30.2005.139
circolazione con veicolo avente 3 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti; trasferimento di un veicolo in riparazione ex art. 57 cpv. 4 ONC
13 settembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.139
Data decisione, Autorità:
13.09.2005, PRPEN
Titolo:
circolazione con veicolo avente 3 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti; trasferimento di un veicolo in riparazione ex art. 57 cpv. 4 ONC
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 58 cpv. 4 OETV
art. 57 cpv. 4 ONCS
Incarto
n.
30.2005.139/AMM
9497/401
Bellinzona
13
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 18 aprile 2005
presentato da
RI 1
DI 1
contro
la decisione n.
9497/401 del 1° aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 4 maggio
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 1°
aprile 2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “circolato
con il veicolo TI __________ avente 3 copertoni privi di sufficienti rilievi
antiscivolanti”; circostanza accertata dalla polizia cantonale il 17 febbraio
2005 a Camorino;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 400.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 80.– e spese in ragione di fr. 30.–;
Considerandi
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 18 aprile 2005, nel quale postula l'annullamento
della multa;
che in uno scritto del 4
maggio 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 29 cpv. 1 prima
frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza
e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la
larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58
cpv. 4 seconda frase OETV);
che chiunque conduce un
veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta
dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto
o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere “circolato con il
veicolo TI __________ avente 3 copertoni privi di sufficienti rilievi
antiscivolanti” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione
del 17 febbraio 2005 che precisa trattarsi degli pneumatici anteriori e di quello
posteriore destro);
che l'insorgente non nega di
per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si duole in
sintesi di essersi limitato – nella sua qualità di dipendente di un garage – a
trasferire una vettura in riparazione a norma dell’art. 57 cpv. 4 ONC;
che in concreto nulla induce a
dubitare di quanto addotto dal ricorrente (confermato altresì dal datore di
lavoro in una dichiarazione 3 marzo 2005 agli atti); tant’è che la stessa
Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa
al giudizio della Pretura penale;
che a ragione l’insorgente
ritiene pertanto applicabile l’art. 57 cpv. 4 ONC, il quale autorizza il trasferimento
di veicoli a motore in riparazione “qualora almeno il dispositivo di guida e i
freni diano le necessarie garanzie di sicurezza, il veicolo sia provvisto della
luce di fermata, le luci, durante la notte o per cattivo tempo corrispondano
alle prescrizioni e il rumore non sia eccessivo”;
che in simili evenienze, non
ravvisandosi elementi di imputare qualsivoglia inosservanza al multato, s’impone
in definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia
di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile
principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58
cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 57 cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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