30.2005.169
impiego durante la guida di un telefonino senza dispositivo di "mani libere".
11 ottobre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.169
Data decisione, Autorità:
11.10.2005, PRPEN
Titolo:
impiego durante la guida di un telefonino senza dispositivo di "mani libere".
TELEFONO
art. 90 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.169
Bellinzona
11
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Marisa
Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 7 maggio 2005 da
RI 1
contro
la decisione 18
febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 23 giugno
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
29 aprile 2005, ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati
Fatti
il 4 gennaio 2005 in territorio di Lugano:
"ha circolato con il
veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza
Dispositivo
dispositivo «mani libere»”;
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 7 maggio 2005, in cui postula in sostanza
l’annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 23
giugno 2005 la Sezione della circolazione dichiara di
astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia
facoltà di giudizio”;
che il 17 luglio 2005
l’insorgente ha inoltrato le sue osservazioni alle contro-osservazioni del 25
febbraio 2005 della Polizia;
considerato in
diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che per l’art
31 cpv. 1 prima frase LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il
veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua
attenzione non dev’essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi
riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);
che chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto
o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr); per l’impiego, durante la guida, di un
telefono senza dispositivo «mani libere» l’elenco allegato all’ordinanza
concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria
di fr. 100.-;
che la
Sezione della circolazione ha multato l’interessato, come detto, per aver
impiegato durante la guida un telefono senza dispositivo «mani libere»;
che
l’insorgente contesta invece l’infrazione, affermando “avevo il mio braccio
sinistro appoggiato al bracciolo interno della portiera e con la mano mi
coprivo l’orecchio sinistro dal dolore per un’otite, «infatti ero in cura
presso il mio dottore», e transitando d’avanti [sic] all’agente di
polizia sig. __________ ho visto dal mio specchietto retrovisore che mi
guardava in maniera strana e fissa, di che con i passeggeri che avevo nella mia
autovettura ho fatto anche una battuta ridendo «vuoi vedere che ora si pensa
che sto parlando al telefono perché ho la mano sinistra che mi tengo l’orecchio
per il dolore e lui si pensa che tengo un telefono?». Ho trovato parcheggio e
sono passato a piedi d’avanti [sic] all’agente __________ in compagnia
dei due passeggeri e l’agente di polizia __________ non ha detto una virgola in
merito. […] penso che se l’agente di polizia __________ fosse stato più
onesto quando sono sceso dalla mia auto e gli sono passato a mezzo metro di
distanza, avrebbe anche potuto gentilmente domandarmi o avvisarmi della
contravvenzione che non ho assolutamente fatto” (cfr. scritto del 18
febbraio 2005);
che egli ha
in sostanza ribadito siffatta versione in ogni suo scritto (cfr. ricorso; osservazioni
del 17 luglio 2005);
che a tal
proposito l’agente denunciante ha avuto modo di osservare: “unitamente all’agt
__________, notavo il conducente del veicolo di marca Peugeot targato TI __________
intento a usare il telefonino senza l’apposito dispositivo «mani libere»
transitarmi davanti per poi allontanarsi. Specifico inoltre che non mi è stato
possibile fermare il conducente e di non averlo visto passarmi vicino
camminando a mezzo metro di distanza. […] Se il signor RI 1 aveva il
presentimento descritto nelle osservazioni […] perché quando, a suo
dire, è passato a piedi davanti al sottoscritto non mi ha contattato dissipando
tale dubbio?” (cfr. rapporto di contro-osservazioni del 25 febbraio 2005);
che le
constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza; rientra quindi nelle attribuzioni dell’autorità
decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese
dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei
fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che raffrontando
le versioni del multato e dell’agente, questo giudice non perviene al
convincimento oltre ogni ragionevole dubbio che il multato abbia effettivamente
commesso l’infrazione ascrittagli;
che del resto la stessa
Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e delle
contro-osservazioni di polizia, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;
che ciò posto, si giustifica
di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di rinunciare
al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr;
3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né
spese.
3. Intimazione a:
o.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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