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Decisione

30.2005.130

lavoratore comunitario sprovvisto di permesso. Accordi di Schengen 1.6.04 inapplicabili poiché contratto di durata indeterminata (e non "fino a tre mesi")

7 settembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.130

Data decisione, Autorità:

07.09.2005, PRPEN

Titolo:

lavoratore comunitario sprovvisto di permesso. Accordi di Schengen 1.6.04 inapplicabili poiché contratto di durata indeterminata (e non "fino a tre mesi")

IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA

art. 3 cpv. 3 LDDS

art. 23 cpv. 6 LDDS

art. 6 OLS

Incarto

n.

30.2005.130/AMM

05 478/202

Bellinzona

7

settembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 13 aprile 2005

presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

05 478/202 dell’8 aprile 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei

permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni del 25 aprile

2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e

dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione dell’8

aprile 2005 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione

ha riconosciuto RI 1, cittadino italiano, colpevole di avere “lavorato in

qualità di operaio, dal 14.06.2004 al 19.08. 2004, a favore della ditta __________,

sprovvisto del permesso … che [gli] consentisse di svolgere detta

attività”;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 900.–, ponendo inoltre a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 200.– e spese in ragione di fr. 30.–;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 13 aprile 2005, nel quale chiede in sostanza

l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 25

aprile 2005, l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione

propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS

lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro

potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

Considerandi

che è considerata attività

lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un

guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e

segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in

Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in

Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista,

praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla

pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo

temporaneo (lett. c);

che le contravvenzioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.

2000.

–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23

cpv. 6 LDDS);

che dal 1° giugno 2004, con

l'entrata in vigore della seconda fase delle disposizioni transitorie dell'Accordo

sulla libera circolazione delle persone, i cittadini comunitari non

appartenenti ai dieci nuovi Stati membri dell'Unione Europea (Cipro, Estonia,

Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e

Ungheria) non necessitano più di un permesso per soggiornare e lavorare in

Svizzera fino a tre mesi, bastando una notifica a norma degli art. 2 cpv. 1

LDDS e 2 cpv. 6 ODDS (v. circolare n. 123-001 del 19 maggio 2004 dell'IMES

reperibile sul sito www.stranieri.ch, punti 2 e 3);

che in concreto l’interessato

era nondimeno al beneficio di un contratto di lavoro per tempo indeterminato

(cfr. doc. D nel fascicolo della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, pag.

1.

in basso), ragion per cui la normativa più favorevole non gli torna

applicabile;

che l’Ufficio giuridico della

Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera come detto al multato di avere

lavorato come operaio alle dipendenze della __________, dal 14 giugno al 19 agosto

2004, sprovvisto di regolare autorizzazione;

che il ricorrente non nega la

fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma sottolinea la sua buona

fede e adombra “una serie di malintesi e disguidi che hanno portato a tale

situazione”;

che in un interrogatorio del

20.

agosto 2004 davanti alla polizia cantonale, egli ha dichiarato quanto segue

(doc. B nel fascicolo citato, verso il basso):

“Tramite

il figlio del direttore della ditta ho trovato lavoro a __________. Personalmente

mi sono recato all’URS di Locarno annunciando la mia intenzione di iniziare

l’attività. Mi veniva risposto se avevo la relativa documentazione per

l’inoltro della domanda. Io rispondevo di no e, mi veniva detto, di ripresentarmi

al momento che la documentazione era fatta. Rientrato in ditta dicevo alla segretaria

quanto dettomi in ufficio. Mi veniva risposto che ci pensavano loro. Per

tale motivo io iniziavo il lavoro, in buona fede, il 14.06.2004. Questo

pomeriggio mi presentavo nuovamente all’URS di Locarno con la documentazione. A

questo punto l’impiegata mi faceva notare che io avevo lavorato dal 14.06.2004

fino a ieri senza alcuna autorizzazione. [...]”;

che le giustificazioni addotte

dall’interessato a sostegno della sua buona fede non permettono di scostarsi

dal querelato giudizio, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno

risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento

antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una

violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF inedita 6S.297/2003

del 14 ottobre 2003, consid. 3.3);

che possibili assicurazioni

del datore di lavoro sul disbrigo delle pratiche (“mi veniva risposto che ci

pensavano loro”: verbale citato, loc. cit.) non esimevano quindi il multato

dall'obbligo di verificare, dal canto suo, che il permesso venisse rilasciato prima

di iniziare il lavoro;

che del resto le

contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche

qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

che la decisione impugnata

merita pertanto conferma, la multa inflitta essendo altresì adeguata all'infrazione

commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado

di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti di legge;

che il ricorso deve quindi

essere respinto, seguito dalle spese di giustizia;

che la natura particolare

dell’impugnativa giustifica invece di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo

di tasse dell'odierna sentenza;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6

LDDS; 6 OLS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano tasse

dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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