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Decisione

30.2005.157

cucitrice sprovvista della necessaria concessione per svolgere tale attività

10 ottobre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.157

Data decisione, Autorità:

10.10.2005, PRPEN

Titolo:

cucitrice sprovvista della necessaria concessione per svolgere tale attività

LAVORO

art. 23 cpv. 6 LDDS

Incarto

n.

30.2005.157

05 506/205

Bellinzona

10 ottobre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con

Martina Quadri in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 maggio 2005

presentato da

RI 1, __________,

contro

la decisione 29

aprile 2005, n° 05506/205 emessa dalla Sezione dei permessi e

dell’immigrazione Bellinzona,

viste le osservazioni del 27 maggio

2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del

29 aprile 2005 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha ritenuto RI 1

colpevole di aver lavorato “in qualità di cucitrice, __________ a favore

della ditta __________, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei

permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività.”

che in applicazione della pena

l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 50.-, ponendo inoltre a suo carico

una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-;

che contro tale risoluzione RI

1 è insorta con un ricorso del 10 maggio 2005 nel quale postula in sostanza

l’annullamento della multa;

che la Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, nelle sue osservazioni del 27 maggio 2005, propone il

rigetto del gravame e quindi la conferma della decisione impugnata;

e considerato in diritto:

Considerandi

che la competenza di

questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr;

che per l’art. 3 cpv. 3 LDDS

lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro

potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

che è considerata attività

lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un

guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e

segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in

Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in

Svizzera o all’estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l’attività di apprendista,

praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla

pari, artista (lett. b) e un’attività esercitata a ore, a giornate o a titolo

temporaneo (lett. c);

che lo straniero necessita di

un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima

frase OLS);

che le contravvenzioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.

2000.

-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23

cpv. 6 LDDS);

che la Sezione dei permessi e

dell’immigrazione rimprovera come detto alla multata - in applicazione delle

norme citate - di avere lavorato in qualità di cucitrice sprovvista di regolare

autorizzazione;

che a verbale l’insorgente

dichiara che “la direzione mi comunicava che a partire dal primo di settembre,

la ditta avrebbe cambiato denominazione da __________ a __________ e per tale

motivo avrei dovuto notificare questo cambiamento presso l’URS competente. La

responsabile del personale si recava presso l’URS di__________ per le pratiche

relative a questi cambiamenti.”; precisa poi che “la mia autorizzazione

per lavorare presso la __________ era valida fino al __________. Di fatto la __________

ha cessato la sua attività per fallimento il __________ e quindi io ero sempre alle

loro dipendenze. Il 06 di settembre ho ricevuto il permesso per confinanti G

per poter lavorare presso la __________ ed ho cambiato datore di lavoro.”

che dal contratto di

lavoro risulta che “La Signora RI 1 è assunta dalla __________ __________ dal

1.

settembre 2004; con durata indeterminata.”; essendo le due ditte due enti

giuridici distinti, il passaggio dall’uno all’altro comporta un cambiamento del

posto di lavoro;

che il permesso è valido dal 6

settembre 2004: di conseguenza non è coperto il periodo rimproveratole dalla

Sezione dei permessi e dell’immigrazione; incomprensibilmente, lo scopo del

soggiorno risulta peraltro essere ancora l’attività presso la __________, e non

la __________;

che quindi a ragione la

Sezione dei permessi e dell’immigrazione le ha inflitto una multa per aver

lavorato sprovvista della necessaria autorizzazione;

che la sanzione inflitta, per

finire, è proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente

commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che la natura particolare

dell’impugnativa giustifica - in via eccezionale - di soprassedere al prelievo

di una tassa di giustizia;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6

LDDS, 6, 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano tasse

dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1, __________,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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