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Decisione

30.2005.165

contravvenzione emessa nei confronti di una persona giuridica

2 giugno 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.165

Data decisione, Autorità:

02.06.2005, PRPEN

Titolo:

contravvenzione emessa nei confronti di una persona giuridica

NOTIFICA DIFETTOSA

LPCONTR

Incarto

n.

30.2005.165/pg

13257/407

Bellinzona

2

giugno 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il

cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17

maggio 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n°

13257/407 del 13 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1. La Sezione della circolazione

con decisione 13 maggio 2005 ha inflitto alla __________ una multa di fr. 40.-,

oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver

posteggiato il veicolo __________ omettendo di porre il disco di parcheggio

dietro il parabrezza in modo ben visibile.

Considerandi

2.

Contro la predetta

pronuncia dipartimentale la RI 1 Sagl si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

3.

__________, destinataria

della decisione della Sezione della circolazione, era una ditta individuale che

è stata cancellata dal Registro di commercio nel 2001 per cessione di attività,

in quanto attivi e passivi sono stati assunti dalla RI 1 Sagl, qui ricorrente.

4.

In merito alla

contravvenzione si rileva come la RI 1 Sagl, come ogni altra persona giuridica,

manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale; di conseguenza

quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono

punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro

qualità di organi.

5.

Pertanto il ricorso deve

essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame,

riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la

procedura.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 17 maggio 2005

inoltrato dalla RI 1 Sagl, Lugano è accolto.

§ Di conseguenza è

annullata la decisione n° 13257/407 del 13 maggio 2005 emessa dalla sezione

della circolazione.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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