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Decisione

30.2005.164

Omissione di fermarsi di fronte ad un passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone

11 ottobre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con decisione del 29 aprile 2005, la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr.

300.- oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr.

20.-, per i seguenti fatti accertati il 14 gennaio 2005 in territorio di __________:

“alla

guida del veicolo __________ ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio

pedonale sul quale stava transitando un pedone”.

La

risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 33 cpv. 1,

90 n. 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC.

B.

Contro la predetta pronuncia, RI 1 è insorta con ricorso del

13 maggio 2005, postulando l’annullamento della medesima.

C.

Con osservazioni del 23 giugno 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare

osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia facoltà di giudizio”.

considerato in

diritto:

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente

e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per

cui il ricorso è ricevibile in ordine.

Avendo proceduto all’audizione della teste, come auspicato dalla

ricorrente, ed essendo gli atti istruttori completi, nulla

osta all’esame del ricorso nel merito.

Considerandi

2.

Giusta l'art. 6 cpv. 1 ONC, il quale

riprende il principio dell’art. 33 cpv. 1 LCStr, davanti ai passaggi pedonali

senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a

ogni pedone che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad

esso e che visibilmente vuole attraversarlo.

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella

presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è

punito con l’arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr).

3.

La ricorrente fa valere di non essere

l’autrice dell’infrazione, al momento dei fatti si trovava sul posto di lavoro

e la vettura era a disposizione dei familiari. L’interessata si rifiuta

d’indicare l’eventuale autore appellandosi alla giurisprudenza (cfr. DTF

1P.631/2003) e contesta l’accertamento dell’infrazione, allegando che

l’agente denunciante si trovava fuori servizio.

Giova

osservare che quest’ultima circostanza è ininfluente per la valutazione della

fattispecie, le dichiarazioni dell’agente fuori servizio essendo trattate alla

pari di una denuncia inoltrata da ogni altro utente della strada; la

constatazione di un’infrazione non deve infatti avvenire necessariamente da

parte di un agente di polizia, le cui dichiarazioni, per altro, non godono in

nessun caso di una presunzione di veridicità e fedefacenza.

4.

L’agente denunciante ha precisato che “la persona alla guida è

stata vista in volto dall’agente scrivente, giovane donna, con capelli lunghi

scuri leggermente mossi, indossava occhiali da sole scuri. È possibile un

riconoscimento presso questa gendarmeria“ (rapporto di contro-osservazioni

del 15 febbraio 2005).

5.

La ricorrente ha affermato che “la vettura citata era

parcheggiata in Via Canevascini a Locarno e le chiavi erano depositate al mio

domicilio ed eventualmente a disposizione dei miei famigliari che abitano nella

stessa economia domestica. L’agente interrogante mi informa che era lei la

persona che attraversava le strisce pedonali e mi ha riconosciuto nel

conducente della vettura in questione. Vorrei dire che abitando non lontano dal

mio posto di lavoro mi reco in tal luogo in bicicletta o a piedi. Se invece è

brutto tempo mi accompagna mia mamma ma non con la mia macchina. Inoltre andare

a lavorare in auto mi costerebbe in benzina e parcheggio. Perderei anche del

tempo con il traffico” (cfr. verbale d’interrogatorio del 30 marzo 2005

pag. 1 e 2).

6.

All’interrogatorio dell’interessata, l’agente denunciante ha

affermato “la signorina RI 1 […] è stata riconosciuta quale

conducente della vettura che ha commesso l’infrazione” (cfr. verbale

d’interrogatorio del 30 marzo 2005 pag. 1 e rapporto di segnalazione del 4

aprile 2005).

7.

La teste ha invece confermato la versione della

ricorrente, dichiarando: “certifico che in data 14 gennaio 2005, dalle ore

13.15

alle ore 13.45, mi trovavo presso il salone __________ e __________ a __________.

Durante quel periodo di tempo la signorina RI 1, che conosco personalmente,

essendo la mia parrucchiera, si è occupata del mio taglio capelli” (cfr.

scritto __________ del 19 febbraio 2005).

La medesima

ha ripetuto la versione successivamente “si lo confermo con certezza, non

vorrei mai dire una bugia. La RI 1 si trovava in salone e mi stava facendo i

capelli. […] Confermo con esattezza che, il giorno e

l’orario dei fatti, la RI 1 si trovava presso il salone da parrucchiera ove

lavora e che mi stava tagliando i capelli. […] Sono sicurissima mi

ricordo esattamente il giorno“ (cfr. verbale d’interrogatorio del 6 giugno

2005).

8.

Dopo un’attenta analisi degli atti acquisiti all’incarto, questo

giudice non perviene al convincimento che la ricorrente sia effettivamente

l’autrice dell’infrazione ascrittale dall’autorità di primo grado. Sussistendo

un ragionevole dubbio si giustifica di annullare la multa.

9.

Alla luce di quanto esposto il ricorso deve

essere accolto. Si prescinde dal prelievo di oneri processuali per l’odierno

giudizio.

Quanto

alle ripetibili, si osserva che la LPContr non contiene alcuna norma che

imponga o semplicemente consenta all’autorità di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal

diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2 b). La richiesta non può quindi

trovare accoglimento.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 33

cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né

spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

RI 1, __________,

DI 1

.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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