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Decisione

30.2005.132

due multe per posteggio in zona vietata; autorizzazione municipale; esigenza di una normativa chiara; incarti congiunti per la sentenza

8 settembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.132

Data decisione, Autorità:

08.09.2005, PRPEN

Titolo:

due multe per posteggio in zona vietata; autorizzazione municipale; esigenza di una normativa chiara; incarti congiunti per la sentenza

PARCHEGGIO

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 30 cpv. 1 OSSTR

Incarti

n.

30.2005.132/134

8598/409 8599/404

Bellinzona

8

settembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sui ricorsi dell’11 aprile 2005

presentati da

RI 1

DI 1

contro

le decisioni n.

8598/409 e 8599/404 del 25 marzo 2005 emesse dalla Sezione della

circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 20 aprile

2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della

circolazione, con decisione n.

8598/409 del 25 marzo 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 60.–,

addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr.

10.–, per avere “posteggiato il veicolo TI __________ per oltre 2 ore in

luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”, circostanza accertata il

24 novembre 2004 dalla polizia comunale di __________, in località __________;

che la medesima autorità, con

decisione n. 8599/404 dello stesso giorno, ha inflitto all’interessata un’altra

multa di fr. 60.–, oltre a tassa di giustizia di fr. 20.– e a spese di fr. 10.–,

per un’analoga infrazione perpetrata sempre in località Ronge il 6 dicembre

2004;

che RI 1 è insorta contro tali

decisioni con due distinti ricorsi dell’11 aprile 2005, nei quali postula

Considerandi

l'annullamento di entrambe le multe;

che nelle osservazioni del 20

aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere i ricorsi e di

confermare le decisioni impugnate;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività delle

impugnative sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui i ricorsi sono ricevibili;

che sulle prove offerte, la

documentazione prodotta dalla ricorrente può essere acquisita agli atti, ma non

è il caso di disporre altri complementi istruttori (in specie sopralluogo con

nuova audizione della multata), i ricorsi dovendo essere accolti – comunque sia

– per i motivi esposti in appresso;

che la Sezione della

circolazione rimprovera come detto alla multata – in applicazione degli art. 3,

27.

cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30 cpv. 1 OSS – di avere posteggiato il 24 novembre

2004.

il proprio veicolo “per oltre 2 ore in luogo in cui è segnalato il

divieto di parcheggio”, così come di essere incorsa nella medesima

infrazione il 6 dicembre successivo;

che l'insorgente si duole – in

estrema sintesi – di non avere commesso infrazioni di sorta, beneficiando fra

l’altro di un’autorizzazione di posteggio rilasciata dal Comune;

che in una seduta del 13

aprile 2004 il Municipio di __________ aveva in effetti “deciso di

autorizzare la Sig.ra __________ a posteggiare la sua auto davanti allo stabile

abitativo”, con la riserva “che qualora dovessero presentarsi situazioni

particolari, la proprietaria su invito, è tenuta a spostare immediatamente

il suo veicolo e ciò per garantire il libero transito (nevicate, trasporti

speciali, lavori in corso), ...” (lettera 14 aprile 2004 del Municipio al

legale della multata, allegata al ricorso contro la decisione n. 8598/409);

che l’autorità di primo grado,

nella decisione impugnata, dà atto dell’esistenza di siffatta autorizzazione,

ma “ritiene che una sosta di oltre due ore nel luogo contestato ecceda le

facilitazioni concesse dal permesso speciale ...”;

che della restrizione appena

evocata non v’è però traccia nell’autorizza­zione municipale del 13 aprile

2004;

che comunque si opini riguardo

all'esigenza di limitare la durata del parcheggio concesso alla multata, la questione

non può certo dirsi chiara al punto da giustificare una condanna

dell'insorgente per avere trasgredito le norme della circolazione stradale;

che una sanzione penale

presuppone in effetti l'esistenza di una regolamentazione precisa, dalla quale

l'interessata sia in grado di desumere il carattere illecito del proprio agire;

che in assenza di una chiara

limitazione del permesso di parcheggio rilasciato dal Municipio, la Sezione

della circolazione non poteva in definitiva multare l’interessata per avere

posteggiato il suo veicolo oltre due ore in zona vietata;

che in simili evenienze, non

ravvisandosi elementi suscettibili di imputare le inosservanze alla multata,

s’impone in definitiva di accogliere i ricorsi e di annullare le decisioni

impugnate;

che gli oneri dell'attuale

giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non si giustifica tuttavia

di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito

nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che sulle ripetibili, la

LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta

all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un

simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.

2b);

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1

LCS e 30 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. I ricorsi sono accolti e le

decisioni impugnate sono annullate.

2. Non si prelevano tasse o spese

dell'attuale giudizio, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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