30.2005.135
circolazione con parabrezza ricoperto di ghiaccio; incidente e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio (fuga).
12 settembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.135
Data decisione, Autorità:
12.09.2005, PRPEN
Titolo:
circolazione con parabrezza ricoperto di ghiaccio; incidente e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio (fuga).
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 51 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
art. 56 cpv. 4 ONCS
art. 57 cpv. 2 ONCS
Incarto
n.
30.2005.135/AMM
10149/406
Bellinzona
12
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 12 aprile 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
10149/406 dell’8 aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 25 aprile
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione dell’8
aprile 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole dei seguenti
fatti, avvenuti il 16 gennaio 2005 verso le ore 5.00 nel posteggio comunale di __________:
“alla
guida della vettura TI __________, circolava avente il parabrezza ricoperto di
ghiaccio sulla parte destra per cui non si avvedeva di essere troppo a destra
e, uscendo da un posteggio urtava una proprietà privata danneggiandola. In
seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti
dalla legge omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato o, senza indugio,
la polizia”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 400.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 80.– e spese in ragione di fr. 80.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 12 aprile 2005, in cui postula una riduzione o la
rateazione della multa;
che in uno scritto del 25
aprile 2005 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione rimprovera come si è detto al multato – in applicazione degli art.
29, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 2, 90 n. 1, 92 n. 1 LCS; 3 cpv. 1, 56 cpv. 4 e 57
cpv. 2 ONC – le seguenti infrazioni avvenute domenica 16 gennaio 2005 verso le
ore 5.00 nel posteggio comunale di __________:
“alla
guida della vettura TI __________, circolava avente il parabrezza ricoperto di
ghiaccio sulla parte destra per cui non si avvedeva di essere troppo a destra
e, uscendo da un posteggio urtava una proprietà privata danneggiandola. In
seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti
dalla legge omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato o, senza indugio,
la polizia”;
che l'insorgente non nega di
per sé la fattispecie descritta nella decisione impugnata, ma insorge contro
l’entità della multa e sottolinea di avere “abbandonato il luogo del
sinistro perché sinceramente non pensavo di dover chiamare la polizia per avere
urtato un’insegna privata e aver danneggiato l’auto di mia madre. Era molto
tardi ed ero spaventato, il mio unico pensiero era quello di rincasare e, dopo
aver spiegato l’accaduto in famiglia, avvisare il proprietario dell’insegna.
[...]”:
che le giustificazioni addotte
dal multato non consentono tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove
solo si consideri come egli è stato rintracciato solo lunedì sera verso le
Fatti
19.00 (il sinistro era avvenuto come detto la domenica mattina) senza essersi
ancora messo in contatto né con il proprietario leso né con la polizia (cfr.
verbale d’interrogatorio del 19 gennaio 2005, pag. 1 in basso);
che fosse stato seriamente
intenzionato ad adempiere i suoi obblighi in caso d’infortunio, l’interessato
avrebbe quindi avuto tutto il tempo per riaversi dall’adombrato spavento e contattare
chi di dovere;
che del resto, la multa
Considerandi
inflitta risulta finanche commisurata alla sola circolazione con la visuale ostacolata
dal ghiaccio, con la quale l’interessato ha consapevolmente compromesso
la sicurezza del traffico, mettendo a repentaglio l’incolumità sua e degli
altri utenti della strada;
che la postulata rateazione
della multa esula per finire dalla cognizione di questo giudice, l’interessato
dovendo farne richiesta al competente Ufficio esazione e condoni di Bellinzona;
che il ricorso – infondato –
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
cpv. 2 LPContr), contenute in soli fr. 100.– complessivi per tenere conto della
natura particolare dell’impugnativa;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 29, 31 cpv. 1, 51 cpv.
1 e 2, 90 n. 1 e 92 n. 1 LCS; 3 cpv. 1, 56 cpv. 4 e 57 cpv. 2 ONC; 1 segg.
LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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