30.2005.140
circolazione con un veicolo in stato di ebrietà, alcolemia da o,5 a 0,79 g/kg nel sangue
14 settembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.140
Data decisione, Autorità:
14.09.2005, PRPEN
Titolo:
circolazione con un veicolo in stato di ebrietà, alcolemia da o,5 a 0,79 g/kg nel sangue
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.140
9753/401
Bellinzona
20
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Martina Quadri in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 aprile 2005
presentato da
RI 1
(DI 1)
contro
la decisione
9753/401 del 1° aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino
viste le osservazioni del 12 maggio
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 1
aprile 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di aver “circolato
con il veicolo TI __________ in stato di ebrietà con una concentrazione di
alcol nel sangue da 0,5 a 0.79 g/kg”;
che in applicazione
della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 350.-, ponendo inoltre
Considerandi
a suo carico una tassa di giustizia di fr. 80.- e spese per fr. 30.-;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 18 aprile 2005 nel quale chiede in sostanza
l’annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 15
maggio 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di
questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto al multato di avere “circolato in
stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0,5 a 0.79
g/kg”;
che il ricorrente
sostiene di essere stato sottoposto ad almeno tre prove con un primo
etilometro, risultate negative; in seguito, afferma di essere stato sottoposto
ad altre prove con un secondo etilometro, apportato da una seconda pattuglia, “di
cui due risultavano superiori al tasso dello 0,5 gr/kg”;
che gli agenti dichiarano di
avere “richiesto l’intervento di una seconda pattuglia in quanto
l’apparecchio alcolmeter che avevamo a bordo del veicolo di servizio, aveva
purtroppo le batterie troppo deboli per poter effettuare una misurazione
ufficiale”; sostengono inoltre come la misurazione con il primo etilometro “non
sia stata possibile, a causa dello spegnimento dell’apparecchio stesso, e non
negativa”; affermano infine di aver effettuato soltanto due misurazioni con
il secondo etilometro, di esito superiore allo 0,5 gr/kg;
che comunque si opini riguardo
al numero di misurazioni affrontate e all’esito di quelle precedenti alle
misurazioni riportate nel formulario ufficiale, l’accettazione del risultato
mediante firma in calce al documento - contrariamente al parere del multato -
risulta vincolante;
che non si vede del resto come
l’interessato possa ragionevolmente dolersi in questa sede di una mancata
analisi del sangue cui egli medesimo ha espressamente rinunciato davanti agli
organi di polizia;
che nulla induce inoltre a
ritenere che il multato si trovasse in una situazione psicologica tale da non
poter riconoscere le conseguenze della propria accettazione delle misurazioni
riportate nel formulario;
che in siffatta evenienza, la
decisione impugnata merita conferma;
che il ricorso, infondato,
deve dunque essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
cpv. 2 LPContr)
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 31 cpv. 2, 55 cpv. 6,
91 n. 1 LCStr, 2 cpv. 1 ONC, 139, 140 OAC, 32 cpv. 1 Cost, 1 segg. LPContr;
pronuncia:
1.
il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.
La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico
del ricorrente.
3.
Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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