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Decisione

30.2005.156

Cucitrice sprovvista concessione per svolgere tale attività

10 ottobre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.156

Data decisione, Autorità:

10.10.2005, PRPEN

Titolo:

Cucitrice sprovvista concessione per svolgere tale attività

LAVORO

art. 23 cpv. 6 LDDS

Incarto

n.

30.2005.156

05 503/209

Bellinzona

10 ottobre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Martina

Quadri in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 maggio 2005

presentato da

RI 1, __________,

contro

la decisione 29

aprile 2005, n° 05503/209 emessa dalla Sezione dei permessi e

dell'immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni del 27 maggio

2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del

29 aprile 2005 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha ritenuto RI 1

colpevole di aver lavorato “in qualità di cucitrice, dal __________ a favore

della ditta __________ __________, __________, sprovvista del permesso della

Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta

attività.”

che in applicazione della pena

l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 50.-, ponendo inoltre a suo carico

una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-;

che contro tale risoluzione RI

1 è insorta con un ricorso del 10 maggio 2005 nel quale postula in sostanza

l’annullamento della multa;

che la Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, nelle sue osservazioni del 27 maggio 2005, propone il

rigetto del gravame e quindi la conferma della decisione impugnata;

Considerandi

e considerato in diritto:

che la competenza di

questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr;

che per l’art. 3 cpv. 3 LDDS

lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro

potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

che è considerata attività

lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un

guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e

segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in

Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in

Svizzera o all’estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l’attività di apprendista,

praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla

pari, artista (lett. b) e un’attività esercitata a ore, a giornate o a titolo

temporaneo (lett. c);

che lo straniero necessita di

un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima

frase OLS);

che le contravvenzioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.

2000.

-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23

cpv. 6 LDDS);

che la Sezione dei permessi e

dell’immigrazione rimprovera come detto alla multata - in applicazione delle

norme citate - di avere lavorato in qualità di cucitrice sprovvista di regolare

autorizzazione;

che a verbale l’insorgente

dichiara che “la direzione mi comunicava che a partire dal primo di settembre,

la ditta avrebbe cambiato denominazione da __________ a __________ e per tale

motivo avrei dovuto notificare questo cambiamento presso l’__________

competente. La responsabile del personale si recava presso l’__________ di __________

per le pratiche relative a questi cambiamenti.”; precisa poi che “la mia

autorizzazione per lavorare presso la __________ era valida fino al __________.

Di fatto la __________ ha cessato la sua attività per fallimento il __________

e quindi io ero sempre alle loro dipendenze. Il 13 di settembre ho ricevuto il

permesso per confinanti G per poter lavorare presso la __________ ed ho

cambiato datore di lavoro.”

che dal contratto di

lavoro risulta che “La Signora __________ è assunta dalla __________ dal __________;

con durata indeterminata.”; essendo le due ditte due enti giuridici

distinti, il passaggio dall’uno all’altro comporta un cambiamento del posto di

lavoro;

che il permesso è stato

richiesto dall’insorgente il 6 settembre 2004, ed è valevole dal 13 settembre

2004: di conseguenza non è coperto il periodo rimproveratole dalla Sezione dei

permessi e dell’immigrazione;

che quindi a ragione la

Sezione dei permessi e dell’immigrazione le ha inflitto una multa per aver lavorato

sprovvista della necessaria autorizzazione;

che la sanzione inflitta,

peraltro, è proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente

commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che la natura particolare

dell’impugnativa giustifica - in via eccezionale - di soprassedere al prelievo

di una tassa di giustizia;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6

LDDS, 6, 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione

impugnata è confermata.

2. Non si prelevano tasse

dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1, __________,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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