Lexipedia

Decisione

30.2005.17

omissione di portare seco il documento relativo al controllo delle emissioni dei gas di scarico

14 luglio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2005 la CRTE 1 ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando

a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr;

che, giusta l’art. 59a cpv. 1

prima frase ONC, gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,

equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di

costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne

le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,

equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne

le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio

di manutenzione;

che sui veicoli sottoposti a

tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di

manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas

di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i

veicoli che ne sono provvisti (art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);

che chiunque viola le

disposizioni dell’ONC è punito - se non è applicabile alcun’altra disposizione

penale - con l’arresto o con la multa (art. 96 ONC);

che, in applicazione delle

predette norme, la CRTE 1 ha multato la ricorrente per avere omesso di

sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico del sistema

antinquinamento;

che nel proprio ricorso,

l’insorgente, per il tramite della conducente del veicolo al momento del

controllo di polizia, ha affermato quanto segue:

“La vettura era appena

Considerandi

stata acquistata il 24 agosto 2004 da una ditta basilese (__________con sede a __________),

la quale non ha consegnato tutti i documenti necessari, a causa di una svista

mancava il documento in questione. Attualmente questa società non esiste più

per questo motivo non è possibile risalire al documento richiesto. Ho da tempo

contattato il garagista che svolge tutti i servizi della vettura ( omissis ) il

quale ha confermato e può tuttora confermare che il test del gas di scarico è

stato eseguito conforme alla legge”;

che, a sostegno della propria

tesi, la ricorrente ha prodotto una dichiarazione del garage in cui è stato

effettuato il controllo dei gas di scarico, attestante, da un lato, la

sostituzione del libretto di controllo a seguito di smarrimento e, dall’altro,

che al momento dei fatti in questione il precedente controllo era ancora valido

per 8 mesi, nonché una copia del documento di manutenzione comprovante

l’esecuzione di un nuovo controllo il 19 novembre 2004;

che essendo stata addotta la

prova - sulla cui validità e veridicità non vi sono motivi di dubbio - che al

momento dei fatti in questione il controllo delle emissioni non era ancora

scaduto, all’interessata non può essere addebitato d’aver commesso l’infrazione

imputatale dall’autrorità di primo grado;

che, nondimeno, l’insorgente,

nonostante sapesse - o quantomeno doveva sapere - di non disporre del libretto

di controllo dei gas di scarico sin dall’acquisto del veicolo, ha atteso il

controllo di polizia alla base della presente procedura per farne allestire uno

sostitutivo;

che il detentore ha l’obbligo

di far sì che il suo veicolo sia provvisto di un documento di manutenzione del

sistema antinquinamento munito delle iscrizioni prescritte (art. 59a cpv. 3

ONC);

che il conducente deve portare

sempre seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento e

presentarlo su richiesta agli organi incaricati del controllo (art. 59a cpv. 4

ONC);

che per quest’ultima

omissione, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD;

RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 20.-- (infrazione 106.5);

che la multa inflitta alla

ricorrente deve pertanto essere ridotta in tale misura e la decisione impugnata

riformata di conseguenza;

che l’esito del ricorso

giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese sia dell’odierno

giudizio, sia di quello di primo grado;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,

103 e 106 cpv. 1 LCStr; 59a e 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta

una multa di fr. 20.--, senza carico di tasse e spese.

2. Non si prelevano né

tasse né spese del presente giudizio.

3. Contro la presente

sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione

del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il

Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

4. Intimazione

a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster