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Decisione

30.2005.187

uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli

17 ottobre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.187

Data decisione, Autorità:

17.10.2005, PRPEN

Titolo:

uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli

PARCHEGGIO

art. 375bis CPC-TI

art. 375ter CPC-TI

Incarto

n.

30.2005.187/AMM

14237/408

Bellinzona

17

ottobre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 27 maggio 2005

presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

14237/408 del 20 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,

Camorino,

viste le osservazioni del 25 luglio

2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 20

maggio 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere

“illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________

di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal

competente giudice di pace”; fattispecie constatata a __________, sul fondo

n. __________ presso il __________, la mattina del 5 aprile 2005;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 50.–, ponendo inoltre a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese in ragione di fr. 10.–;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 27 maggio 2005, nel quale postula in sostanza

l'annullamento della multa;

Considerandi

che in uno scritto del 25

luglio 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare

osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 375bis CPC,

l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata

di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta

un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1);

che il giudice, se sono resi

verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza

l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare

illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai

contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

che in caso di violazione del

divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine

perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per

iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter

cpv. 2 CPC);

che la Sezione della

circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione delle norme

appena citate – di avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare

il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito

avviso autorizzato dal competente giudice di pace” (decisione impugnata,

con riferimento al rapporto di querela 5 aprile 2005 da cui risulta che lo

stazionamento del veicolo è avvenuto sul fondo n. __________ di __________, fra

le 9.55 e le 10.15 del 5 aprile 2005);

che il ricorrente non nega di

per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si duole di

non avere commesso nessuna infrazione, giacché “in possesso dell’autorizzazione

posteggio allievo nr. 5”;

che la denunciante, in un

rapporto 11 luglio 2005 cui il multato non ha presentato osservazioni, ha

precisato che “l’autorizzazione n. 5 allegata dall’utente ci risulta,

secondo la lista inviata dal __________, essere intestata al Sig. __________”,

soggiungendo che “l’utente dovrà dimostrare con prove concrete che

l’autorizzazione in suo possesso non è contraffatta”;

che pur senza voler adombrare

falsificazioni di sorta, l’autorizzazione allegata in fotocopia al ricorso non

reca alcun elemento suscettibile di indicarne la titolarità; il documento

potrebbe quindi senz’altro appartenere a terzi ed essere stato messo a

disposizione del multato a posteriori;

che incombeva pertanto

all’insorgente – anche di fronte alle evocate precisazioni della denunciante –

sostanziare o rendere quanto meno plausibile di essere egli medesimo

beneficiario dell’autorizzazione in rassegna;

che non avendolo fatto, la

decisione impugnata merita in definitiva conferma, la sanzione inflitta essendo

altresì adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge;

che il ricorso – infondato –

deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15

cpv. 2 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1

segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr.

50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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