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Decisione

30.2005.13

imposizione di contributi di miglioria per l'allargamento e la correzione di strade di PR

23 maggio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.13

Data decisione, Autorità:

23.05.2006, TE

Titolo:

imposizione di contributi di miglioria per l'allargamento e la correzione di strade di PR

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA

art. 16 LCM

Incarto n.

30.2005.13

Lugano

23 maggio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

ing.

Gianfranco Sciarini

arch. Bruno Buzzini

segretario

giudiziario

Enzo

Barenco

statuendo

sul ricorso presentato in data 12 luglio 2005 da

RI

1

contro

le

decisioni su reclamo emanate il 16 giugno 2005 dal Municipio di T__________ nell'ambito

della procedura di imposizione di contributi di miglioria per l'allargamento

e la correzione delle strade di PR nelle zone S__________ e C__________,

relativamente ai mapp. no. 340 e 495 RFD di T__________

letti

ed esaminati gli atti ed assunte le necessarie prove

considerato in

fatto e in diritto

- che il Comune di T__________ ha

proceduto ai lavori di allargamento e di correzione delle strade di PR al mapp.

no. 339 in zona S__________ ed al mapp. no. 345 in zona C__________ posando nel

contempo anche le condotte dell’acqua potabile, le canalizzazioni e la rete di

distribuzione dell’illuminazione pubblica;

- che il Consiglio Comunale ha stanziato

il credito di costruzione ed ha ratificato il prelievo di contributi di

miglioria nell’ordine del 30% della spesa nel corso delle sedute del

29.11/5.12.2000 (MM 12-14/2000 del 3.10.2000);

- che sulla base dei dati di costo

definitivi risultanti dal consuntivo finale per le suddette opere il Municipio

ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il

prospetto dal 15.11 al 14.12.2004 ed inviando un avviso personale ai

contribuenti interessati il 5.11.2004;

- che i ricorrenti sono comproprietari in

ragione di ½ ciascuno dei mapp. no. 340 e 495 ed in tale veste sono stati

assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria complessivo di fr. 5'783.70

per le opere eseguite alle due strade nelle zone S__________ e C__________;

- che il reclamo tempestivamente

interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione

del 16.6.2005. Da ciò il ricorso in esame che postula nuovamente l’annullamento

del contributo per intervenuta perenzione del diritto d’imposizione, per

carenza di vantaggio particolare e per violazione del diritto di sentito. Il

Municipio ne chiede la reiezione;

- che la documentazione richiamata

d’ufficio consente al Tribunale di espropriazione di pronunciarsi con piena ed

adeguata cognizione di causa. Di conseguenza per economia di giudizio il

ricorso è deciso sulla base degli atti;

- che a norma dell’art. 16 LCM entrato

in vigore il 1°.6.1998, il diritto d’imposizione è perento se il prospetto dei

contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell’opera;

- che la messa in esercizio è un

concetto impreciso e quindi ambiguo che ha sollevato non pochi interrogativi

nella sua applicazione pratica tanto da essere stato ripetutamente oggetto,

nella giurisprudenza, di studi esegetici e pragmatici. Attenendosi al principio

della sicurezza del diritto e con il proposito di cogliere un punto di

riferimento che possa assurgere a base oggettivamente precisa e paritaria per

la decorrenza del termine di perenzione, la prassi ha infine stabilito che

un’opera stradale è da ritenersi messa in esercizio ai sensi dell’art. 16 LCM

quando è agibile e liberamente aperta al pubblico. Seguendo questo ragionamento

la messa in esercizio non può quindi che identificarsi con il compimento dei

lavori principali ossia, normalmente, con la posa del primo manto d’asfalto o

pavimentazione portante poiché quest’ultima determina di fatto l’agibilità

dell’opera viaria rendendola effettivamente percorribile. Pertanto il termine

di perenzione decorre dall’ultimazione di tale intervento. Di contro non sono

decisive né la data del collaudo né quella di esecuzione di eventuali lavori

accessori o di finitura poiché questi non influiscono, dal profilo

tecnico/costruttivo, sull’uso della strada che già possiede, al termine dei

lavori principali, i requisiti per essere transitabile a tutti gli effetti (RDAT

ii-1996 no. 52 c. 5e; TF 16.2.1999 2P.381/1998, 17.6.1999 2P.80/1999; Bernasconi,

Termine di perenzione del diritto di prelevare contributi di miglioria secondo

la nuova LCM, CFPG 1997, p. 73 ss 75);

- che, sia detto per inciso, il rischio

di incorrere nella perenzione del diritto d’imposizione è una delle ragioni per

cui è preferibile oltre che auspicabile che i contributi di miglioria siano

prelevati già sulla base dei costi preventivi anziché sul consuntivo, ritenuto

che la legge consente in tale evenienza di procedere ad un conguaglio al

termine dei lavori senza particolari formalità (art. 11 cpv. 3 LCM; Brenni/Sciarini,

Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990, in

RDAT II-1993 p. 305 ss 328; Scolari, Tasse e contributi di miglioria,

CFPG 2005, ad art. 11 LCM no. 284-285);

- che per entrambe le strade, in zona S__________

e C__________, il progetto prevedeva, oltre alle sottostrutture, l’allargamento

del campo stradale, la realizzazione di una fascia laterale con dadi in granito

come anche la posa di nuovi cordoni e mocche di delimitazione e di nuovi

candelabri (cfr. piano 04-00 07 e 03-00 07 Opere costruttive soggette a

contributo di miglioria; MM 12-14/2000 del 3.10.2000);

- che alla luce dei contenuti del

progetto non vi è motivo di scostarsi dai principi generali sulla decorrenza

del termine di perenzione già evocati;

- che dai bollettini di cantiere

richiamati d’ufficio ed assunti agli atti risultano in particolare le seguenti

consegne di miscela bituminosa AB 16N sufficienti ad asfaltare le due strade: 6485

Kg per la strada in zona C__________ il 7.11.2001 e 8481 Kg per la strada in

zona S__________ il 20.11.2001 (cfr. bollettini di consegna no. 73918 B del

7.11.2001 e no. 74306 B del 20.11.2001);

- che se ne deve dedurre che i lavori

principali di pavimentazione sono stati eseguiti nei giorni immediatamente

successivi alla fornitura. Ciò significa, anche volendo essere generosi, che la

messa in esercizio risale al più tardi alla prima metà del mese di dicembre del

2001;

- che perciò e vista la data di

pubblicazione del prospetto (novembre 2004) il diritto d’imporre contributi di

miglioria risulta ampiamente perento;

- che, del resto, la circostanza nemmeno

è contestata dal Comune limitatosi, nella decisione su reclamo e nell’allegato

di risposta, ad accampare motivi di parità di trattamento a giustificazione

dell’emissione del prospetto;

- che di conseguenza il contributo in

oggetto dev’essere annullato;

- che considerato quanto sopra non

occorre entrare nel merito delle rimanenti censure sollevate nel ricorso;

- che la tassa di giustizia e le spese

sono a carico del Comune quale parte soccombente (art. 25 LCM; art. 31 LPamm.).

Poiché i ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale non si

assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza i

contributi di miglioria per i mapp. no. 340 e 495 sono annullati.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 150.-

sono a carico del Comune di T__________. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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