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Decisione

30.2005.140

circolazione con un veicolo in stato di ebrietà, alcolemia da o,5 a 0,79 g/kg nel sangue

14 settembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.140

Data decisione, Autorità:

14.09.2005, PRPEN

Titolo:

circolazione con un veicolo in stato di ebrietà, alcolemia da o,5 a 0,79 g/kg nel sangue

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto

n.

30.2005.140

9753/401

Bellinzona

20

settembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con

Martina Quadri in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 aprile 2005

presentato da

RI 1

(DI 1)

contro

la decisione

9753/401 del 1° aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino

viste le osservazioni del 12 maggio

2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 1

aprile 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di aver “circolato

con il veicolo TI __________ in stato di ebrietà con una concentrazione di

alcol nel sangue da 0,5 a 0.79 g/kg”;

che in applicazione

della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 350.-, ponendo inoltre

Considerandi

a suo carico una tassa di giustizia di fr. 80.- e spese per fr. 30.-;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 18 aprile 2005 nel quale chiede in sostanza

l’annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 15

maggio 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di

confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di

questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr;

che la Sezione della

circolazione rimprovera come detto al multato di avere “circolato in

stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0,5 a 0.79

g/kg”;

che il ricorrente

sostiene di essere stato sottoposto ad almeno tre prove con un primo

etilometro, risultate negative; in seguito, afferma di essere stato sottoposto

ad altre prove con un secondo etilometro, apportato da una seconda pattuglia, “di

cui due risultavano superiori al tasso dello 0,5 gr/kg”;

che gli agenti dichiarano di

avere “richiesto l’intervento di una seconda pattuglia in quanto

l’apparecchio alcolmeter che avevamo a bordo del veicolo di servizio, aveva

purtroppo le batterie troppo deboli per poter effettuare una misurazione

ufficiale”; sostengono inoltre come la misurazione con il primo etilometro “non

sia stata possibile, a causa dello spegnimento dell’apparecchio stesso, e non

negativa”; affermano infine di aver effettuato soltanto due misurazioni con

il secondo etilometro, di esito superiore allo 0,5 gr/kg;

che comunque si opini riguardo

al numero di misurazioni affrontate e all’esito di quelle precedenti alle

misurazioni riportate nel formulario ufficiale, l’accettazione del risultato

mediante firma in calce al documento - contrariamente al parere del multato -

risulta vincolante;

che non si vede del resto come

l’interessato possa ragionevolmente dolersi in questa sede di una mancata

analisi del sangue cui egli medesimo ha espressamente rinunciato davanti agli

organi di polizia;

che nulla induce inoltre a

ritenere che il multato si trovasse in una situazione psicologica tale da non

poter riconoscere le conseguenze della propria accettazione delle misurazioni

riportate nel formulario;

che in siffatta evenienza, la

decisione impugnata merita conferma;

che il ricorso, infondato,

deve dunque essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15

cpv. 2 LPContr)

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 31 cpv. 2, 55 cpv. 6,

91 n. 1 LCStr, 2 cpv. 1 ONC, 139, 140 OAC, 32 cpv. 1 Cost, 1 segg. LPContr;

pronuncia:

1.

il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico

del ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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