30.2005.154
cucitrice sprovvista della necessaria concessione per svolgere tale attività
26 settembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.154
Data decisione, Autorità:
26.09.2005, PRPEN
Titolo:
cucitrice sprovvista della necessaria concessione per svolgere tale attività
LAVORO
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
30.2005.154
05 505/210
Bellinzona
26
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Martina
Quadri in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 maggio 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione 29
aprile 2005, n° 05505/210 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni del 27 maggio
2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del
29 aprile 2005 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha ritenuto RI 1
colpevole di aver lavorato “in qualità di cucitrice, dal 01.09.2004 al 02.09.2004
a favore della ditta __________ SA, __________, sprovvista del permesso della
Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta
attività.”
che in applicazione della pena
l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 50.-, ponendo inoltre a suo carico
una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-;
che contro tale risoluzione RI
1 è insorta con un ricorso del 10 maggio 2005 nel quale postula in sostanza
l’annullamento della multa;
che la Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, nelle sue osservazioni del 27 maggio 2005, propone il
Considerandi
rigetto del gravame e quindi la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di
questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr;
che per l’art. 3 cpv. 3 LDDS
lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro
potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;
che è considerata attività
lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno,
anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente
qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all’estero,
indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all’estero
(art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l’attività di apprendista, praticante, volontario,
sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b)
e un’attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c);
che lo straniero necessita di
un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima
frase OLS);
che le contravvenzioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.
2000.
-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23
cpv. 6 LDDS);
che la Sezione dei permessi e
dell’immigrazione rimprovera come detto alla multata - in applicazione delle
norme citate - di avere lavorato in qualità di cucitrice sprovvista di regolare
autorizzazione;
che a verbale l’insorgente dichiara
che “la direzione mi comunicava che a partire dal primo di settembre, la
ditta avrebbe cambiato denominazione da __________ a __________ e per tale
motivo avrei dovuto notificare questo cambiamento presso l’URS competente. La
responsabile del personale si recava presso l’URS di __________ per le pratiche
relative a questi cambiamenti.”; precisa poi che “la mia autorizzazione
per lavorare presso la __________ era valida fino al 10.09.2004. Di fatto la __________
ha cessato la sua attività per fallimento il 20.09.2004 e quindi io ero sempre
alle loro dipendenze. Il 06 di settembre ho ricevuto il permesso per confinanti
G per poter lavorare presso la __________ SA ed ho cambiato datore di lavoro.”
che dal contratto di
lavoro risulta che “La Signora RI 1 è assunta dalla __________ SA __________
dal 1 settembre 2004; con durata indeterminata.”; essendo le due ditte due
enti giuridici distinti, il passaggio dall’uno all’altro comporta un
cambiamento del posto di lavoro;
che il permesso è stato
richiesto dall’insorgente il 6 settembre 2004 e rilasciato il 16 settembre
2004: di conseguenza non è coperto il periodo rimproveratole dalla Sezione dei
permessi e dell’immigrazione;
che quindi a ragione la
Sezione dei permessi e dell’immigrazione le ha inflitto una multa per aver lavorato
sprovvista della necessaria autorizzazione;
che la sanzione inflitta,
peraltro, è proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che la natura particolare
dell’impugnativa giustifica - in via eccezionale - di soprassedere al prelievo
di una tassa di giustizia;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6
LDDS, 6 , 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione
impugnata è confermata.
2. Non si prelevano tasse
dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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