30.2005.163
magazziniere sprovvisto del necessario permesso per svolgere tale attività.
12 ottobre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.163
Data decisione, Autorità:
12.10.2005, PRPEN
Titolo:
magazziniere sprovvisto del necessario permesso per svolgere tale attività.
LAVORO
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
30.2005.163
05 523/202
Bellinzona
12
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 17 maggio
2005 presentato da
RI 1,
__________,
difeso da:
contro
la decisione n.
05 523/202 del 25 aprile 2005 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni del 3 giugno
2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
Fatti
A.
La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione del 25 aprile
2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, addebitandogli inoltre la tassa
di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 20.-, per il seguente motivo: “ha
lavorato in qualità di magazziniere, dal __________, a favore della ditta __________,
__________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione che le consentisse di svolgere tale attività”
soggiungendo che “era al beneficio di un permesso di dimora annuale per
occuparsi presso il medesimo datore di lavoro ma in qualità di aiutante”.
La decisione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6, 29 cpv. 1 OLS e 45 RLALPS-extra
CE/AELS.
B.
Contro tale risoluzione RI 1 è insorto con un ricorso del del
17 maggio 2005, postulando in sostanza l’annullamento della decisione
impugnata.
C.
La Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue
osservazioni del 3 giugno 2005, propone il rigetto del gravame.
considerato in diritto:
1.
La competenza di questo giudice, la legittimazione
attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4
LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere
giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L'art. 3 cpv. 3 LDDS prevede che lo straniero non domiciliato può
assumere un impiego e un datore di lavoro può occuparlo soltanto se il permesso
di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi
attività dipendente o indipendente che normalmente dà guadagno, e segnatamente
qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o
all'estero (art. 6 OLS). Lo straniero necessita altresì di un permesso per
cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS).
Le contravvenzioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.
2'000.- (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45 RLALPS extra CE/AELS).
3.
L’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione
rimprovera al multato di avere lavorato quale magazziniere, sprovvisto del
regolare permesso poiché “al beneficio di un permesso di dimora annuale per
occuparsi presso il medesimo datore di lavoro ma in qualità di aiutante”.
4.
L’insorgente ha ammesso quanto rimproveratogli, dichiarando: “Sono
al beneficio di un permesso B per lavorare presso la ditta __________ – __________.
__________. Per quest’ultima ditta iniziavo a lavorare in data 15.09.2003,
come aiutante non qualificato, nel ramo degli impianti sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni. In data 04.10.04 il datore di lavoro inoltrava
presso l’Ufficio degli stranieri a __________ la domanda per il cambiamento di
professione. Infatti dal 01.04.04 la mia professione presso la ditta __________
di __________ è quella di magazziniere. Purtroppo il cambiamento
in questione è stato fatto in ritardo. Devo dire che non ero al corrente che
bisognava fare questo e credevo che era il datore che avrebbe provveduto in tal
senso. Ho lavorato quindi senza autorizzazione dal 01.04.04 sino al 05.10.04”
(cfr. verbale d’interrogatorio del 29 ottobre 2004).
5.
Siffatta versione è confermata dai contratti tra il ricorrente e la
ditta precitata (cfr. doc. D, E, F, G annessi al ricorso).
6.
In sede ricorsuale, il multato sostiene invece che il cambiamento
sarebbe stato puramente formale nel contratto, ma che in realtà egli avrebbe
sempre svolto l’attività d’aiutante. A suffragio della propria tesi egli
produce uno scritto della FLMO del 3 novembre 2004 (doc. J annesso al ricorso),
nel quale si allega che il multato non ha mai svolto la mansione di
magazziniere, e un rapporto di controllo dell’AIC (Associazione
interprofessionale di controllo; doc. L pag. 2 annesso al ricorso) relativo al
17.
dicembre 2004, in cui si attesta che l’interessato era su un cantiere e
montava un impianto di riscaldamento con un altro dipendente della ditta __________.
7.
Occorre notare che i documenti predetti si riferiscono a constatazioni
posteriori al periodo in esame. Non è perciò escluso che dal 1° aprile al 5
ottobre 2004 l’insorgente abbia effettivamente lavorato come magazziniere. Non
vi sono prove relative al periodo suddetto, quali potevano essere delle
dichiarazioni dei colleghi del lavoratore, in merito all’attività da lui svolta.
Anzi, dalla corrispondenza agli atti, emerge che, secondo il datore di lavoro, egli
“svolgeva solo compiti da magazziniere” (cfr. doc. L pag. 1
annesso al ricorso).
La
precisazione nel contratto (cfr. doc. G annesso al ricorso) conferma il
cambiamento di mansione. Inoltre il ricorrente medesimo ha ammesso di svolgere
la professione di magazziniere nel periodo incriminato (cfr. verbale
d’interrogatorio del 29 ottobre 2004).
8.
Ciò posto, questo giudice giunge al convincimento che il multato
abbia effettivamente trasgredito le norme enunciate nella decisione impugnata.
Il ricorso va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6, 29
cpv. 1 OLS e 45 RLALPS-extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del
ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1
.
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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