30.2005.187
uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli
17 ottobre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.187
Data decisione, Autorità:
17.10.2005, PRPEN
Titolo:
uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2005.187/AMM
14237/408
Bellinzona
17
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 27 maggio 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
14237/408 del 20 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 25 luglio
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 20
maggio 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere
“illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________
di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace”; fattispecie constatata a __________, sul fondo
n. __________ presso il __________, la mattina del 5 aprile 2005;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 50.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese in ragione di fr. 10.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 27 maggio 2005, nel quale postula in sostanza
l'annullamento della multa;
Considerandi
che in uno scritto del 25
luglio 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC,
l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata
di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta
un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1);
che il giudice, se sono resi
verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza
l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare
illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai
contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del
divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine
perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per
iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC);
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione delle norme
appena citate – di avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare
il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito
avviso autorizzato dal competente giudice di pace” (decisione impugnata,
con riferimento al rapporto di querela 5 aprile 2005 da cui risulta che lo
stazionamento del veicolo è avvenuto sul fondo n. __________ di __________, fra
le 9.55 e le 10.15 del 5 aprile 2005);
che il ricorrente non nega di
per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si duole di
non avere commesso nessuna infrazione, giacché “in possesso dell’autorizzazione
posteggio allievo nr. 5”;
che la denunciante, in un
rapporto 11 luglio 2005 cui il multato non ha presentato osservazioni, ha
precisato che “l’autorizzazione n. 5 allegata dall’utente ci risulta,
secondo la lista inviata dal __________, essere intestata al Sig. __________”,
soggiungendo che “l’utente dovrà dimostrare con prove concrete che
l’autorizzazione in suo possesso non è contraffatta”;
che pur senza voler adombrare
falsificazioni di sorta, l’autorizzazione allegata in fotocopia al ricorso non
reca alcun elemento suscettibile di indicarne la titolarità; il documento
potrebbe quindi senz’altro appartenere a terzi ed essere stato messo a
disposizione del multato a posteriori;
che incombeva pertanto
all’insorgente – anche di fronte alle evocate precisazioni della denunciante –
sostanziare o rendere quanto meno plausibile di essere egli medesimo
beneficiario dell’autorizzazione in rassegna;
che non avendolo fatto, la
decisione impugnata merita in definitiva conferma, la sanzione inflitta essendo
altresì adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso – infondato –
deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
cpv. 2 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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