30.2005.170
mancata riservazione all'interno di un pubblico esercizio di un terzo dello spazio per i non fumatori
17 ottobre 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.170
Data decisione, Autorità:
17.10.2005, PRPEN
Titolo:
mancata riservazione all'interno di un pubblico esercizio di un terzo dello spazio per i non fumatori
FUMO
art. 66 LESPUBB
Incarto
n.
30.2005.170
401 05
Bellinzona
17
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il vice
cancelliere Curzio Andreoli in qualità di segretario per statuire sul ricorso 7
maggio 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
22 aprile 2005 n. 401 05 71/609 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 2 giugno 2005 presentate
dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Sezione dei permessi e
dell'immigrazione con decisione 22
aprile 2005 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 300.- e messo a carico del
medesimo una tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr. 20.-- per i
seguenti motivi:
"Quale gerente del
ristorante __________ di __________ non ha:
- riservato almeno un
terzo dello spazio disponibile ai non fumatori,
- messo a disposizione
della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la
medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica”.
Fatti
I fatti sono stati accertati
in occasione del controllo effettuato in data 16 aprile 2004 da un ispettore
dell’ufficio competente. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art.
57, 61 e 66 Les pubb (RL 11.3.2.1) e 80 e 81 RLes pubb (RL 11.3.2.1.1).
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava con ricorso del 7 maggio 2005 davanti
a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente censura l’esistenza
di un vizio formale rappresentato dalla mancata precisa indicazione nella
decisione degli addebiti imputatigli e sostiene nel merito che non vi è stato
consumo di bevande alcoliche da parte di minorenni e che le tre bevande
analcoliche ad un prezzo inferiore di quello della bibita alcolica più
economica sono da tempo a disposizione degli avventori del locale pubblico da
lui diretto.
C. L’autorità
amministrativa ha ribadito in data 2 giugno 2005 la propria posizione,
postulando la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L’insorgente lamenta
dapprima di non poter adeguatamente esporre le sue contestazioni, perché nella
decisione di multa non sono indicate in modo chiaro e comprensibile le censure
mosse nei suoi confronti.
Quanto indicato nella
decisione impugnata si riferisce agli accertamenti esperiti durante il
sopralluogo del 16 aprile 2004 e alla lettera 13 maggio 2004. I rimproveri
mossi ad RI 1, con riferimento al rapporto di ispezione 16 aprile 2004, sono
stati compiutamente elencati nel rapporto di contravvenzione 16 febbraio 2005 e
la risoluzione qui in esame rinvia esplicitamente a quest’ultimo.
Ne discende che i motivi della
contravvenzione sono perfettamente noti e desumibili dagli atti e che
l’insorgente era quindi nella condizione di poter formulare le sue osservazioni
in merito alle infrazioni imputategli.
La censura deve pertanto
essere respinta.
3.
Per l’art. 57 Les pubb
nei locali dove sono serviti cibi deve essere garantita un’appropriata
ventilazione e almeno un terzo dello spazio disponibile deve essere riservato
ai non fumatori.
L’assenza di uno spazio di
questo tipo è stata constatata in occasione dell’ispezione del 16 aprile 2004.
Il ricorrente non censura siffatto accertamento restando del tutto silente al
proposito.
L’infrazione è quindi da
considerare ammessa.
4.
Giusta l’art. 61 Les pubb
tutti gli esercenti sono tenuti a mettere a disposizione della clientela almeno
tre bevande analcoliche a un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di
quello della bevanda alcolica più economica.
Al riguardo RI 1 nel ricorso
ha sostenuto: “vi segnalo che ho già provveduto da tempo ad evidenziare la
loro fruibilità che tuttavia era già garantita prima della vostra intimazione.”
Con questa affermazione
l’insorgente ammette dapprima che la situazione non era conforme alle norme in
materia perché ha dovuto provvedere “ad evidenziare la loro fruibilità”. In
seguito non fornisce alcun elemento a comprova del fatto che le bevande erano
già presenti, ancorché all’insaputa dei clienti, al momento del controllo
dell’ispettore.
Non vi è quindi motivo di
discostarsi dall’accertamento del 16 aprile 2004, quando è stato constatato che
sul listino dei prezzi non erano indicate tre bevande analcoliche a un prezzo
inferiore della bevanda alcolica meno cara.
5.
Questo giudice giunge
così alla conclusione che RI 1 ha commesso le infrazioni rimproverategli.
Per quanto concerne
l’affermazione che non vi erano minorenni che hanno consumato bevande alcoliche
non occorre entrare nel merito, perché una tale infrazione non è stata imputata
al ricorrente.
6.
Giusta l’art. 66
cpv. 2 lett. a Les pubb il gerente è punibile per infrazioni alla legislazione
sugli esercizi pubblici, che sono sanzionate, in applicazione dell’art. 66 cpv.
1.
Les pubb, con una multa da un minimo di fr. 50.- a un massimo di fr. 10'000.-.
La multa inflitta, pertanto,
è contenuta nei limiti concessi dalla legge. Essa risulta altresì confacentemente
proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e rettamente commisurata al
grado di colpa.
Ne consegue che il ricorso va
respinto con la messa a carico dell’insorgente della tassa di giustizia e delle
spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 57, 61 e 66 Les pubb,
80 e 81 RLes pubb, 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster