30.2005.164
Omissione di fermarsi di fronte ad un passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone
11 ottobre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.164
Data decisione, Autorità:
11.10.2005, PRPEN
Titolo:
Omissione di fermarsi di fronte ad un passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.164
11801/404
Bellinzona
11
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 13 maggio
2005 presentato da
RI 1, __________,
difesa da: DI 1,
__________,
contro
la decisione n.
11801/404 del 29 aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 23 giugno
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
Fatti
A.
Con decisione del 29 aprile 2005, la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
300.- oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr.
20.-, per i seguenti fatti accertati il 14 gennaio 2005 in territorio di __________:
“alla
guida del veicolo __________ ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio
pedonale sul quale stava transitando un pedone”.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 33 cpv. 1,
90 n. 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC.
B.
Contro la predetta pronuncia, RI 1 è insorta con ricorso del
13 maggio 2005, postulando l’annullamento della medesima.
C.
Con osservazioni del 23 giugno 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia facoltà di giudizio”.
considerato in
diritto:
1.
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per
cui il ricorso è ricevibile in ordine.
Avendo proceduto all’audizione della teste, come auspicato dalla
ricorrente, ed essendo gli atti istruttori completi, nulla
osta all’esame del ricorso nel merito.
Considerandi
2.
Giusta l'art. 6 cpv. 1 ONC, il quale
riprende il principio dell’art. 33 cpv. 1 LCStr, davanti ai passaggi pedonali
senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a
ogni pedone che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad
esso e che visibilmente vuole attraversarlo.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella
presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è
punito con l’arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr).
3.
La ricorrente fa valere di non essere
l’autrice dell’infrazione, al momento dei fatti si trovava sul posto di lavoro
e la vettura era a disposizione dei familiari. L’interessata si rifiuta
d’indicare l’eventuale autore appellandosi alla giurisprudenza (cfr. DTF
1P.631/2003) e contesta l’accertamento dell’infrazione, allegando che
l’agente denunciante si trovava fuori servizio.
Giova
osservare che quest’ultima circostanza è ininfluente per la valutazione della
fattispecie, le dichiarazioni dell’agente fuori servizio essendo trattate alla
pari di una denuncia inoltrata da ogni altro utente della strada; la
constatazione di un’infrazione non deve infatti avvenire necessariamente da
parte di un agente di polizia, le cui dichiarazioni, per altro, non godono in
nessun caso di una presunzione di veridicità e fedefacenza.
4.
L’agente denunciante ha precisato che “la persona alla guida è
stata vista in volto dall’agente scrivente, giovane donna, con capelli lunghi
scuri leggermente mossi, indossava occhiali da sole scuri. È possibile un
riconoscimento presso questa gendarmeria“ (rapporto di contro-osservazioni
del 15 febbraio 2005).
5.
La ricorrente ha affermato che “la vettura citata era
parcheggiata in Via Canevascini a Locarno e le chiavi erano depositate al mio
domicilio ed eventualmente a disposizione dei miei famigliari che abitano nella
stessa economia domestica. L’agente interrogante mi informa che era lei la
persona che attraversava le strisce pedonali e mi ha riconosciuto nel
conducente della vettura in questione. Vorrei dire che abitando non lontano dal
mio posto di lavoro mi reco in tal luogo in bicicletta o a piedi. Se invece è
brutto tempo mi accompagna mia mamma ma non con la mia macchina. Inoltre andare
a lavorare in auto mi costerebbe in benzina e parcheggio. Perderei anche del
tempo con il traffico” (cfr. verbale d’interrogatorio del 30 marzo 2005
pag. 1 e 2).
6.
All’interrogatorio dell’interessata, l’agente denunciante ha
affermato “la signorina RI 1 […] è stata riconosciuta quale
conducente della vettura che ha commesso l’infrazione” (cfr. verbale
d’interrogatorio del 30 marzo 2005 pag. 1 e rapporto di segnalazione del 4
aprile 2005).
7.
La teste ha invece confermato la versione della
ricorrente, dichiarando: “certifico che in data 14 gennaio 2005, dalle ore
13.15
alle ore 13.45, mi trovavo presso il salone __________ e __________ a __________.
Durante quel periodo di tempo la signorina RI 1, che conosco personalmente,
essendo la mia parrucchiera, si è occupata del mio taglio capelli” (cfr.
scritto __________ del 19 febbraio 2005).
La medesima
ha ripetuto la versione successivamente “si lo confermo con certezza, non
vorrei mai dire una bugia. La RI 1 si trovava in salone e mi stava facendo i
capelli. […] Confermo con esattezza che, il giorno e
l’orario dei fatti, la RI 1 si trovava presso il salone da parrucchiera ove
lavora e che mi stava tagliando i capelli. […] Sono sicurissima mi
ricordo esattamente il giorno“ (cfr. verbale d’interrogatorio del 6 giugno
2005).
8.
Dopo un’attenta analisi degli atti acquisiti all’incarto, questo
giudice non perviene al convincimento che la ricorrente sia effettivamente
l’autrice dell’infrazione ascrittale dall’autorità di primo grado. Sussistendo
un ragionevole dubbio si giustifica di annullare la multa.
9.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve
essere accolto. Si prescinde dal prelievo di oneri processuali per l’odierno
giudizio.
Quanto
alle ripetibili, si osserva che la LPContr non contiene alcuna norma che
imponga o semplicemente consenta all’autorità di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal
diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2 b). La richiesta non può quindi
trovare accoglimento.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 33
cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né
spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
RI 1, __________,
DI 1
.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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