30.2005.138
ricorso tardivo poiché non è stato prodotta la decisione impugnata
13 maggio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.138
Data decisione, Autorità:
13.05.2005, PRPEN
Titolo:
ricorso tardivo poiché non è stato prodotta la decisione impugnata
IRRECEVIBILITÀ
art. 4 LPCONTR
art. 6 LPCONTR
art. 7 LPCONTR
Incarto
n.
30.2005.138/pg
Bellinzona
13
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 18 aprile 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione 8 aprile 2005 emessa
dalla Sezione del lavoro, Bellinzona,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
1. Il
18 aprile 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro una decisione non meglio
precisata dell’8 aprile 2005.
Considerandi
2.
In
data 27 aprile questa autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
"al
ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come
previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.
Richiamato
l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5
giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che,
trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato
irricevibile."
3.
Secondo
l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata.
A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i
requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro
un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa
disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che
necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata
decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere
sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10
cpv. 1 LPContr).
4.
Lo
scritto 27 aprile di cui sopra é stato notificato il 3 maggio 2005; pertanto il
termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente il 9 maggio 2005.
La
lettera con la decisione impugnata inoltrata dall’insorgente per fax il 12
maggio 2005 é tardiva e il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato
irricevibile.
5.
In
via eccezionale si prescinde dall’applicazione di una modica tassa di giustizia
ai sensi dell’art. 15 LPContr.
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il
ricorso 18 aprile 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2.
Non
si prelevano né tasse, né spese.
3.
Intimazione
a:
Sezione
del lavoro, ufficio giuridico, Bellinzona
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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