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Decisione

30.2005.136

ricorso irricevibile poiché tardivo

20 aprile 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

15 aprile 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 25 marzo 2005 con

cui la Sezione della circolazione gli

ha inflitto una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e

alle spese di fr. 10.-, per aver parcheggiato il veicolo __________ in un luogo

in cui è segnalato il divieto di parcheggio.

B. Si

rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 25 marzo

2005; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione

del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto l’11

aprile 2005.

Pertanto

il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

C. Visto

l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica

Considerandi

tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara

e

pronuncia: 1. Il

ricorso 15 aprile 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 30.- sono a carico del

ricorrente.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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