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Decisione

30.2005.146

vendita medicinali via internet

6 ottobre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.146

Data decisione, Autorità:

06.10.2005, PRPEN

Titolo:

vendita medicinali via internet

MEDICINALI

art. 76 LSAN

art. 93 LSAN

Incarto

n.

30.2005.146/AMM

8/704

Bellinzona

6

ottobre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 26 aprile 2005

presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

8/704 del 15 aprile 2005 emessa dalla Sezione sanitaria, Bellinzona,

viste le osservazioni del 30 maggio

2005 presentate dalla Sezione sanitaria;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 15

aprile 2005 la Sezione sanitaria ha riconosciuto RI 1 – responsabile della

succursale della __________ AG a Muralto – colpevole di avere contravvenuto

agli art. 76, 93 LSan, 9 e 27 LATer offrendo “sul sito internet della ditta,

prodotti che per composizione e/o presentazione sono considerati medicamenti ai

sensi della legislazione svizzera (esempi Agrukon, Foodform Vitamin C, Foodform

Empower, Foodform Manna, Food­form Glutathione, FRH-Drink bifidogen)”,

soggiungendo come “nessuno di questi medicamenti è peraltro omologato in

Svizzera”; fattispecie accertata su segnalazione di Swissmedic del mese di

agosto 2004 all’Ufficio del farmacista cantonale;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 1500.–, ponendo inoltre a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 200.– e spese in ragione di fr. 475.–;

Considerandi

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 26 aprile 2005, nel quale chiede in sostanza

l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 30

maggio 2005, la Sezione sanitaria propone di respingere il ricorso e di

confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che l'autorità di primo grado

rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 76, 93, 95, 96,

97.

LSan; 9 e 27 LATer – di avere “offerto sul sito internet della ditta,

prodotti che per composizione e/o presentazione sono considerati medicamenti ai

sensi della legislazione svizzera (esempi Agrukon,

Foodform Vitamin C,

Foodform Empower, Foodform Manna, Foodform Glutathione, FRH-Drink bifidogen)”,

soggiungendo come “nessuno di questi medicamenti è peraltro omologato in

Svizzera”;

che tale fattispecie era stata

prospettata all’interessato con intimazione di contravvenzione del 19 ottobre

2004, cui il destinatario ha dato seguito in una lettera del 2 novembre 2004 nella

quale dichiarava di avere preso le debite misure per conformarsi alla legge;

che il 29 dicembre 2004 Swissmedic

ha poi segnalato al farmacista cantonale l’importazione da parte della __________

AG di altri prodotti, di cui taluni (Essential Enzymes, Glucosamine Chondroitin

e Beta Glucan) classificabili come medicamenti;

che il 15 aprile 2005 la

Sezione sanitaria, in esito al procedimento avviato il 19 ottobre 2004, ha emanato

per finire la decisione impugnata;

che ciò posto, il ricorrente si

aggrava contro “la decisione della Sezione sanitaria che si appoggia su

una comunicazione 29 dicembre di Swissmedic”, lamentando che vi sarebbe

stata “invece una comunicazione dall’Amministra­zione federale della dogana

AFD e Laboratorio cantonale Bellinzona, che dava il benestare per i prodotti in

causa”, soggiungendo che “i nostri prodotti sono conformi alla legge sulle

derrate alimentari (ODerr)”, sottolineando che “per quanto riguarda gli

enzimi ... dette sostanze si trovano in tanti alimenti, p.e.: formaggi, yogurt,

kefir e additivi come E1520” e concludendo che “i prodotti in lingua

inglese vengono etichettat[i] in lingua tedesca”;

che per tacere dell’assenza di

qualsivoglia “benestare” all’agire del multato (cfr. anzi gli scritti 29 dicembre

2004.

di Swissmedic, 10 gennaio 2005 del Laboratorio cantonale e 22 febbraio

2005.

del farmacista cantonale, così come la segnalazione 29 dicembre 2004

dell’Amministrazione federale delle dogane, agli atti), il querelato giudizio

non trae origine dagli accadimenti del dicembre 2004 – cui le doglianze

ricorsuali manifestamente si riferiscono – bensì dalla fattispecie descritta

nella precedente intimazione di contravvenzione del 19 ottobre 2004, della

quale l’insorgente aveva come detto riconosciuto in sostanza il buon fondamento

nelle osservazioni del 2 novembre 2004;

che nulla induce pertanto a

scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo altresì adeguata

all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente

commisurata al grado di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti di legge;

che il ricorso deve quindi

essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 76 e 93 segg. LSan; 9

e 27 LATer; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.–

e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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