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Decisione

30.2005.170

mancata riservazione all'interno di un pubblico esercizio di un terzo dello spazio per i non fumatori

17 ottobre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti sono stati accertati

in occasione del controllo effettuato in data 16 aprile 2004 da un ispettore

dell’ufficio competente. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art.

57, 61 e 66 Les pubb (RL 11.3.2.1) e 80 e 81 RLes pubb (RL 11.3.2.1.1).

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava con ricorso del 7 maggio 2005 davanti

a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente censura l’esistenza

di un vizio formale rappresentato dalla mancata precisa indicazione nella

decisione degli addebiti imputatigli e sostiene nel merito che non vi è stato

consumo di bevande alcoliche da parte di minorenni e che le tre bevande

analcoliche ad un prezzo inferiore di quello della bibita alcolica più

economica sono da tempo a disposizione degli avventori del locale pubblico da

lui diretto.

C. L’autorità

amministrativa ha ribadito in data 2 giugno 2005 la propria posizione,

postulando la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L’insorgente lamenta

dapprima di non poter adeguatamente esporre le sue contestazioni, perché nella

decisione di multa non sono indicate in modo chiaro e comprensibile le censure

mosse nei suoi confronti.

Quanto indicato nella

decisione impugnata si riferisce agli accertamenti esperiti durante il

sopralluogo del 16 aprile 2004 e alla lettera 13 maggio 2004. I rimproveri

mossi ad RI 1, con riferimento al rapporto di ispezione 16 aprile 2004, sono

stati compiutamente elencati nel rapporto di contravvenzione 16 febbraio 2005 e

la risoluzione qui in esame rinvia esplicitamente a quest’ultimo.

Ne discende che i motivi della

contravvenzione sono perfettamente noti e desumibili dagli atti e che

l’insorgente era quindi nella condizione di poter formulare le sue osservazioni

in merito alle infrazioni imputategli.

La censura deve pertanto

essere respinta.

3.

Per l’art. 57 Les pubb

nei locali dove sono serviti cibi deve essere garantita un’appropriata

ventilazione e almeno un terzo dello spazio disponibile deve essere riservato

ai non fumatori.

L’assenza di uno spazio di

questo tipo è stata constatata in occasione dell’ispezione del 16 aprile 2004.

Il ricorrente non censura siffatto accertamento restando del tutto silente al

proposito.

L’infrazione è quindi da

considerare ammessa.

4.

Giusta l’art. 61 Les pubb

tutti gli esercenti sono tenuti a mettere a disposizione della clientela almeno

tre bevande analcoliche a un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di

quello della bevanda alcolica più economica.

Al riguardo RI 1 nel ricorso

ha sostenuto: “vi segnalo che ho già provveduto da tempo ad evidenziare la

loro fruibilità che tuttavia era già garantita prima della vostra intimazione.”

Con questa affermazione

l’insorgente ammette dapprima che la situazione non era conforme alle norme in

materia perché ha dovuto provvedere “ad evidenziare la loro fruibilità”. In

seguito non fornisce alcun elemento a comprova del fatto che le bevande erano

già presenti, ancorché all’insaputa dei clienti, al momento del controllo

dell’ispettore.

Non vi è quindi motivo di

discostarsi dall’accertamento del 16 aprile 2004, quando è stato constatato che

sul listino dei prezzi non erano indicate tre bevande analcoliche a un prezzo

inferiore della bevanda alcolica meno cara.

5.

Questo giudice giunge

così alla conclusione che RI 1 ha commesso le infrazioni rimproverategli.

Per quanto concerne

l’affermazione che non vi erano minorenni che hanno consumato bevande alcoliche

non occorre entrare nel merito, perché una tale infrazione non è stata imputata

al ricorrente.

6.

Giusta l’art. 66

cpv. 2 lett. a Les pubb il gerente è punibile per infrazioni alla legislazione

sugli esercizi pubblici, che sono sanzionate, in applicazione dell’art. 66 cpv.

1.

Les pubb, con una multa da un minimo di fr. 50.- a un massimo di fr. 10'000.-.

La multa inflitta, pertanto,

è contenuta nei limiti concessi dalla legge. Essa risulta altresì confacentemente

proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e rettamente commisurata al

grado di colpa.

Ne consegue che il ricorso va

respinto con la messa a carico dell’insorgente della tassa di giustizia e delle

spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 57, 61 e 66 Les pubb,

80 e 81 RLes pubb, 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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