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Decisione

30.2005.149

omesso di fermarsi a un passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone

19 settembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

34 cpv. 2, 90 n. 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr;

che RI 1 è

insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 aprile 2005, in cui postula

in sostanza l’annullamento della multa per la prima infrazione;

che nelle osservazioni

del 20 maggio 2005 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal

formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia facoltà di

giudizio”;

considerato in

diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che per

l’art. 6 cpv. 1 ONC, il quale riprende il principio dell’art. 33 cpv. 1 LCStr,

davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve

accordare la precedenza a ogni pedone che si trova già sul passaggio pedonale o

che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo;

che, giusta

l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i

segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia; che

sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre

circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr); è vietato ai

veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza o

di passarci sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr);

che chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto

o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr);

che

l’insorgente sostiene che vi sia un erroneo accertamento dei fatti per quanto

attiene alla prima infrazione indicata, mentre riconosce la seconda: “questo

Considerandi

pedone trovandosi al centro della carreggiata, ha iniziato ad attraversare la

corsia dove circolavo pochi metri prima del mio passaggio, siccome la distanza

per concedere la precedenza a questo pedone era minima, ho effettuato una

scansata a destra […] Inoltre giustifico la mia mancata precedenza al

pedone, dal fatto che questo pedone si trovava nettamente fuori dalle

strisce pedonali, con ciò vedendo il pedone fermo in mezzo alla strada,

pochi metri prima dello scansamento, non ho accennato a frenare, proprio perché

esso non godeva di alcuna precedenza di attraversare la mia corsia. Per la

seconda infrazione (6.01), non ho niente da ribadire” (cfr. osservazioni

del 31 marzo 2005);

che dal

rapporto di contravvenzione del 22 marzo 2005 emerge che il multato ha “scansato

un pedone che, nell’attraversare la carreggiata si trovava già sulla corsia

dell’RI 1, senza concedergli la precedenza. Per poi, subito dopo, sorpassare

una colonna di tre veicoli e un autopostale, circolando a sinistra di una linea

di sicurezza (6.01)”;

che nel

verbale d’interrogatorio del 22 marzo 2005, controfirmato dall’interessato,

egli non nega di essere stato visto con il proprio motoveicolo: “scendere da

Via Morobbia per poi immettersi su Via Monte Ceneri a Giubiasco. Giunto di

fronte al Bar __________ scansare sulla destra un pedone che si trovava già

sulla mia corsia di marcia, per poi, pochi metri dopo, sorpassare una colonna

di tre autoveicoli ed un autopostale, circolando a sinistra di una linea di

sicurezza (6.01)”;

che secondo

l’agente denunciante “l’RI 1, quando il pedone stava per attraversare la

strada, si trovava ad una distanza di circa 10 m dallo stesso. Per questo

motivo poteva tranquillamente fermarsi, evitando la messa in pericolo del

pedone scansandolo inutilmente sulla destra“ (cfr. rapporto di

contro-osservazioni del 13 aprile 2005);

che nell’evenienza

concreta il ricorrente fa valere che il pedone stava attraversando fuori dal

passaggio pedonale (cfr. ricorso), l’agente denunciante non ha precisato nulla

in merito e dagli atti non emergono indizi che permettano di concludere che il

pedone si trovasse sul passaggio pedonale all’uscita del percorso rotatorio tra

Via Morobbia e Via Monte Ceneri; anzi dal verbale d’interrogatorio emerge che l’attraversamento

è avvenuto davanti al bar __________ e di fronte a quest’ultimo non vi è un passaggio

pedonale; al riguardo la tesi ricorsuale merita perciò accoglimento;

che,

decadendo l’infrazione inerente al passaggio pedonale, si giustifica tutto ben

ponderato di ridurre la multa a fr. 300.-, di adeguare gli oneri giudiziari di

primo grado e di soprassedere alle tasse e spese dell’odierno giudizio;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.

2, 90 n. 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg.

LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una

multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.-

e alle spese di fr. 20.-.

2. Non si prelevano né tasse né

spese.

3. Intimazione a:

.

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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