30.2005.14
omissione di controllo veicolo (emissioni gas di scarico)
14 dicembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2005.14
Data decisione, Autorità:
14.12.2005, PRPEN
Titolo:
omissione di controllo veicolo (emissioni gas di scarico)
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 59 cpv. 1 let. a ONCS
Incarto
n.
30.2005.14
29489/206
Bellinzona
14
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17
dicembre 2004 presentato da
RI 1
(rappresentato
dalla RA 1,)
contro
la decisione
n° 29489/206 del 26 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
Fatti
A. La Sezione della
circolazione, con decisione del
26 novembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.–, oltre alla tassa
di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti
accertati il 20 settembre 2004 in territorio di Lugano:
"Ha omesso di
sottoporre il veicolo __________ __________, entro il termine prescritto, al
controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti
disposizioni federali".
La risoluzione è stata emessa
in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a
cpv. 1 e 96 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento o quantomeno la riduzione dell’importo.
C. La Sezione della circolazione
si astiene dal formulare osservazioni e si rimette al giudizio della Pretura
penale.
considerato in diritto:
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile.
Considerandi
2.
Per l'art. 59a
cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio
di manutenzione.
Chiunque viola le disposizioni
dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con
l'arresto o con la multa (art. 96 ONC).
3.
Il ricorrente - e non
poteva essere altrimenti visto che l’ultimo controllo antipolluzione sul
veicolo era del maggio 2001 (cfr. rapporto di contravvenzione) - non contesta
di per sé l'infrazione, ma si limita ad affermare che “dopo la notifica
oggetto di ricorso evidentemente ed esageratamente elevata siamo costretti a
rimetterci al vostro giudizio ove invochiamo che si tenga conto di tutte le
attenuanti sopradescritte [...]”(cfr. ricorso).
4.
Nell’evenienza concreta
il veicolo oggetto della contravvenzione era fermo da un anno e il ricorrente
era stato incaricato di spostarlo dal garage coperto al posteggio in superficie
lungo corso Pestalozzi (cfr. rapporto di contravvenzione) davanti ad uno dei
saloni di coiffure della RA 1 SA in attesa di portarlo a fare il servizio di
manutenzione che comprendeva anche il controllo delle emissioni dei gas di
scarico.
5.
La stessa Sezione della
circolazione, preso atto del ricorso, si è rimessa al giudizio di quest'autorità.
Si giustifica pertanto, tutto ben ponderato e in particolare in funzione delle
attenuanti del caso, di ridurre la multa a fr. 250.– e di adeguare gli oneri di
primo grado.
Nulla muta al riguardo il
fatto che il veicolo in questione non fosse intestato al ricorrente.
6.
L’accoglimento parziale
dell’impugnativa giustifica altresì di rinunciare al prelievo di tasse e spese
dell'odierno giudizio.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103 e 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza la decisione
impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 250.-,
oltre ad una tassa di giustizia di fr. 60.- e a spese di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né
tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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