30.2005.130
lavoratore comunitario sprovvisto di permesso. Accordi di Schengen 1.6.04 inapplicabili poiché contratto di durata indeterminata (e non "fino a tre mesi")
7 settembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.130
Data decisione, Autorità:
07.09.2005, PRPEN
Titolo:
lavoratore comunitario sprovvisto di permesso. Accordi di Schengen 1.6.04 inapplicabili poiché contratto di durata indeterminata (e non "fino a tre mesi")
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
art. 3 cpv. 3 LDDS
art. 23 cpv. 6 LDDS
art. 6 OLS
Incarto
n.
30.2005.130/AMM
05 478/202
Bellinzona
7
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 13 aprile 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
05 478/202 dell’8 aprile 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei
permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni del 25 aprile
2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione dell’8
aprile 2005 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
ha riconosciuto RI 1, cittadino italiano, colpevole di avere “lavorato in
qualità di operaio, dal 14.06.2004 al 19.08. 2004, a favore della ditta __________,
sprovvisto del permesso … che [gli] consentisse di svolgere detta
attività”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 900.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 200.– e spese in ragione di fr. 30.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 13 aprile 2005, nel quale chiede in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 25
aprile 2005, l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS
lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro
potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;
Considerandi
che è considerata attività
lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un
guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e
segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in
Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in
Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista,
praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla
pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo
temporaneo (lett. c);
che le contravvenzioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.
2000.
–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23
cpv. 6 LDDS);
che dal 1° giugno 2004, con
l'entrata in vigore della seconda fase delle disposizioni transitorie dell'Accordo
sulla libera circolazione delle persone, i cittadini comunitari non
appartenenti ai dieci nuovi Stati membri dell'Unione Europea (Cipro, Estonia,
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e
Ungheria) non necessitano più di un permesso per soggiornare e lavorare in
Svizzera fino a tre mesi, bastando una notifica a norma degli art. 2 cpv. 1
LDDS e 2 cpv. 6 ODDS (v. circolare n. 123-001 del 19 maggio 2004 dell'IMES
reperibile sul sito www.stranieri.ch, punti 2 e 3);
che in concreto l’interessato
era nondimeno al beneficio di un contratto di lavoro per tempo indeterminato
(cfr. doc. D nel fascicolo della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, pag.
1.
in basso), ragion per cui la normativa più favorevole non gli torna
applicabile;
che l’Ufficio giuridico della
Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera come detto al multato di avere
lavorato come operaio alle dipendenze della __________, dal 14 giugno al 19 agosto
2004, sprovvisto di regolare autorizzazione;
che il ricorrente non nega la
fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma sottolinea la sua buona
fede e adombra “una serie di malintesi e disguidi che hanno portato a tale
situazione”;
che in un interrogatorio del
20.
agosto 2004 davanti alla polizia cantonale, egli ha dichiarato quanto segue
(doc. B nel fascicolo citato, verso il basso):
“Tramite
il figlio del direttore della ditta ho trovato lavoro a __________. Personalmente
mi sono recato all’URS di Locarno annunciando la mia intenzione di iniziare
l’attività. Mi veniva risposto se avevo la relativa documentazione per
l’inoltro della domanda. Io rispondevo di no e, mi veniva detto, di ripresentarmi
al momento che la documentazione era fatta. Rientrato in ditta dicevo alla segretaria
quanto dettomi in ufficio. Mi veniva risposto che ci pensavano loro. Per
tale motivo io iniziavo il lavoro, in buona fede, il 14.06.2004. Questo
pomeriggio mi presentavo nuovamente all’URS di Locarno con la documentazione. A
questo punto l’impiegata mi faceva notare che io avevo lavorato dal 14.06.2004
fino a ieri senza alcuna autorizzazione. [...]”;
che le giustificazioni addotte
dall’interessato a sostegno della sua buona fede non permettono di scostarsi
dal querelato giudizio, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno
risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento
antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una
violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF inedita 6S.297/2003
del 14 ottobre 2003, consid. 3.3);
che possibili assicurazioni
del datore di lavoro sul disbrigo delle pratiche (“mi veniva risposto che ci
pensavano loro”: verbale citato, loc. cit.) non esimevano quindi il multato
dall'obbligo di verificare, dal canto suo, che il permesso venisse rilasciato prima
di iniziare il lavoro;
che del resto le
contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche
qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);
che la decisione impugnata
merita pertanto conferma, la multa inflitta essendo altresì adeguata all'infrazione
commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado
di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso deve quindi
essere respinto, seguito dalle spese di giustizia;
che la natura particolare
dell’impugnativa giustifica invece di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo
di tasse dell'odierna sentenza;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6
LDDS; 6 OLS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano tasse
dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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