Lexipedia

Decisione

30.2005.138

ricorso tardivo poiché non è stato prodotta la decisione impugnata

13 maggio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.138

Data decisione, Autorità:

13.05.2005, PRPEN

Titolo:

ricorso tardivo poiché non è stato prodotta la decisione impugnata

IRRECEVIBILITÀ

art. 4 LPCONTR

art. 6 LPCONTR

art. 7 LPCONTR

Incarto

n.

30.2005.138/pg

Bellinzona

13

maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni

Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 18 aprile 2005

presentato da

RI 1

contro

la decisione 8 aprile 2005 emessa

dalla Sezione del lavoro, Bellinzona,

letti

ed esaminati gli atti;

considerato in

fatto ed in diritto

1. Il

18 aprile 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro una decisione non meglio

precisata dell’8 aprile 2005.

Considerandi

2.

In

data 27 aprile questa autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

"al

ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come

previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.

Richiamato

l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5

giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che,

trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato

irricevibile."

3.

Secondo

l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata.

A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i

requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro

un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa

disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che

necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata

decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere

sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10

cpv. 1 LPContr).

4.

Lo

scritto 27 aprile di cui sopra é stato notificato il 3 maggio 2005; pertanto il

termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente il 9 maggio 2005.

La

lettera con la decisione impugnata inoltrata dall’insorgente per fax il 12

maggio 2005 é tardiva e il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato

irricevibile.

5.

In

via eccezionale si prescinde dall’applicazione di una modica tassa di giustizia

ai sensi dell’art. 15 LPContr.

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,

pronuncia: 1. Il

ricorso 18 aprile 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

3.

Intimazione

a:

Sezione

del lavoro, ufficio giuridico, Bellinzona

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster