30.2005.133
stranieri: notificazione tardiva della cessazione del rapporto d'impiego con un cittadino extracomunitario
9 settembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.133
Data decisione, Autorità:
09.09.2005, PRPEN
Titolo:
stranieri: notificazione tardiva della cessazione del rapporto d'impiego con un cittadino extracomunitario
NOTIFICA TARDIVA DI DATI PERSONALI
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
30.2005.133/AMM
05 263/290
Bellinzona
9
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 marzo 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
05 263/290 del 18 marzo 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei
permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni del 20 aprile
2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 18 marzo
2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha
riconosciuto __________ colpevole, in qualità di responsabile della __________
SA di Manno, di avere notificato tardivamente – il 12 ottobre 2004 – la
Considerandi
cessazione del rapporto d’impiego con un cittadino extracomunitario avvenuta il
30.
luglio 2004;
che in applicazione della
pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 50.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese per fr. 10.–;
che __________ è insorta
contro tale decisione con un ricorso del 25 marzo 2005, nel quale chiede in
sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 20
aprile 2005, l’autorità di primo grado propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la Sezione dei permessi e
dell’immigrazione rimprovera come detto alla multata, in qualità di
responsabile della __________ SA di Manno, di avere contravvenuto all'art. 29
RLaLPS-Extra CE/AELS notificando tardivamente – il 12 ottobre 2004 – la
cessazione del rapporto d’impiego con un cittadino extracomunitario avvenuta il
30.
luglio 2004;
che per giustificare siffatto
ritardo l’interessata, in una lettera del 13 dicembre 2004 alla Sezione dei
permessi e dell’immigrazione, aveva adombrato difficoltà a far sottoscrivere
l’apposito formulario all’ex dipendente;
che l’autorità ha nondimeno
sottolineato, nella decisione impugnata, come “la firma dello straniero
(Stati terzi) non è un requisito essenziale per l’inoltro della notifica di
fine rapporto d’impiego”;
che la ricorrente, preso nota
della precisazione, si duole in questa sede di avere “preso contatto più
volte con l’ufficio regionale stranieri di Lugano che purtroppo non ci ha mai
informati che la firma dello straniero non era un requisito essenziale per
l’inoltro della notifica di fine rapporto. Anzi, all’inizio di agosto
avevamo fatto richiesta di accettare preventivamente una copia per fax, viste
le difficoltà di corrispondenza con l’India, ma il responsabile dell’ufficio
regionale stranieri, Signor __________, ci aveva informati di non poter
accettare il formulario non firmato in originale dallo straniero”;
che dal fascicolo processuale
non emergono invero elementi suscettibili di accreditare la versione
ricorsuale, ma non si può d’altro canto escludere – né l’autorità di primo
grado contesta – che all’insorgente sia stata in qualche modo negata
dall’Ufficio stranieri la facoltà di presentare un formulario senza la firma
dell’ex dipendente;
che persistendo un ragionevole
dubbio al riguardo, la ricorrente deve in definitiva essere prosciolta dall’addebito;
che s’impone pertanto, in
accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere
al prelievo di oneri processuali;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 29 e 45 RLaLPS-Extra CE/AELS;
1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né
spese.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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