30.2005.149
omesso di fermarsi a un passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone
19 settembre 2005Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.149
Data decisione, Autorità:
19.09.2005, PRPEN
Titolo:
omesso di fermarsi a un passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.149
11777/403
Bellinzona
27
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 29 aprile
2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
11777/403 del 29 aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 20 maggio
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la
Sezione della circolazione, con decisione del 29 aprile 2005, ha inflitto a RI
1 una multa di fr. 400.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.-
e le spese di fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati il 4 marzo 2005 in
territorio di Giubiasco:
“alla
guida del veicolo TI __________ ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio
pedonale sul quale stava transitando un pedone. In seguito effettuava una
manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza”;
che la
risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 33 cpv. 1,
Fatti
34 cpv. 2, 90 n. 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr;
che RI 1 è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 aprile 2005, in cui postula
in sostanza l’annullamento della multa per la prima infrazione;
che nelle osservazioni
del 20 maggio 2005 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal
formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia facoltà di
giudizio”;
considerato in
diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che per
l’art. 6 cpv. 1 ONC, il quale riprende il principio dell’art. 33 cpv. 1 LCStr,
davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve
accordare la precedenza a ogni pedone che si trova già sul passaggio pedonale o
che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo;
che, giusta
l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i
segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia; che
sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre
circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr); è vietato ai
veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza o
di passarci sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr);
che chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto
o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr);
che
l’insorgente sostiene che vi sia un erroneo accertamento dei fatti per quanto
attiene alla prima infrazione indicata, mentre riconosce la seconda: “questo
Considerandi
pedone trovandosi al centro della carreggiata, ha iniziato ad attraversare la
corsia dove circolavo pochi metri prima del mio passaggio, siccome la distanza
per concedere la precedenza a questo pedone era minima, ho effettuato una
scansata a destra […] Inoltre giustifico la mia mancata precedenza al
pedone, dal fatto che questo pedone si trovava nettamente fuori dalle
strisce pedonali, con ciò vedendo il pedone fermo in mezzo alla strada,
pochi metri prima dello scansamento, non ho accennato a frenare, proprio perché
esso non godeva di alcuna precedenza di attraversare la mia corsia. Per la
seconda infrazione (6.01), non ho niente da ribadire” (cfr. osservazioni
del 31 marzo 2005);
che dal
rapporto di contravvenzione del 22 marzo 2005 emerge che il multato ha “scansato
un pedone che, nell’attraversare la carreggiata si trovava già sulla corsia
dell’RI 1, senza concedergli la precedenza. Per poi, subito dopo, sorpassare
una colonna di tre veicoli e un autopostale, circolando a sinistra di una linea
di sicurezza (6.01)”;
che nel
verbale d’interrogatorio del 22 marzo 2005, controfirmato dall’interessato,
egli non nega di essere stato visto con il proprio motoveicolo: “scendere da
Via Morobbia per poi immettersi su Via Monte Ceneri a Giubiasco. Giunto di
fronte al Bar __________ scansare sulla destra un pedone che si trovava già
sulla mia corsia di marcia, per poi, pochi metri dopo, sorpassare una colonna
di tre autoveicoli ed un autopostale, circolando a sinistra di una linea di
sicurezza (6.01)”;
che secondo
l’agente denunciante “l’RI 1, quando il pedone stava per attraversare la
strada, si trovava ad una distanza di circa 10 m dallo stesso. Per questo
motivo poteva tranquillamente fermarsi, evitando la messa in pericolo del
pedone scansandolo inutilmente sulla destra“ (cfr. rapporto di
contro-osservazioni del 13 aprile 2005);
che nell’evenienza
concreta il ricorrente fa valere che il pedone stava attraversando fuori dal
passaggio pedonale (cfr. ricorso), l’agente denunciante non ha precisato nulla
in merito e dagli atti non emergono indizi che permettano di concludere che il
pedone si trovasse sul passaggio pedonale all’uscita del percorso rotatorio tra
Via Morobbia e Via Monte Ceneri; anzi dal verbale d’interrogatorio emerge che l’attraversamento
è avvenuto davanti al bar __________ e di fronte a quest’ultimo non vi è un passaggio
pedonale; al riguardo la tesi ricorsuale merita perciò accoglimento;
che,
decadendo l’infrazione inerente al passaggio pedonale, si giustifica tutto ben
ponderato di ridurre la multa a fr. 300.-, di adeguare gli oneri giudiziari di
primo grado e di soprassedere alle tasse e spese dell’odierno giudizio;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2, 90 n. 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg.
LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una
multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.-
e alle spese di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né tasse né
spese.
3. Intimazione a:
.
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster