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Decisione

30.2005.131

posteggio in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata. Disparità di trattamento. Tardiva contestazione della segnaletica

8 settembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.131

Data decisione, Autorità:

08.09.2005, PRPEN

Titolo:

posteggio in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata. Disparità di trattamento. Tardiva contestazione della segnaletica

PARCHEGGIO

PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 37 cpv. 2 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 19 cpv. 2 let. a ONCS

art. 30 OSSTR

Incarto

n.

30.2005.131/AMM

9558/406

Bellinzona

8

settembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso dell’8 aprile 2005

presentato da

RI 1

( DI 1)

contro

la decisione n.

9558/406 del 1° aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,

Camorino,

viste le osservazioni del 20 aprile

2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 1°

aprile 2005 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di

avere posteggiato l’automobile targata ZH __________ – il 4 dicembre 2004 ad __________,

presso l’autosilo __________ – “in un’area su cui è segnalato il divieto di

fermata”;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.–, ponendo inoltre a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese in ragione di fr. 20.–;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso dell’8 aprile 2005, nel quale postula in sostanza

l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 20

aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e

di confermare la decisione impugnata;

Considerandi

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l’art. 30 cpv. 1 prima

frase OSS il segnale “Divieto di fermata” (2.49) proibisce la fermata volontaria

di veicoli dalla parte della strada provvista di tale avviso, e l’art. 19 cpv.

2.

lett. a ONC vieta di parcheggiare dove la fermata non è permessa;

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1

LCS);

che la Sezione della

circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere posteggiato l’automobile

targata ZH __________ – il 4 dicembre 2004 ad __________, presso l’autosilo __________

– “in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata” (cfr. la

decisione impugnata, con richiamo del rapporto di contravvenzione allestito

dalla polizia comunale);

che l’insorgente fa valere

quanto segue:

“traversando

il Parcheggio pubblico e vedendo che stava tutto occupato, pure due altre Macchine

che stavano già ferme nel Parcheggio Bus, di fronte Auto Silo __________, targhate

Ticino.

Io

o pensato l’inverno sabato sera è libero per tutti. Si come mia Moglie cammina

male mi sono messo vicino alle altre due Macchine che erano già parcheggiate ca

1.

ora, per andare in Chiesa.

Nel

ritorno trovai una contravvenzione, e le altre due Macchine niente, che stavano

ancora prima di me, targhate Ticino, e la mia targhata Zurigo. [...]”;

che ne desume, il ricorrente,

una disparità di trattamento suscettibile di inficiare la procedura di contravvenzione;

che una violazione della legge

da parte dell'autorità non conferisce però al cittadino alcun diritto a essere

trattato nello stesso modo illegale, a meno che l'autorità rifiuti di

abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti;

che il ricorrente, nella

specie, lamenta bensì una possibile tolleranza della polizia nei confronti di

terzi, ma non pretende che l'autorità preposta al perseguimento di queste

infrazioni, ossia la Sezione della circolazione, intenda istituire o mantenere

l'asserita prassi illegale;

che sotto questo profilo,

nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata;

che l’interessato adombra per

la prima volta in una lettera del 27 aprile 2005 l’assenza di un cartello di

divieto di fermata;

che tale scritto, presentato

oltre il termine – perentorio – di ricorso, si palesa finanche irricevibile,

ragion per cui la censura non merita disamina;

che anche volendo per

avventura entrare nel merito della doglianza, è noto comunque sia a questo

giudice che la segnaletica nel luogo dell’infrazione reca non solo

l’indicazione “Parcheggio Bus Turistico”, ma anche un “divieto di fermata” per

gli altri veicoli;

che a ragione l'autorità di

primo grado ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 120.–, pari alla

sanzione prevista dall'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe

disciplinari (RS 741.031) per siffatto genere d’infrazione (n. 230.1), con

relative tasse e spese;

che il ricorso – infondato –

deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15

LPContr);

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 3, 27

cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 19 cpv. 2 lett. a ONC;

30 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr.

100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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