30.2005.17
omissione di portare seco il documento relativo al controllo delle emissioni dei gas di scarico
14 luglio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.17
Data decisione, Autorità:
14.07.2005, PRPEN
Titolo:
omissione di portare seco il documento relativo al controllo delle emissioni dei gas di scarico
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 59a cpv. 4 ONCS
Incarto
n.
30.2005.17
31364/20566
Bellinzona
14
luglio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 3 gennaio 2005 presentato da
RI 1 ,
rappr. da: RA 1 ,
contro
la decisione 10
dicembre 2004 emessa dalla CRTE 1 ,
viste le osservazioni 23 febbraio 2005
presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione
del 10 dicembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.--,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr.
30.-- , per i seguenti fatti accertati il 12 ottobre 2004 in territorio di __________:
“ha omesso di sottoporre il
veicolo __________ entro il termine prescritto, al controllo relativo alle
emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali”;
che la risoluzione è
stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1 LCStr,
59a cpv.1 e 96 ONC;
che RI 1 è insorta contro tale
decisione con ricorso del 3 gennaio 2005 in cui postula l’annullamento
della multa;
che con scritto di data 23 febbario
Fatti
2005 la CRTE 1 ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr;
che, giusta l’art. 59a cpv. 1
prima frase ONC, gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio
di manutenzione;
che sui veicoli sottoposti a
tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di
manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas
di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i
veicoli che ne sono provvisti (art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);
che chiunque viola le
disposizioni dell’ONC è punito - se non è applicabile alcun’altra disposizione
penale - con l’arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che, in applicazione delle
predette norme, la CRTE 1 ha multato la ricorrente per avere omesso di
sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico del sistema
antinquinamento;
che nel proprio ricorso,
l’insorgente, per il tramite della conducente del veicolo al momento del
controllo di polizia, ha affermato quanto segue:
“La vettura era appena
Considerandi
stata acquistata il 24 agosto 2004 da una ditta basilese (__________con sede a __________),
la quale non ha consegnato tutti i documenti necessari, a causa di una svista
mancava il documento in questione. Attualmente questa società non esiste più
per questo motivo non è possibile risalire al documento richiesto. Ho da tempo
contattato il garagista che svolge tutti i servizi della vettura ( omissis ) il
quale ha confermato e può tuttora confermare che il test del gas di scarico è
stato eseguito conforme alla legge”;
che, a sostegno della propria
tesi, la ricorrente ha prodotto una dichiarazione del garage in cui è stato
effettuato il controllo dei gas di scarico, attestante, da un lato, la
sostituzione del libretto di controllo a seguito di smarrimento e, dall’altro,
che al momento dei fatti in questione il precedente controllo era ancora valido
per 8 mesi, nonché una copia del documento di manutenzione comprovante
l’esecuzione di un nuovo controllo il 19 novembre 2004;
che essendo stata addotta la
prova - sulla cui validità e veridicità non vi sono motivi di dubbio - che al
momento dei fatti in questione il controllo delle emissioni non era ancora
scaduto, all’interessata non può essere addebitato d’aver commesso l’infrazione
imputatale dall’autrorità di primo grado;
che, nondimeno, l’insorgente,
nonostante sapesse - o quantomeno doveva sapere - di non disporre del libretto
di controllo dei gas di scarico sin dall’acquisto del veicolo, ha atteso il
controllo di polizia alla base della presente procedura per farne allestire uno
sostitutivo;
che il detentore ha l’obbligo
di far sì che il suo veicolo sia provvisto di un documento di manutenzione del
sistema antinquinamento munito delle iscrizioni prescritte (art. 59a cpv. 3
ONC);
che il conducente deve portare
sempre seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento e
presentarlo su richiesta agli organi incaricati del controllo (art. 59a cpv. 4
ONC);
che per quest’ultima
omissione, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD;
RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 20.-- (infrazione 106.5);
che la multa inflitta alla
ricorrente deve pertanto essere ridotta in tale misura e la decisione impugnata
riformata di conseguenza;
che l’esito del ricorso
giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese sia dell’odierno
giudizio, sia di quello di primo grado;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103 e 106 cpv. 1 LCStr; 59a e 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta
una multa di fr. 20.--, senza carico di tasse e spese.
2. Non si prelevano né
tasse né spese del presente giudizio.
3. Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione
a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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