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Decisione

30.2005.169

impiego durante la guida di un telefonino senza dispositivo di "mani libere".

11 ottobre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il 4 gennaio 2005 in territorio di Lugano:

"ha circolato con il

veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza

Dispositivo

dispositivo «mani libere»”;

che la risoluzione è stata

emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 7 maggio 2005, in cui postula in sostanza

l’annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 23

giugno 2005 la Sezione della circolazione dichiara di

astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia

facoltà di giudizio”;

che il 17 luglio 2005

l’insorgente ha inoltrato le sue osservazioni alle contro-osservazioni del 25

febbraio 2005 della Polizia;

considerato in

diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che per l’art

31 cpv. 1 prima frase LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il

veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua

attenzione non dev’essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi

riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);

che chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto

o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr); per l’impiego, durante la guida, di un

telefono senza dispositivo «mani libere» l’elenco allegato all’ordinanza

concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria

di fr. 100.-;

che la

Sezione della circolazione ha multato l’interessato, come detto, per aver

impiegato durante la guida un telefono senza dispositivo «mani libere»;

che

l’insorgente contesta invece l’infrazione, affermando “avevo il mio braccio

sinistro appoggiato al bracciolo interno della portiera e con la mano mi

coprivo l’orecchio sinistro dal dolore per un’otite, «infatti ero in cura

presso il mio dottore», e transitando d’avanti [sic] all’agente di

polizia sig. __________ ho visto dal mio specchietto retrovisore che mi

guardava in maniera strana e fissa, di che con i passeggeri che avevo nella mia

autovettura ho fatto anche una battuta ridendo «vuoi vedere che ora si pensa

che sto parlando al telefono perché ho la mano sinistra che mi tengo l’orecchio

per il dolore e lui si pensa che tengo un telefono?». Ho trovato parcheggio e

sono passato a piedi d’avanti [sic] all’agente __________ in compagnia

dei due passeggeri e l’agente di polizia __________ non ha detto una virgola in

merito. […] penso che se l’agente di polizia __________ fosse stato più

onesto quando sono sceso dalla mia auto e gli sono passato a mezzo metro di

distanza, avrebbe anche potuto gentilmente domandarmi o avvisarmi della

contravvenzione che non ho assolutamente fatto” (cfr. scritto del 18

febbraio 2005);

che egli ha

in sostanza ribadito siffatta versione in ogni suo scritto (cfr. ricorso; osservazioni

del 17 luglio 2005);

che a tal

proposito l’agente denunciante ha avuto modo di osservare: “unitamente all’agt

__________, notavo il conducente del veicolo di marca Peugeot targato TI __________

intento a usare il telefonino senza l’apposito dispositivo «mani libere»

transitarmi davanti per poi allontanarsi. Specifico inoltre che non mi è stato

possibile fermare il conducente e di non averlo visto passarmi vicino

camminando a mezzo metro di distanza. […] Se il signor RI 1 aveva il

presentimento descritto nelle osservazioni […] perché quando, a suo

dire, è passato a piedi davanti al sottoscritto non mi ha contattato dissipando

tale dubbio?” (cfr. rapporto di contro-osservazioni del 25 febbraio 2005);

che le

constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacenza; rientra quindi nelle attribuzioni dell’autorità

decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese

dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei

fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che raffrontando

le versioni del multato e dell’agente, questo giudice non perviene al

convincimento oltre ogni ragionevole dubbio che il multato abbia effettivamente

commesso l’infrazione ascrittagli;

che del resto la stessa

Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e delle

contro-osservazioni di polizia, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

che ciò posto, si giustifica

di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di rinunciare

al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr;

3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né tasse né

spese.

3. Intimazione a:

o.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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