30.2005.158
il ricorrente ha posteggiato dove vigeva il cartello di divieto
15 settembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.158
Data decisione, Autorità:
15.09.2005, PRPEN
Titolo:
il ricorrente ha posteggiato dove vigeva il cartello di divieto
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.158
12647/406
Bellinzona
20
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Martina
Quadri in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 maggio 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione 12647/406
del 6 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino
viste le osservazioni del 31 maggio
2005 presentate della Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 6 maggio 2005, ha inflitto
a
RI 1 una multa di fr. 40.-, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia
di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il veicolo TI
__________
in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”, il 1° febbraio 2005
in territorio di Lamone;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr
e 30 cpv. 1 OSStr;
che
RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 10
maggio
2005, in cui postula l’annullamento del giudizio;
che
nelle sue osservazioni del 31 maggio 2005 la Sezione della circolazione
propone
di respingere il ricorso e quindi confermare la decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa
sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che per l’art. 27 cpv. 1 prima
frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale “divieto di parcheggio” vieta il parcheggio di veicoli dalla
parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr);
per l’inosservanza di cui sopra, l’elenco allegato all’ordinanza concernente le
multe disciplinari (RS 741.031) commina - fino a 2 ore - una sanzione pecuniaria
di fr. 40.-;
che la Sezione della
circolazione ha multato l’insorgente, come detto, per avere “posteggiato il
veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”;
che l’agente di Polizia
dichiara: “martedì 1° febbraio 2005, alle ore 15:40, di pattuglia sul
territorio giurisdizionale di Lamone, notavo parcheggiata, all’esterno
dell’abitazione del signor RI 1, l’autovettura di marca Daewoo Matiz di colore
grigio targata TI __________. Considerando che nella zona vige il segnale di
prescrizione “Divieto di parcheggio”, quindi è implicitamente concessa la fermata
per lasciare salire o scendere dei passeggeri, o per caricare o scaricare della
merce, proseguivo la mia pattuglia di prevenzione e controllo. Avendo comunque
già avuto in passato diversi colloqui con il proprietario dell’autoveicolo in questione
per convincerlo in modo benevolo a voler prestare maggiore attenzione al
rispetto della vigente legislazione in vigore, in quanto lo stesso era dedito a
lasciare il mezzo meccanico fuori dalla propria abitazione, ma purtroppo senza
riuscire nel mio intento. [...] Prima di proseguire la mia pattuglia, annotavo,
sul retro della copia dell’avviso di contravvenzione, la posizione delle
valvole dei pneumatici sinistri onde potere stabilire se l’autovettura avesse
lasciato la posizione originale o se fosse stata lasciata parcheggiata nella
stessa posizione. [...] Prima di applicare l’avviso di contravvenzione sulla
Daewoo, verificavo quindi se il mezzo meccanico si fosse mosso dal primo
controllo effettuato e, le valvole dei pneumatici risultavano essere
nella medesima posizione. Motivo
per cui, credendo poco credibile che la vettura potesse essere spostata e
rimessa nello stesso posto con le valvole dei pneumatici nella medesima posizione,
applicavo regolare avviso di contravvenzione”;
che l’avviso di
contravvenzione è stato applicato alle ore 17:00, come risulta dalla fotocopia
allegata al rapporto di contravvenzione;
che l’insorgente afferma per
contro di avere “effettuato più volte operazioni di carico e scarico della
durata massima di 10-15 minuti caduno tollerati dalla legge; il veicolo è
rimasto pertanto posteggiato vicino al muro di casa mia per brevissimi periodi
ripetuti nel tempo”; aggiunge inoltre che “un minimo di tolleranza
avrebbe dovuto indurre l’agente in questione a chiedere le informazioni del
caso” e ritiene inoltre “l’agente coinvolto particolarmente adirato e
avvelenato nei miei confronti dopo che un ricorso da me presentato è stato
valutato positivamente”; definisce come “grottesche” e “non corrispondenti
a verità” le osservazioni dell’agente, e “assurdo e ridicolo”
l’atteggiamento di quest’ultimo per avere controllato la posizione delle
valvole di sicurezza del veicolo;
che la fermata è destinata
soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare
merci (art. 19 cpv. 1 ONC a contrario); inoltre viene precisato che deve
trattarsi di merce che necessita, a causa della dimensione e del peso,
l’utilizzo di un veicolo, e come la persona debba essere presente in ogni
momento durante il carico, rispettivamente scarico (v. Bussy/Rusconi, Code Suisse de la Circulation Routière,
Commentaire, Losanna 1996, n. 1.1 ad art. 18 ONC); il ricorrente non ha
apportato alcun elemento che avvalorasse le sue affermazioni: non ha precisato
che tipo di merce avrebbe caricato o scaricato e nemmeno se egli sia stato presente
durante tali operazioni;
che l’agente di polizia per
contro, proprio perché conoscendo l’insorgente voleva verificare la durata
della fermata, ha annotato la posizione delle valvole degli pneumatici (cfr.
copia dell’avviso di contravvenzione); ha cioè utilizzato uno dei sistemi
solitamente applicati per controllare la durata del parcheggio (per es. nella
zona blu dove il conducente ha la possibilità di spostare il disco orario senza
muovere il veicolo);
che le dichiarazioni
dell’agente risultano credibili, essendo altamente improbabile che in caso di
spostamento dell’automobile e nuovo parcheggio nel precedente luogo le valvole
si trovino nella stessa posizione;
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, oltre agli
oneri processuali, per aver lasciato il veicolo in zona dove vige il divieto di
parcheggio;
che il ricorso - infondato -
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1
LCStr, 19 cpv. 1 ONC, 30 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
Fatti
2. La tassa di giustizia di fr.
150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
Considerandi
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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