorizzazione giacché “al beneficio di un
permesso di dimora annuale per soggiornare ad Airolo alla ricerca di un posto
di lavoro” (rapporto di contravvenzione del 1° aprile 2005 cui la decisione
impugnata rinvia);
che la ricorrente non nega la
fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma fa valere in sostanza –
per quanto di rilievo ai fini dell’attuale giudizio – di avere ottenuto
l’assicurazione del datore di lavoro “che avrebbe pensato lui ad annunciare
l’inizio di lavoro presso l’ufficio stranieri” e di avere creduto che la
pratica fosse giunta a buon fine;
che le giustificazioni addotte
dall’interessata a sostegno della sua buona fede non consentono tuttavia di
scostarsi dal querelato giudizio, ove solo si consideri come in ambito penale
ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF inedita
6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3);
che l’omissione del datore di
lavoro non esimeva quindi la multata dall'obbligo di verificare, dal canto suo,
che la domanda fosse stata effettivamente inoltrata e il permesso rilasciato;
che del resto le
contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche
qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);
che la decisione impugnata
merita pertanto conferma, la multa inflitta essendo altresì adeguata all'infrazione
commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado
di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso deve quindi
essere respinto, seguito dalle spese di giustizia;
che la natura particolare
dell’impugnativa giustifica invece di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo
di tasse dell'odierna sentenza;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6
LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano tasse
dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster