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Decisione

30.2005.19

taglio piante in zona boschiva senza preventiva autorizzazione

24 aprile 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I

211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella concreta fattispecie, la nuova

prova offerta non risulta suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini

del giudizio, gli atti di causa (e in particolare il più che esaustivo rapporto

di contravvenzione agli atti) risultando completi e le motivazioni ricorsuali

non essendo di portata tale da doversi giustificare, già solo per motivi di

economia processuale, l’espletazione di un sopralluogo in questa sede. Nulla

osta pertanto all’esame del ricorso nel merito, il diritto di essere sentito

essendo comunque stato perfettamente garantito alla ricorrente durante tutta la

procedura, essendosene del resto in particolare avvalsa sia per formulare il

presente ricorso sia per inoltrare alla competente Sezione forestale le proprie

osservazioni del 21.08.2004 avverso l’intimazione del rapporto di

contravvenzione.

3. Giusta l’art. 21 LFo, il

taglio d’alberi è subordinato all’autorizzazione del servizio forestale. Tale

principio viene completato dall’art. 39 cpv. 1 RLCFo, secondo il quale chi sia

intenzionato a tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva alla

Sezione, ritenuto che, dove non esiste un contratto di gestione, il richiedente

che non risulta formalmente proprietario del bosco deve inoltre presentare

l’accordo scritto del proprietario.

Violazioni ai precitati

disposti di legge sono perseguibili d’ufficio, gli art. 43 cpv. 1 lett. e LFo e

38 LCFo comminando quale pena l’arresto o la multa sino a un massimo di fr.

20'000.-.

4. In concreto, nel proprio

atto ricorsuale 20.12.2004, l’insorgente non contesta l’avvenuto taglio di più

piante, né contesta - malgrado i tentennamenti iniziali (cfr. suo scritto del 21.08.2004

alla Sezione forestale, in cui ammette non di meno esplicitamente di aver

provveduto al “taglio del bosco”) - il fatto che le piante tagliate si

trovassero manifestamente in zona boschiva (come del resto accertato alla luce

della totalità della documentazione agli atti), ma insorge unicamente avverso

l’entità degli alberi tagliati rispetto a quanto riportato nel rapporto di contravvenzione,

ancorché nella prima versione fornita alla Sezione forestale ella non contesta

il numero delle piante, limitandosi a specificare che le stesse “si trovano

tutte sulla mia proprietà” (cfr. ibidem).

Donde la richiesta di

una rivalutazione della sanzione pecuniaria inflittale.

5. Orbene, fronte a tali

allegazioni, devesi rilevare in primo luogo che i funzionari accertatori hanno

stilato un circostanziato rapporto di contravvenzione, nel quale, in

particolare, si evidenzia come i denuncianti abbiano potuto procedere a una

constatazione di agevole momento, descrivendo segnatamente in loco e con

dovizia di particolari le caratteristiche delle (otto) piante tagliate, la loro

classificazione e la loro cubatura. Inoltre, le precise circostanze descritte

nel rapporto non possono certamente essere frutto di fantasia dei funzionari,

che, a differenza della denunciata, non hanno alcun interesse (e ciò sino a

dimostrazione, non avvenuta, del contrario) a dichiarare fatti non

corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di incorrere in

importanti sanzioni penali e/o amministrative.

6. Ma se anche, per

avventura, si volesse seguire la tesi della ricorrente, andrebbe in ogni caso

detto che la multa, in quanto tale, costituisce una sanzione pecuniaria che

colpisce il patrimonio del condannato e deve di principio essere proporzionata

alla gravità dell’infrazione commessa e adeguata al grado di colpa del

trasgressore.

Circa la

gravità dell’infrazione commessa, la stessa, indipendentemente dall’esatta

quantificazione numerica delle piante tagliate, appare senz’altro rimarchevole,

la ricorrente, per sua stessa indiretta ammissione, avendo proceduto al taglio

di più piante di castagno, site in zona boschiva (e, dunque, soggetta ad

alto grado di protezione), di rilevante cubatura e, per ciò che è dato di

sapere, senz’altro sane, e, in quanto tali, di importante rilevanza ambientale

e di sicuro interesse pubblico, ciò che, già di per sé, giustifica senz’altro

la sua condanna a una non indifferente sanzione pecuniaria.

Quo al grado

di colpa della ricorrente, va detto che quest’ultima era perfettamente conscia

della situazione pianificatoria relativa alle predette particelle n. __________

RFD di Porza, la delimitazione tra bosco e zona edificabile di tali mappali

essendo stata definitivamente accertata con la risoluzione governativa

6.11.2001 agli atti, la ricorrente – né la stessa ha del resto sostenuto il

contrario – essendo a conoscenza di tutta la relativa procedura (tra cui, fra

l’altro, l’usuale pubblicazione presso la Cancelleria comunale della totalità

dei piani). Stante tale notorietà, alla ricorrente va senz’altro addebitata una

Considerandi

colpa grave in punto al taglio non autorizzato. In questo contesto, se anche

solo si volesse intravedere una (grave) negligenza, anziché una vera e propria

intenzionalità nel suo agire, andrebbe comunque rilevato che giusta l’art. 38

cpv. 2 LCFo se l’autore agisce per negligenza, esso è comunque punibile con una

multa sino a fr. 20'000.-.

Anche in tale

evenienza non vi è chi non veda come la multa concretamente inflitta all’isorgente

appaia senz’altro adeguata e, certo, non sproporzionata.

7.

Da

ultimo, in via del tutto abbondanziale, si rileva poi anche che le ulteriori

argomentazioni addotte dall’insorgente nelle osservazioni di data 21.08.2004

alla Sezione forestale in punto alle paventate comunicazioni da parte del

tecnico comunale all’indirizzo della ricorrente che avrebbero fatto insorgere

nella stessa l’intimo convincimento circa la legalità del taglio delle piante

in esame – considerazioni neppure suffragate da scritti o altri elementi

probatori che attestano l’effettivo rilascio di tali informazioni -, non sono

liberatorie e non incrinano in nulla e per nulla la credibilità dei funzionari

dell’Ufficio forestale del 5° circondario che hanno redatto il predetto

rapporto di contravvenzione.

In ogni caso appare d’uopo

ricordare che è pur vero che per il noto principio della buona fede, vigente in

campo amministrativo, al cittadino è garantito il diritto a pretendere da quell’autorità

che attraverso suoi specifici e determinati atteggiamenti giuridici ha fatto

sorgere in questi altrettanto specifiche e determinate aspettative, il rispetto

delle stesse.

Premessa per l’applicazione

del principio della buona fede è la misconoscenza da parte dell’amministrato di

eventuali inesattezze e/o imprecisioni e/o errori insiti in un determinato

atteggiamento dell’autorità, originante in lui la fiducia circa la validità e

veridicità dello stesso. Chi pertanto è a conoscenza di eventuali errori da

parte dell’amministrazione (o avrebbe potuto senz’altro riconoscerli facendo

uso della debita diligenza da lui pretesa e richiesta secondo l’ordinario

andamento delle cose e l’esperienza generale della vita, come pure in virtù

delle proprie personali conoscenze e capacità), non può in buona fede ritenere

che la stessa adempia alle aspettative suscitate.

In questo contesto, delle vere

e proprie ricerche approfondite da parte dell’amministrato in punto alla correttezza

o meno dell’agire dell’autorità non possono però essere pretese e ciò proprio

in virtù della presunzione di correttezza scatente da ogni singolo atto

amministrativo.

Solo allorquando l’errore

appaia manifesto o facilmente riconoscibile, il cittadino potrà allora essere

chiamato e tenuto a verificarne la sua correttezza, segnatamente rivolgendosi alla

competente autorità al fine di chiedere (e ottenere) delucidazioni in merito (HÄFELIN/MÜLLER,

Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2a ed., Zurigo 1993, nn. 551 e

segg.).

8.

In

concreto - a prescindere dalla questione del rilascio di informazioni da parte

del tecnico comunale, comunque smentito dallo stesso - la ricorrente avrebbe non

di meno potuto rendersi conto immediatamente dell’eventuale inesattezza

contenuta nelle paventate informazioni e questo alla luce del fatto che la

delimitazione tra bosco e zona edificabile dei mappali n. __________ RFD di Porza

era stata definitivamente e precisamente accertata con risoluzione governativa

del 6.11.2001 agli atti e nota alla ricorrente, quest’ultima ben potendo (e

dovendo) riconoscere l’eventuale crassa contraddizione con quanto, a sua detta,

riferitole dal tecnico comunale, se solo avesse prestato la dovuta attenzione e

prudenza. In questo senso la ricorrente, infatti, con il minimo dispendio di

forze e di tempo, avrebbe potuto senz’altro identificare la fattispecie anche

con un breve e preventivo colloquio con i funzionari del competente Ufficio

forestale circondariale (o con lo stesso tecnico comunale, fronte però a carte

dettagliate della zona e apposite verifiche sul terreno) prima di procedere al

taglio abusivo, ciò che non risulta avere fatto.

Ritenuto quanto precede e constatata

in particolare la negligente omissione della ricorrente in punto ai propri

predetti doveri di informazione, si manifesta nella sua piena portata la nota

massima dottrinale e giurisprudenziale secondo cui nessuno può invocare la

propria buona fede quando questa sia incompatibile con l’attenzione che le

circostanze permettevano di esigere (A. SCOLARI, Diritto amministrativo,

Parte generale, Bellinzona 1988 n. 178, pag. 93).

9.

Ma non è tutto. Dagli

atti emerge infatti, come detto sopra, che il tecnico comunale, interrogato al

proposito dal preposto incaricato della Sezione forestale, ha smentito di avere

autorizzato la ricorrente al taglio delle piante incriminato. Al contrario,

egli avrebbe invece espressamente ricordato alla ricorrente che per il taglio

di piante in zona boschiva era necessaria l’autorizzazione della Sezione (cfr.

rapporto di contro-osservazioni 11.10.2004 dell’Ufficio forestale 5°

circondario). A quanto precede si aggiunga inoltre, di transenna, che neppure

la ricorrente si è avvalsa della propria facoltà di chiedere, se del caso,

l’audizione testimoniale del tecnico comunale, tale negligenza procedurale non

potendo certo passare inosservata.

10.

Tenuto

conto di tutte le circostanze del caso e alla luce dei considerandi che

precedono, lo scrivente giudice ritiene equo confermare l’importo della multa a

suo tempo inflitta alla ricorrente, che risulta peraltro confacentemente

proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al

grado di colpa e contenuta nei limiti concessi della legge.

Per il che,

il ricorso va respinto con pedissequo accollo, in applicazione del principio

generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa sede (art.

15.

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 21, 43 cpv. 1 lett. e LFo;

art. 38 LCFo; art. 39 cpv. 1 RLCFo; art. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese per complessivi fr. 50.- relative al presente giudizio

sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione:

RI 1,

Sezione forestale, Bellinzona

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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