30.2005.147
lavorato in qualità di ausiliaria di pulizia per un totale di ore 147 sprovvista del necessario permesso
26 settembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.147
Data decisione, Autorità:
26.09.2005, PRPEN
Titolo:
lavorato in qualità di ausiliaria di pulizia per un totale di ore 147 sprovvista del necessario permesso
LAVORO
art. 23 cpv. 3 LDDS
Incarto
n.
30.2005.147
05 525/203
Bellinzona
26
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Alessandro
Achini in qualità di segretario per statuire sul ricorso 29 aprile 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
29 aprile 2005 n. 05 525/203 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni del 3 giugno
2005 presentate dalla CRTE 1,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 29 aprile 2005 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr.
20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
“Ha lavorato in qualità di
di ausiliaria di pulizia, dal __________ al __________, per complessive 147
ore, a favore della __________, __________, sprovvista del permesso della CRTE
1 che le consentisse di svolgere detta attività”, soggiungendo che
l’interessata “era al beneficio di un permesso di dimora annuale per
occuparsi presso altro datore di lavoro”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLALPS-EXTRA
CE/AELS.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si
aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Sostiene che:
“Ho portato il mio permesso di lavoro al datore di lavoro
per la modifica del caso, a questo punto quelli dell’ufficio della __________
mi hanno detto che non era necessario fare questa procedura. Dicendomi così il
datore di lavoro io ho pensato che la cosa era a posto e non mi sono più
preoccupata del permesso”.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia
respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva
dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4
LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato
sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta
l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e
un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi
a ciò.
Lo straniero necessita altresì di un permesso per cambiare posto,
professione
e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS).
3.
È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o
indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo
gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un
datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal
fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a
OLS), l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente
sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un'attività
esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c).
4.
Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri
sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà
prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).
5.
La CRTE 1 rimprovera come detto alla multata – in applicazione
delle norme appena citate – di avere lavorato in qualità di ausiliaria di
pulizia alle dipendenze della __________, __________, dal __________ al __________,
sprovvista di regolare autorizzazione giacché “al beneficio di un permesso
di dimora per occuparsi presso altro datore di lavoro”.
6.
La ricorrente non nega la fattispecie ravvisata dall’autorità di
primo grado, ma afferma: “sapevo che avrei dovuto inoltrare la domanda di
estensione attività, ma il datore di lavoro mi assicurò di non preoccuparmi e
che non dovevo fare niente”.
7.
Le giustificazioni addotte dall’interessato a sostegno della sua
buona fede non consentono tuttavia di scostarsi dal querelato giudizio, ove
solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e
omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina
né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a
propria colpa.
8.
L’omissione del datore di lavoro non esimeva quindi la multata
dall’obbligo di verificare, dal canto suo, presso un’autorità competente la
necessità di inoltrare la domanda e di provvedervi personalmente.
9.
Le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono
punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).
10.
La
multa inflitta è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Vista la
particolarità del caso si giustifica di prescindere dal prelievo di una
tassa di
giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 333 cpv. 3 CP; 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata é confermata.
2. Non si preleva tassa di
giustizia; le spese di fr. 30.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro il
presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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