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Decisione

30.2005.144

ricorso tardivo

2 agosto 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

26 aprile 2005 RI 1 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 25 marzo 2005

con cui la CRTE 1 gli ha inflitto una multa di fr. 220.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

“alla

guida della vettura __________ circolava senza prestare la dovuta attenzione

alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che

lo precedeva, urtandolo posteriormente.

Inoltre

non aveva con sé la licenza di condurre originale”.

B. La

menzionata decisione intimata a mezzo raccomandata non è stata ritirata dal

ricorrente ed è ritornata al mittente (cfr. documentazione agli atti), il quale

ha provveduto a trasmettere nuovamente al destinatario una copia per conoscenza

per posta semplice.

Prima

di addentrarsi nel merito occorre pertanto verificare la tempestività del

ricorso e in particolare se il ricorrente ha ottemperato il termine perentorio

di 15 giorni, previsto dall'art. 4 LPContr, per inoltrare il proprio gravame.

C. Il

Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che una decisione spedita per

raccomandata si ritiene notificata al destinatario nel momento della consegna

effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla

posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante il quale il plico rimane

depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario dovesse contare

sulla notifica, cosa assodata nell'evenienza concreta dal momento che RI 1 ha

presentato delle osservazioni in data 4 marzo 2005 (cfr. risoluzione

Considerandi

impugnata).

Nel

caso in esame l'intimazione è avvenuta venerdì 25 marzo 2005; ammettendo

nell’ipotesi più favorevole al ricorrente che la raccomandata sia stata

avvisata lunedì 28 marzo si rileva come dal giorno successivo decorre il

termine dei sette giorni di giacenza scaduto il 4 aprile 2005.

A

far stato da quest'ultima data decorre il termine perentorio di 15 giorni per

la presentazione del gravame, scaduto in data 19 aprile 2005.

Pertanto

il ricorso spedito il 26 aprile 2005 è tardivo e deve essere dichiarato

irricevibile.

D. Visto

l’esito del gravame non si può prescindere dall’applicazione di una modica

tassa di giustizia (art.15 LPContr).

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara

e

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione

a:

CRTE 1,

RI 1

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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