30.2005.146
vendita medicinali via internet
6 ottobre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.146
Data decisione, Autorità:
06.10.2005, PRPEN
Titolo:
vendita medicinali via internet
MEDICINALI
art. 76 LSAN
art. 93 LSAN
Incarto
n.
30.2005.146/AMM
8/704
Bellinzona
6
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 26 aprile 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
8/704 del 15 aprile 2005 emessa dalla Sezione sanitaria, Bellinzona,
viste le osservazioni del 30 maggio
2005 presentate dalla Sezione sanitaria;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 15
aprile 2005 la Sezione sanitaria ha riconosciuto RI 1 – responsabile della
succursale della __________ AG a Muralto – colpevole di avere contravvenuto
agli art. 76, 93 LSan, 9 e 27 LATer offrendo “sul sito internet della ditta,
prodotti che per composizione e/o presentazione sono considerati medicamenti ai
sensi della legislazione svizzera (esempi Agrukon, Foodform Vitamin C, Foodform
Empower, Foodform Manna, Foodform Glutathione, FRH-Drink bifidogen)”,
soggiungendo come “nessuno di questi medicamenti è peraltro omologato in
Svizzera”; fattispecie accertata su segnalazione di Swissmedic del mese di
agosto 2004 all’Ufficio del farmacista cantonale;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 1500.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 200.– e spese in ragione di fr. 475.–;
Considerandi
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 26 aprile 2005, nel quale chiede in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 30
maggio 2005, la Sezione sanitaria propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l'autorità di primo grado
rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 76, 93, 95, 96,
97.
LSan; 9 e 27 LATer – di avere “offerto sul sito internet della ditta,
prodotti che per composizione e/o presentazione sono considerati medicamenti ai
sensi della legislazione svizzera (esempi Agrukon,
Foodform Vitamin C,
Foodform Empower, Foodform Manna, Foodform Glutathione, FRH-Drink bifidogen)”,
soggiungendo come “nessuno di questi medicamenti è peraltro omologato in
Svizzera”;
che tale fattispecie era stata
prospettata all’interessato con intimazione di contravvenzione del 19 ottobre
2004, cui il destinatario ha dato seguito in una lettera del 2 novembre 2004 nella
quale dichiarava di avere preso le debite misure per conformarsi alla legge;
che il 29 dicembre 2004 Swissmedic
ha poi segnalato al farmacista cantonale l’importazione da parte della __________
AG di altri prodotti, di cui taluni (Essential Enzymes, Glucosamine Chondroitin
e Beta Glucan) classificabili come medicamenti;
che il 15 aprile 2005 la
Sezione sanitaria, in esito al procedimento avviato il 19 ottobre 2004, ha emanato
per finire la decisione impugnata;
che ciò posto, il ricorrente si
aggrava contro “la decisione della Sezione sanitaria che si appoggia su
una comunicazione 29 dicembre di Swissmedic”, lamentando che vi sarebbe
stata “invece una comunicazione dall’Amministrazione federale della dogana
AFD e Laboratorio cantonale Bellinzona, che dava il benestare per i prodotti in
causa”, soggiungendo che “i nostri prodotti sono conformi alla legge sulle
derrate alimentari (ODerr)”, sottolineando che “per quanto riguarda gli
enzimi ... dette sostanze si trovano in tanti alimenti, p.e.: formaggi, yogurt,
kefir e additivi come E1520” e concludendo che “i prodotti in lingua
inglese vengono etichettat[i] in lingua tedesca”;
che per tacere dell’assenza di
qualsivoglia “benestare” all’agire del multato (cfr. anzi gli scritti 29 dicembre
2004.
di Swissmedic, 10 gennaio 2005 del Laboratorio cantonale e 22 febbraio
2005.
del farmacista cantonale, così come la segnalazione 29 dicembre 2004
dell’Amministrazione federale delle dogane, agli atti), il querelato giudizio
non trae origine dagli accadimenti del dicembre 2004 – cui le doglianze
ricorsuali manifestamente si riferiscono – bensì dalla fattispecie descritta
nella precedente intimazione di contravvenzione del 19 ottobre 2004, della
quale l’insorgente aveva come detto riconosciuto in sostanza il buon fondamento
nelle osservazioni del 2 novembre 2004;
che nulla induce pertanto a
scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo altresì adeguata
all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente
commisurata al grado di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso deve quindi
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 76 e 93 segg. LSan; 9
e 27 LATer; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.–
e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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