30.2005.129
circolazione con furgone sovraccarico. Sviste nell'indicazione del veicolo e nell'indicazione di norme; commisurazione della multa
7 settembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.129
Data decisione, Autorità:
07.09.2005, PRPEN
Titolo:
circolazione con furgone sovraccarico. Sviste nell'indicazione del veicolo e nell'indicazione di norme; commisurazione della multa
DIMENSIONE E PESO
art. 9 cpv. 1 LCSTR
art. 29 LCSTR
art. 30 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.129/AMM
9241/407
Bellinzona
7
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso dell’8 aprile 2005
presentato da
RI 1
(DI 1)
contro
la decisione n.
9241/407 del 1° aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 18 aprile
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 1°
aprile 2005 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di
avere circolato, il 17 febbraio 2005 a __________, “con l’autocarro
targato TI __________ sovraccarico”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 2000.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso dell’8 aprile 2005, nel quale postula una riduzione
della multa a fr. 500.–;
che nelle osservazioni del 18
aprile 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 9
cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2, 96 n. 1 LCS e 67 cpv. 1 ONC – di avere
“circolato con l’autocarro targato TI __________ sovraccarico”;
che dal rapporto di
contravvenzione del 18 febbraio 2005, cui la decisione impugnata fa
riferimento, si evince – fra l'altro – un peso del veicolo accertato dalla
polizia cantonale di 3783 kg in luogo dei 2215 kg consentiti, per un’eccedenza
di 1568 kg;
che l'insorgente non nega di
per sé la circolazione con un veicolo sovraccarico, né contesta le misurazioni
esperite dalla polizia; lamenta nondimeno l’inapplicabilità dell’art. 67 cpv.
1 ONC – il veicolo in questione non essendo un autocarro ma un furgone – così
come dell’art. 93 n. 2 LCS, avendo egli agito in buona fede;
che sempre stando al
ricorrente, la multa inflitta non sarebbe adeguata alle circostanze del caso
specifico e in particolare all’appena evocata buona fede, giacché egli –
sprovvisto di cognizioni in materia – non aveva motivo di sospettare che il materiale
caricato da un baggerista di professione fosse più pesante di quanto da egli
ordinato;
che riguardo al genere di
veicolo e all’applicazione dell’art. 67 cpv. 1 ONC, dal rapporto di contravvenzione
18 febbraio 2005 – cui la Sezione della circolazione ha fatto riferimento
nell’emanare la multa – emerge chiaramente che l’interessato ha circolato con
un autofurgone anziché un autocarro; l’erronea descrizione dei fatti e
l’aggiunta dell’art. 67 cpv. 1 ONC nella decisione impugnata si palesano quindi
mere sviste, riconoscibili per il multato e non suscettibili, in definitiva,
d’influire sull’esito del giudizio di primo grado (cfr. del resto anche le
osservazioni 18 aprile 2005 dell’Ufficio giuridico);
che l’adombrata buona fede non
osta invece all’applicazione dell’art. 93 n. 2 LCS, ove si consideri come l’insorgente
avrebbe senz’altro potuto rendersi conto – prestando tutta l’attenzione
richiesta dalle circostanze – che il veicolo non era conforme alle
prescrizioni;
che pur non essendo cognito in
materia, il ricorrente non poteva infatti ragionevolmente fondarsi su un carico
“effettuato da un baggerista, a occhio” (ricorso, pag. 2 punto 4) per credersi
in regola con i limiti di legge: egli avrebbe dovuto esigere, per esempio, una
verifica del peso mediante un’apposita apparecchiatura, sulla cui presenza in
una ditta del mestiere non vi sono ragioni – né l’insorgente ne evoca – di
dubitare;
che accontentandosi di una
semplice stima “a occhio” del carico, ancorché da parte di un professionista,
Fatti
il multato ha pertanto negletto scientemente le più elementari regole di
diligenza, accettando finanche l’eventualità di circolare con un veicolo
sovraccarico;
che non si vede abbondanzialmente
come egli abbia potuto non accorgersi di un eccesso di oltre 1500 kg rispetto
ai 2215 kg autorizzati per il furgone, non foss’altro dallo schiacciamento giocoforza
inusuale degli pneumatici, suscettibile da sé solo di compromettere l’idoneità
Considerandi
del veicolo alla circolazione e di mettere seriamente a repentaglio la sicurezza
del traffico;
che nonostante quanto precede,
una multa di fr. 1500.– risulta tutto ben ponderato adeguata alle circostanze
del caso specifico e al grado di colpa dell’insorgente, cui non si può
rimproverare, ad ogni buon conto, un dolo diretto;
che l’esito dell’impugnativa
giustifica per finire di rinunciare al prelievo di oneri dell'odierno giudizio
e di soprassedere alla postulata assegnazione di ripetibili, per altro neppure
prevista dalla LPContr;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv.
2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta
una multa di fr. 1500.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.– e alle
spese di fr. 40.–.
2. Non si prelevano tasse o spese
dell’attuale giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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