30.2005.13
imposizione di contributi di miglioria per l'allargamento e la correzione di strade di PR
23 maggio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.13
Data decisione, Autorità:
23.05.2006, TE
Titolo:
imposizione di contributi di miglioria per l'allargamento e la correzione di strade di PR
CONTRIBUTI DI MIGLIORIA
art. 16 LCM
Incarto n.
30.2005.13
Lugano
23 maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Gianfranco Sciarini
arch. Bruno Buzzini
segretario
giudiziario
Enzo
Barenco
statuendo
sul ricorso presentato in data 12 luglio 2005 da
RI
1
contro
le
decisioni su reclamo emanate il 16 giugno 2005 dal Municipio di T__________ nell'ambito
della procedura di imposizione di contributi di miglioria per l'allargamento
e la correzione delle strade di PR nelle zone S__________ e C__________,
relativamente ai mapp. no. 340 e 495 RFD di T__________
letti
ed esaminati gli atti ed assunte le necessarie prove
considerato in
fatto e in diritto
- che il Comune di T__________ ha
proceduto ai lavori di allargamento e di correzione delle strade di PR al mapp.
no. 339 in zona S__________ ed al mapp. no. 345 in zona C__________ posando nel
contempo anche le condotte dell’acqua potabile, le canalizzazioni e la rete di
distribuzione dell’illuminazione pubblica;
- che il Consiglio Comunale ha stanziato
il credito di costruzione ed ha ratificato il prelievo di contributi di
miglioria nell’ordine del 30% della spesa nel corso delle sedute del
29.11/5.12.2000 (MM 12-14/2000 del 3.10.2000);
- che sulla base dei dati di costo
definitivi risultanti dal consuntivo finale per le suddette opere il Municipio
ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il
prospetto dal 15.11 al 14.12.2004 ed inviando un avviso personale ai
contribuenti interessati il 5.11.2004;
- che i ricorrenti sono comproprietari in
ragione di ½ ciascuno dei mapp. no. 340 e 495 ed in tale veste sono stati
assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria complessivo di fr. 5'783.70
per le opere eseguite alle due strade nelle zone S__________ e C__________;
- che il reclamo tempestivamente
interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione
del 16.6.2005. Da ciò il ricorso in esame che postula nuovamente l’annullamento
del contributo per intervenuta perenzione del diritto d’imposizione, per
carenza di vantaggio particolare e per violazione del diritto di sentito. Il
Municipio ne chiede la reiezione;
- che la documentazione richiamata
d’ufficio consente al Tribunale di espropriazione di pronunciarsi con piena ed
adeguata cognizione di causa. Di conseguenza per economia di giudizio il
ricorso è deciso sulla base degli atti;
- che a norma dell’art. 16 LCM entrato
in vigore il 1°.6.1998, il diritto d’imposizione è perento se il prospetto dei
contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell’opera;
- che la messa in esercizio è un
concetto impreciso e quindi ambiguo che ha sollevato non pochi interrogativi
nella sua applicazione pratica tanto da essere stato ripetutamente oggetto,
nella giurisprudenza, di studi esegetici e pragmatici. Attenendosi al principio
della sicurezza del diritto e con il proposito di cogliere un punto di
riferimento che possa assurgere a base oggettivamente precisa e paritaria per
la decorrenza del termine di perenzione, la prassi ha infine stabilito che
un’opera stradale è da ritenersi messa in esercizio ai sensi dell’art. 16 LCM
quando è agibile e liberamente aperta al pubblico. Seguendo questo ragionamento
la messa in esercizio non può quindi che identificarsi con il compimento dei
lavori principali ossia, normalmente, con la posa del primo manto d’asfalto o
pavimentazione portante poiché quest’ultima determina di fatto l’agibilità
dell’opera viaria rendendola effettivamente percorribile. Pertanto il termine
di perenzione decorre dall’ultimazione di tale intervento. Di contro non sono
decisive né la data del collaudo né quella di esecuzione di eventuali lavori
accessori o di finitura poiché questi non influiscono, dal profilo
tecnico/costruttivo, sull’uso della strada che già possiede, al termine dei
lavori principali, i requisiti per essere transitabile a tutti gli effetti (RDAT
ii-1996 no. 52 c. 5e; TF 16.2.1999 2P.381/1998, 17.6.1999 2P.80/1999; Bernasconi,
Termine di perenzione del diritto di prelevare contributi di miglioria secondo
la nuova LCM, CFPG 1997, p. 73 ss 75);
- che, sia detto per inciso, il rischio
di incorrere nella perenzione del diritto d’imposizione è una delle ragioni per
cui è preferibile oltre che auspicabile che i contributi di miglioria siano
prelevati già sulla base dei costi preventivi anziché sul consuntivo, ritenuto
che la legge consente in tale evenienza di procedere ad un conguaglio al
termine dei lavori senza particolari formalità (art. 11 cpv. 3 LCM; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990, in
RDAT II-1993 p. 305 ss 328; Scolari, Tasse e contributi di miglioria,
CFPG 2005, ad art. 11 LCM no. 284-285);
- che per entrambe le strade, in zona S__________
e C__________, il progetto prevedeva, oltre alle sottostrutture, l’allargamento
del campo stradale, la realizzazione di una fascia laterale con dadi in granito
come anche la posa di nuovi cordoni e mocche di delimitazione e di nuovi
candelabri (cfr. piano 04-00 07 e 03-00 07 Opere costruttive soggette a
contributo di miglioria; MM 12-14/2000 del 3.10.2000);
- che alla luce dei contenuti del
progetto non vi è motivo di scostarsi dai principi generali sulla decorrenza
del termine di perenzione già evocati;
- che dai bollettini di cantiere
richiamati d’ufficio ed assunti agli atti risultano in particolare le seguenti
consegne di miscela bituminosa AB 16N sufficienti ad asfaltare le due strade: 6485
Kg per la strada in zona C__________ il 7.11.2001 e 8481 Kg per la strada in
zona S__________ il 20.11.2001 (cfr. bollettini di consegna no. 73918 B del
7.11.2001 e no. 74306 B del 20.11.2001);
- che se ne deve dedurre che i lavori
principali di pavimentazione sono stati eseguiti nei giorni immediatamente
successivi alla fornitura. Ciò significa, anche volendo essere generosi, che la
messa in esercizio risale al più tardi alla prima metà del mese di dicembre del
2001;
- che perciò e vista la data di
pubblicazione del prospetto (novembre 2004) il diritto d’imporre contributi di
miglioria risulta ampiamente perento;
- che, del resto, la circostanza nemmeno
è contestata dal Comune limitatosi, nella decisione su reclamo e nell’allegato
di risposta, ad accampare motivi di parità di trattamento a giustificazione
dell’emissione del prospetto;
- che di conseguenza il contributo in
oggetto dev’essere annullato;
- che considerato quanto sopra non
occorre entrare nel merito delle rimanenti censure sollevate nel ricorso;
- che la tassa di giustizia e le spese
sono a carico del Comune quale parte soccombente (art. 25 LCM; art. 31 LPamm.).
Poiché i ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale non si
assegnano ripetibili.
per
questi motivi
richiamata la
Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza i
contributi di miglioria per i mapp. no. 340 e 495 sono annullati.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia e le spese in fr. 150.-
sono a carico del Comune di T__________. Non si assegnano ripetibili.
3.
La presente decisione e definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giudiziario
Margherita
De Morpurgo Enzo
Barenco
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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