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Decisione

30.2005.14

omissione di controllo veicolo (emissioni gas di scarico)

14 dicembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione, con decisione del

26 novembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.–, oltre alla tassa

di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti

accertati il 20 settembre 2004 in territorio di Lugano:

"Ha omesso di

sottoporre il veicolo __________ __________, entro il termine prescritto, al

controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti

disposizioni federali".

La risoluzione è stata emessa

in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a

cpv. 1 e 96 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento o quantomeno la riduzione dell’importo.

C. La Sezione della circolazione

si astiene dal formulare osservazioni e si rimette al giudizio della Pretura

penale.

considerato in diritto:

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile.

Considerandi

2.

Per l'art. 59a

cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,

equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di

costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne

le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,

equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne

le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio

di manutenzione.

Chiunque viola le disposizioni

dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con

l'arresto o con la multa (art. 96 ONC).

3.

Il ricorrente - e non

poteva essere altrimenti visto che l’ultimo controllo antipolluzione sul

veicolo era del maggio 2001 (cfr. rapporto di contravvenzione) - non contesta

di per sé l'infrazione, ma si limita ad affermare che “dopo la notifica

oggetto di ricorso evidentemente ed esageratamente elevata siamo costretti a

rimetterci al vostro giudizio ove invochiamo che si tenga conto di tutte le

attenuanti sopradescritte [...]”(cfr. ricorso).

4.

Nell’evenienza concreta

il veicolo oggetto della contravvenzione era fermo da un anno e il ricorrente

era stato incaricato di spostarlo dal garage coperto al posteggio in superficie

lungo corso Pestalozzi (cfr. rapporto di contravvenzione) davanti ad uno dei

saloni di coiffure della RA 1 SA in attesa di portarlo a fare il servizio di

manutenzione che comprendeva anche il controllo delle emissioni dei gas di

scarico.

5.

La stessa Sezione della

circolazione, preso atto del ricorso, si è rimessa al giudizio di quest'autorità.

Si giustifica pertanto, tutto ben ponderato e in particolare in funzione delle

attenuanti del caso, di ridurre la multa a fr. 250.– e di adeguare gli oneri di

primo grado.

Nulla muta al riguardo il

fatto che il veicolo in questione non fosse intestato al ricorrente.

6.

L’accoglimento parziale

dell’impugnativa giustifica altresì di rinunciare al prelievo di tasse e spese

dell'odierno giudizio.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,

103 e 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di conseguenza la decisione

impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 250.-,

oltre ad una tassa di giustizia di fr. 60.- e a spese di fr. 20.-.

2. Non si prelevano né

tasse, né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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