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Decisione

30.2005.143

contravvenzione emessa nei confronti di una persona giuridica

29 aprile 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.143

Data decisione, Autorità:

29.04.2005, PRPEN

Titolo:

contravvenzione emessa nei confronti di una persona giuridica

NOTIFICA DIFETTOSA

LPCONTR

Incarto

n.

30.2005.143/pg

10528/402

Bellinzona

29

aprile 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il

cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 25

aprile 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione

n° 10528/402 del 15 aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1. La Sezione della

circolazione con decisione 15 aprile 2005 ha inflitto all’RI 1 SA una multa di

fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-,

per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________,

di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal

competente giudice di pace.

Considerandi

2.

Contro la predetta

pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

3.

In merito all'intimazione

della contravvenzione si rileva preliminarmente come la RI 1 SA, come ogni

altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito

contravvenzionale; di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito

di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o

omesso di agire - nella loro qualità di organi.

4.

Di conseguenza il

ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del

gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex

novo la procedura.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 25 aprile 2005 è

accolto.

§ Di conseguenza è

annullata la decisione n° 10528/402 del 15 aprile 2005 emessa dalla sezione

della circolazione.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

RI 1 SA, ,

Il presidente:

Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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