30.2005.132
due multe per posteggio in zona vietata; autorizzazione municipale; esigenza di una normativa chiara; incarti congiunti per la sentenza
8 settembre 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.132
Data decisione, Autorità:
08.09.2005, PRPEN
Titolo:
due multe per posteggio in zona vietata; autorizzazione municipale; esigenza di una normativa chiara; incarti congiunti per la sentenza
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 30 cpv. 1 OSSTR
Incarti
n.
30.2005.132/134
8598/409 8599/404
Bellinzona
8
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sui ricorsi dell’11 aprile 2005
presentati da
RI 1
DI 1
contro
le decisioni n.
8598/409 e 8599/404 del 25 marzo 2005 emesse dalla Sezione della
circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 20 aprile
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione n.
8598/409 del 25 marzo 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 60.–,
addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr.
10.–, per avere “posteggiato il veicolo TI __________ per oltre 2 ore in
luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”, circostanza accertata il
24 novembre 2004 dalla polizia comunale di __________, in località __________;
che la medesima autorità, con
decisione n. 8599/404 dello stesso giorno, ha inflitto all’interessata un’altra
multa di fr. 60.–, oltre a tassa di giustizia di fr. 20.– e a spese di fr. 10.–,
per un’analoga infrazione perpetrata sempre in località Ronge il 6 dicembre
2004;
che RI 1 è insorta contro tali
decisioni con due distinti ricorsi dell’11 aprile 2005, nei quali postula
Considerandi
l'annullamento di entrambe le multe;
che nelle osservazioni del 20
aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere i ricorsi e di
confermare le decisioni impugnate;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività delle
impugnative sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui i ricorsi sono ricevibili;
che sulle prove offerte, la
documentazione prodotta dalla ricorrente può essere acquisita agli atti, ma non
è il caso di disporre altri complementi istruttori (in specie sopralluogo con
nuova audizione della multata), i ricorsi dovendo essere accolti – comunque sia
– per i motivi esposti in appresso;
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto alla multata – in applicazione degli art. 3,
27.
cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30 cpv. 1 OSS – di avere posteggiato il 24 novembre
2004.
il proprio veicolo “per oltre 2 ore in luogo in cui è segnalato il
divieto di parcheggio”, così come di essere incorsa nella medesima
infrazione il 6 dicembre successivo;
che l'insorgente si duole – in
estrema sintesi – di non avere commesso infrazioni di sorta, beneficiando fra
l’altro di un’autorizzazione di posteggio rilasciata dal Comune;
che in una seduta del 13
aprile 2004 il Municipio di __________ aveva in effetti “deciso di
autorizzare la Sig.ra __________ a posteggiare la sua auto davanti allo stabile
abitativo”, con la riserva “che qualora dovessero presentarsi situazioni
particolari, la proprietaria su invito, è tenuta a spostare immediatamente
il suo veicolo e ciò per garantire il libero transito (nevicate, trasporti
speciali, lavori in corso), ...” (lettera 14 aprile 2004 del Municipio al
legale della multata, allegata al ricorso contro la decisione n. 8598/409);
che l’autorità di primo grado,
nella decisione impugnata, dà atto dell’esistenza di siffatta autorizzazione,
ma “ritiene che una sosta di oltre due ore nel luogo contestato ecceda le
facilitazioni concesse dal permesso speciale ...”;
che della restrizione appena
evocata non v’è però traccia nell’autorizzazione municipale del 13 aprile
2004;
che comunque si opini riguardo
all'esigenza di limitare la durata del parcheggio concesso alla multata, la questione
non può certo dirsi chiara al punto da giustificare una condanna
dell'insorgente per avere trasgredito le norme della circolazione stradale;
che una sanzione penale
presuppone in effetti l'esistenza di una regolamentazione precisa, dalla quale
l'interessata sia in grado di desumere il carattere illecito del proprio agire;
che in assenza di una chiara
limitazione del permesso di parcheggio rilasciato dal Municipio, la Sezione
della circolazione non poteva in definitiva multare l’interessata per avere
posteggiato il suo veicolo oltre due ore in zona vietata;
che in simili evenienze, non
ravvisandosi elementi suscettibili di imputare le inosservanze alla multata,
s’impone in definitiva di accogliere i ricorsi e di annullare le decisioni
impugnate;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia
di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1
LCS e 30 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. I ricorsi sono accolti e le
decisioni impugnate sono annullate.
2. Non si prelevano tasse o spese
dell'attuale giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster