30.2005.131
posteggio in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata. Disparità di trattamento. Tardiva contestazione della segnaletica
8 settembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.131
Data decisione, Autorità:
08.09.2005, PRPEN
Titolo:
posteggio in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata. Disparità di trattamento. Tardiva contestazione della segnaletica
PARCHEGGIO
PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 37 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 19 cpv. 2 let. a ONCS
art. 30 OSSTR
Incarto
n.
30.2005.131/AMM
9558/406
Bellinzona
8
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso dell’8 aprile 2005
presentato da
RI 1
( DI 1)
contro
la decisione n.
9558/406 del 1° aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 20 aprile
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 1°
aprile 2005 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di
avere posteggiato l’automobile targata ZH __________ – il 4 dicembre 2004 ad __________,
presso l’autosilo __________ – “in un’area su cui è segnalato il divieto di
fermata”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese in ragione di fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso dell’8 aprile 2005, nel quale postula in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 20
aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
Considerandi
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 30 cpv. 1 prima
frase OSS il segnale “Divieto di fermata” (2.49) proibisce la fermata volontaria
di veicoli dalla parte della strada provvista di tale avviso, e l’art. 19 cpv.
2.
lett. a ONC vieta di parcheggiare dove la fermata non è permessa;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere posteggiato l’automobile
targata ZH __________ – il 4 dicembre 2004 ad __________, presso l’autosilo __________
– “in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata” (cfr. la
decisione impugnata, con richiamo del rapporto di contravvenzione allestito
dalla polizia comunale);
che l’insorgente fa valere
quanto segue:
“traversando
il Parcheggio pubblico e vedendo che stava tutto occupato, pure due altre Macchine
che stavano già ferme nel Parcheggio Bus, di fronte Auto Silo __________, targhate
Ticino.
Io
o pensato l’inverno sabato sera è libero per tutti. Si come mia Moglie cammina
male mi sono messo vicino alle altre due Macchine che erano già parcheggiate ca
1.
ora, per andare in Chiesa.
Nel
ritorno trovai una contravvenzione, e le altre due Macchine niente, che stavano
ancora prima di me, targhate Ticino, e la mia targhata Zurigo. [...]”;
che ne desume, il ricorrente,
una disparità di trattamento suscettibile di inficiare la procedura di contravvenzione;
che una violazione della legge
da parte dell'autorità non conferisce però al cittadino alcun diritto a essere
trattato nello stesso modo illegale, a meno che l'autorità rifiuti di
abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti;
che il ricorrente, nella
specie, lamenta bensì una possibile tolleranza della polizia nei confronti di
terzi, ma non pretende che l'autorità preposta al perseguimento di queste
infrazioni, ossia la Sezione della circolazione, intenda istituire o mantenere
l'asserita prassi illegale;
che sotto questo profilo,
nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata;
che l’interessato adombra per
la prima volta in una lettera del 27 aprile 2005 l’assenza di un cartello di
divieto di fermata;
che tale scritto, presentato
oltre il termine – perentorio – di ricorso, si palesa finanche irricevibile,
ragion per cui la censura non merita disamina;
che anche volendo per
avventura entrare nel merito della doglianza, è noto comunque sia a questo
giudice che la segnaletica nel luogo dell’infrazione reca non solo
l’indicazione “Parcheggio Bus Turistico”, ma anche un “divieto di fermata” per
gli altri veicoli;
che a ragione l'autorità di
primo grado ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 120.–, pari alla
sanzione prevista dall'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe
disciplinari (RS 741.031) per siffatto genere d’infrazione (n. 230.1), con
relative tasse e spese;
che il ricorso – infondato –
deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr);
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 3, 27
cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 19 cpv. 2 lett. a ONC;
30 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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