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Decisione

30.2005.133

stranieri: notificazione tardiva della cessazione del rapporto d'impiego con un cittadino extracomunitario

9 settembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.133

Data decisione, Autorità:

09.09.2005, PRPEN

Titolo:

stranieri: notificazione tardiva della cessazione del rapporto d'impiego con un cittadino extracomunitario

NOTIFICA TARDIVA DI DATI PERSONALI

art. 23 cpv. 6 LDDS

Incarto

n.

30.2005.133/AMM

05 263/290

Bellinzona

9

settembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 marzo 2005

presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

05 263/290 del 18 marzo 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei

permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni del 20 aprile

2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e

dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 18 marzo

2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha

riconosciuto __________ colpevole, in qualità di responsabile della __________

SA di Manno, di avere notificato tardivamente – il 12 ottobre 2004 – la

Considerandi

cessazione del rapporto d’impiego con un cittadino extracomunitario avvenuta il

30.

luglio 2004;

che in applicazione della

pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 50.–, ponendo inoltre a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese per fr. 10.–;

che __________ è insorta

contro tale decisione con un ricorso del 25 marzo 2005, nel quale chiede in

sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 20

aprile 2005, l’autorità di primo grado propone di respingere il ricorso e di

confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la Sezione dei permessi e

dell’immigrazione rimprovera come detto alla multata, in qualità di

responsabile della __________ SA di Manno, di avere contravvenuto all'art. 29

RLaLPS-Extra CE/AELS notificando tardivamente – il 12 ottobre 2004 – la

cessazione del rapporto d’impiego con un cittadino extracomunitario avvenuta il

30.

luglio 2004;

che per giustificare siffatto

ritardo l’interessata, in una lettera del 13 dicembre 2004 alla Sezione dei

permessi e dell’immigrazione, aveva adombrato difficoltà a far sottoscrivere

l’apposito formulario all’ex dipendente;

che l’autorità ha nondimeno

sottolineato, nella decisione impugnata, come “la firma dello straniero

(Stati terzi) non è un requisito essenziale per l’inoltro della notifica di

fine rapporto d’impiego”;

che la ricorrente, preso nota

della precisazione, si duole in questa sede di avere “preso contatto più

volte con l’ufficio regionale stranieri di Lugano che purtroppo non ci ha mai

informati che la firma dello straniero non era un requisito essenziale per

l’inoltro della notifica di fine rapporto. Anzi, all’inizio di agosto

avevamo fatto richiesta di accettare preventivamente una copia per fax, viste

le difficoltà di corrispondenza con l’India, ma il responsabile dell’ufficio

regionale stranieri, Signor __________, ci aveva informati di non poter

accettare il formulario non firmato in originale dallo straniero”;

che dal fascicolo processuale

non emergono invero elementi suscettibili di accreditare la versione

ricorsuale, ma non si può d’altro canto escludere – né l’autorità di primo

grado contesta – che all’insorgente sia stata in qualche modo negata

dall’Ufficio stranieri la facoltà di presentare un formulario senza la firma

dell’ex dipendente;

che persistendo un ragionevole

dubbio al riguardo, la ricorrente deve in definitiva essere prosciolta dall’addebito;

che s’impone pertanto, in

accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere

al prelievo di oneri processuali;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 29 e 45 RLaLPS-Extra CE/AELS;

1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né

spese.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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