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Decisione

30.2005.147

lavorato in qualità di ausiliaria di pulizia per un totale di ore 147 sprovvista del necessario permesso

26 settembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 29 aprile 2005 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr.

20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

“Ha lavorato in qualità di

di ausiliaria di pulizia, dal __________ al __________, per complessive 147

ore, a favore della __________, __________, sprovvista del permesso della CRTE

1 che le consentisse di svolgere detta attività”, soggiungendo che

l’interessata “era al beneficio di un permesso di dimora annuale per

occuparsi presso altro datore di lavoro”.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLALPS-EXTRA

CE/AELS.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si

aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Sostiene che:

“Ho portato il mio permesso di lavoro al datore di lavoro

per la modifica del caso, a questo punto quelli dell’ufficio della __________

mi hanno detto che non era necessario fare questa procedura. Dicendomi così il

datore di lavoro io ho pensato che la cosa era a posto e non mi sono più

preoccupata del permesso”.

C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia

respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva

dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4

LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato

sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e

un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi

a ciò.

Lo straniero necessita altresì di un permesso per cambiare posto,

professione

e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS).

3.

È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o

indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo

gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un

datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal

fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a

OLS), l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente

sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un'attività

esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c).

4.

Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri

sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà

prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).

5.

La CRTE 1 rimprovera come detto alla multata – in applicazione

delle norme appena citate – di avere lavorato in qualità di ausiliaria di

pulizia alle dipendenze della __________, __________, dal __________ al __________,

sprovvista di regolare autorizzazione giacché “al beneficio di un permesso

di dimora per occuparsi presso altro datore di lavoro”.

6.

La ricorrente non nega la fattispecie ravvisata dall’autorità di

primo grado, ma afferma: “sapevo che avrei dovuto inoltrare la domanda di

estensione attività, ma il datore di lavoro mi assicurò di non preoccuparmi e

che non dovevo fare niente”.

7.

Le giustificazioni addotte dall’interessato a sostegno della sua

buona fede non consentono tuttavia di scostarsi dal querelato giudizio, ove

solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e

omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina

né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a

propria colpa.

8.

L’omissione del datore di lavoro non esimeva quindi la multata

dall’obbligo di verificare, dal canto suo, presso un’autorità competente la

necessità di inoltrare la domanda e di provvedervi personalmente.

9.

Le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono

punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).

10.

La

multa inflitta è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Vista la

particolarità del caso si giustifica di prescindere dal prelievo di una

tassa di

giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 333 cpv. 3 CP; 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 1

segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata é confermata.

2. Non si preleva tassa di

giustizia; le spese di fr. 30.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro il

presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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