30.2005.144
ricorso tardivo
2 agosto 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
30.2005.144
Data decisione, Autorità:
02.08.2005, PRPEN
Titolo:
ricorso tardivo
TERMINE E RESTITUZIONE
art. 4 LPCONTR
Incarto
n.
30.2005.144
8577/410
Bellinzona
2
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 26 aprile 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 8577/410 del 25
marzo 2005 emessa dalla CRTE 1,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
Fatti
A. Il
26 aprile 2005 RI 1 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 25 marzo 2005
con cui la CRTE 1 gli ha inflitto una multa di fr. 220.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
“alla
guida della vettura __________ circolava senza prestare la dovuta attenzione
alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che
lo precedeva, urtandolo posteriormente.
Inoltre
non aveva con sé la licenza di condurre originale”.
B. La
menzionata decisione intimata a mezzo raccomandata non è stata ritirata dal
ricorrente ed è ritornata al mittente (cfr. documentazione agli atti), il quale
ha provveduto a trasmettere nuovamente al destinatario una copia per conoscenza
per posta semplice.
Prima
di addentrarsi nel merito occorre pertanto verificare la tempestività del
ricorso e in particolare se il ricorrente ha ottemperato il termine perentorio
di 15 giorni, previsto dall'art. 4 LPContr, per inoltrare il proprio gravame.
C. Il
Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che una decisione spedita per
raccomandata si ritiene notificata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla
posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante il quale il plico rimane
depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario dovesse contare
sulla notifica, cosa assodata nell'evenienza concreta dal momento che RI 1 ha
presentato delle osservazioni in data 4 marzo 2005 (cfr. risoluzione
Considerandi
impugnata).
Nel
caso in esame l'intimazione è avvenuta venerdì 25 marzo 2005; ammettendo
nell’ipotesi più favorevole al ricorrente che la raccomandata sia stata
avvisata lunedì 28 marzo si rileva come dal giorno successivo decorre il
termine dei sette giorni di giacenza scaduto il 4 aprile 2005.
A
far stato da quest'ultima data decorre il termine perentorio di 15 giorni per
la presentazione del gravame, scaduto in data 19 aprile 2005.
Pertanto
il ricorso spedito il 26 aprile 2005 è tardivo e deve essere dichiarato
irricevibile.
D. Visto
l’esito del gravame non si può prescindere dall’applicazione di una modica
tassa di giustizia (art.15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3.
Intimazione
a:
CRTE 1,
RI 1
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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