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Decisione

30.2005.163

magazziniere sprovvisto del necessario permesso per svolgere tale attività.

12 ottobre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A.

La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione del 25 aprile

2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, addebitandogli inoltre la tassa

di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 20.-, per il seguente motivo: “ha

lavorato in qualità di magazziniere, dal __________, a favore della ditta __________,

__________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e

dell’immigrazione che le consentisse di svolgere tale attività”

soggiungendo che “era al beneficio di un permesso di dimora annuale per

occuparsi presso il medesimo datore di lavoro ma in qualità di aiutante”.

La decisione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6, 29 cpv. 1 OLS e 45 RLALPS-extra

CE/AELS.

B.

Contro tale risoluzione RI 1 è insorto con un ricorso del del

17 maggio 2005, postulando in sostanza l’annullamento della decisione

impugnata.

C.

La Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue

osservazioni del 3 giugno 2005, propone il rigetto del gravame.

considerato in diritto:

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione

attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4

LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere

giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L'art. 3 cpv. 3 LDDS prevede che lo straniero non domiciliato può

assumere un impiego e un datore di lavoro può occuparlo soltanto se il permesso

di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi

attività dipendente o indipendente che normalmente dà guadagno, e segnatamente

qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o

all'estero (art. 6 OLS). Lo straniero necessita altresì di un permesso per

cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS).

Le contravvenzioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.

2'000.- (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45 RLALPS extra CE/AELS).

3.

L’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione

rimprovera al multato di avere lavorato quale magazziniere, sprovvisto del

regolare permesso poiché “al beneficio di un permesso di dimora annuale per

occuparsi presso il medesimo datore di lavoro ma in qualità di aiutante”.

4.

L’insorgente ha ammesso quanto rimproveratogli, dichiarando: “Sono

al beneficio di un permesso B per lavorare presso la ditta __________ – __________.

__________. Per quest’ultima ditta iniziavo a lavorare in data 15.09.2003,

come aiutante non qualificato, nel ramo degli impianti sanitari,

riscaldamenti, ventilazioni. In data 04.10.04 il datore di lavoro inoltrava

presso l’Ufficio degli stranieri a __________ la domanda per il cambiamento di

professione. Infatti dal 01.04.04 la mia professione presso la ditta __________

di __________ è quella di magazziniere. Purtroppo il cambiamento

in questione è stato fatto in ritardo. Devo dire che non ero al corrente che

bisognava fare questo e credevo che era il datore che avrebbe provveduto in tal

senso. Ho lavorato quindi senza autorizzazione dal 01.04.04 sino al 05.10.04”

(cfr. verbale d’interrogatorio del 29 ottobre 2004).

5.

Siffatta versione è confermata dai contratti tra il ricorrente e la

ditta precitata (cfr. doc. D, E, F, G annessi al ricorso).

6.

In sede ricorsuale, il multato sostiene invece che il cambiamento

sarebbe stato puramente formale nel contratto, ma che in realtà egli avrebbe

sempre svolto l’attività d’aiutante. A suffragio della propria tesi egli

produce uno scritto della FLMO del 3 novembre 2004 (doc. J annesso al ricorso),

nel quale si allega che il multato non ha mai svolto la mansione di

magazziniere, e un rapporto di controllo dell’AIC (Associazione

interprofessionale di controllo; doc. L pag. 2 annesso al ricorso) relativo al

17.

dicembre 2004, in cui si attesta che l’interessato era su un cantiere e

montava un impianto di riscaldamento con un altro dipendente della ditta __________.

7.

Occorre notare che i documenti predetti si riferiscono a constatazioni

posteriori al periodo in esame. Non è perciò escluso che dal 1° aprile al 5

ottobre 2004 l’insorgente abbia effettivamente lavorato come magazziniere. Non

vi sono prove relative al periodo suddetto, quali potevano essere delle

dichiarazioni dei colleghi del lavoratore, in merito all’attività da lui svolta.

Anzi, dalla corrispondenza agli atti, emerge che, secondo il datore di lavoro, egli

“svolgeva solo compiti da magazziniere” (cfr. doc. L pag. 1

annesso al ricorso).

La

precisazione nel contratto (cfr. doc. G annesso al ricorso) conferma il

cambiamento di mansione. Inoltre il ricorrente medesimo ha ammesso di svolgere

la professione di magazziniere nel periodo incriminato (cfr. verbale

d’interrogatorio del 29 ottobre 2004).

8.

Ciò posto, questo giudice giunge al convincimento che il multato

abbia effettivamente trasgredito le norme enunciate nella decisione impugnata.

Il ricorso va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6, 29

cpv. 1 OLS e 45 RLALPS-extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del

ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1

.

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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