30.2005.19
taglio piante in zona boschiva senza preventiva autorizzazione
24 aprile 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2005.19
Data decisione, Autorità:
24.04.2006, PRPEN
Titolo:
taglio piante in zona boschiva senza preventiva autorizzazione
BOSCO
art. 38 LCFO
art. 21 LFO
art. 43 cpv. 1 let. e LFO
Incarto
n.
30.2005.19
1220/301
MM
Bellinzona
24 aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la vicecancelliera
Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 dicembre 2004
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
n. __________ del 17 dicembre 2004 emessa dalla Sezione forestale, Bellinzona,
viste le osservazioni presentate in
data 1° febbraio 2005 dalla Sezione Forestale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione del 17
dicembre 2004 (emanata in virtù di un rapporto di contravvenzione del 19.08.2004
regolarmente intimato alla ricorrente, la quale, con sue osservazioni
21.08.2004, ha sostanzialmente negato ogni addebito; tesi, quest’ultima,
avversata dall’Ufficio forestale del 5° circondario con sue contro-osservazioni
11.10.2004) la Sezione forestale, Bellinzona, ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
1'139.-, oltre a tasse e spese di giustizia, per avere ella, in territorio di Porza,
tagliato in zona boschiva otto alberi ad alto fusto (castagni) siti sulle part.
n. __________ RFD di Porza, senza la necessaria preventiva autorizzazione della
Sezione forestale.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 21, 43 cpv. 1 lett. e LFo, come pure degli art. 38 LCFo
e 39 cpv. 1 RLCFo.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 è insorta con tempestivo ricorso di data 20
dicembre 2004, contestando sostanzialmente il numero di piante tagliate e postulando
quindi una ricommisurazione della multa.
La ricorrente inoltre,
avvalendosi delle facoltà di cui all’art. 11 cpv. 2 LPContr ha postulato
l’assunzione di una nuova prova, segnatamente il sopralluogo sulle part. n. __________
RFD di Porza.
C. Con sue osservazioni 01/03
febbraio 2005 la Sezione forestale, Bellinzona, propone, per contro, la
reiezione del gravame e la pedissequa conferma della risoluzione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine. Il nuovo memoriale 19/26 gennaio 2005 presentato
dall’interessata è, per converso, inammissibile, poiché manifestamente tardivo.
Si aggiunga, per abbondanza, che le argomentazioni esposte dall’insorgente in
siffatto memoriale non appaiono suscettibili, comunque sia, d’influire
sull’esito del presente ricorso, e meglio come ai considerandi che seguono.
2. Preliminarmente, la
ricorrente, come visto, ha postulato l’espletazione di un sopralluogo. Orbene,
l’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al Giudice della Pretura penale la facoltà
di completare l’istruttoria d’ufficio. Il Giudice può sempre rinunciare,
nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non
porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125
Fatti
I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I
211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella concreta fattispecie, la nuova
prova offerta non risulta suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini
del giudizio, gli atti di causa (e in particolare il più che esaustivo rapporto
di contravvenzione agli atti) risultando completi e le motivazioni ricorsuali
non essendo di portata tale da doversi giustificare, già solo per motivi di
economia processuale, l’espletazione di un sopralluogo in questa sede. Nulla
osta pertanto all’esame del ricorso nel merito, il diritto di essere sentito
essendo comunque stato perfettamente garantito alla ricorrente durante tutta la
procedura, essendosene del resto in particolare avvalsa sia per formulare il
presente ricorso sia per inoltrare alla competente Sezione forestale le proprie
osservazioni del 21.08.2004 avverso l’intimazione del rapporto di
contravvenzione.
3. Giusta l’art. 21 LFo, il
taglio d’alberi è subordinato all’autorizzazione del servizio forestale. Tale
principio viene completato dall’art. 39 cpv. 1 RLCFo, secondo il quale chi sia
intenzionato a tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva alla
Sezione, ritenuto che, dove non esiste un contratto di gestione, il richiedente
che non risulta formalmente proprietario del bosco deve inoltre presentare
l’accordo scritto del proprietario.
Violazioni ai precitati
disposti di legge sono perseguibili d’ufficio, gli art. 43 cpv. 1 lett. e LFo e
38 LCFo comminando quale pena l’arresto o la multa sino a un massimo di fr.
20'000.-.
4. In concreto, nel proprio
atto ricorsuale 20.12.2004, l’insorgente non contesta l’avvenuto taglio di più
piante, né contesta - malgrado i tentennamenti iniziali (cfr. suo scritto del 21.08.2004
alla Sezione forestale, in cui ammette non di meno esplicitamente di aver
provveduto al “taglio del bosco”) - il fatto che le piante tagliate si
trovassero manifestamente in zona boschiva (come del resto accertato alla luce
della totalità della documentazione agli atti), ma insorge unicamente avverso
l’entità degli alberi tagliati rispetto a quanto riportato nel rapporto di contravvenzione,
ancorché nella prima versione fornita alla Sezione forestale ella non contesta
il numero delle piante, limitandosi a specificare che le stesse “si trovano
tutte sulla mia proprietà” (cfr. ibidem).
Donde la richiesta di
una rivalutazione della sanzione pecuniaria inflittale.
5. Orbene, fronte a tali
allegazioni, devesi rilevare in primo luogo che i funzionari accertatori hanno
stilato un circostanziato rapporto di contravvenzione, nel quale, in
particolare, si evidenzia come i denuncianti abbiano potuto procedere a una
constatazione di agevole momento, descrivendo segnatamente in loco e con
dovizia di particolari le caratteristiche delle (otto) piante tagliate, la loro
classificazione e la loro cubatura. Inoltre, le precise circostanze descritte
nel rapporto non possono certamente essere frutto di fantasia dei funzionari,
che, a differenza della denunciata, non hanno alcun interesse (e ciò sino a
dimostrazione, non avvenuta, del contrario) a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di incorrere in
importanti sanzioni penali e/o amministrative.
6. Ma se anche, per
avventura, si volesse seguire la tesi della ricorrente, andrebbe in ogni caso
detto che la multa, in quanto tale, costituisce una sanzione pecuniaria che
colpisce il patrimonio del condannato e deve di principio essere proporzionata
alla gravità dell’infrazione commessa e adeguata al grado di colpa del
trasgressore.
Circa la
gravità dell’infrazione commessa, la stessa, indipendentemente dall’esatta
quantificazione numerica delle piante tagliate, appare senz’altro rimarchevole,
la ricorrente, per sua stessa indiretta ammissione, avendo proceduto al taglio
di più piante di castagno, site in zona boschiva (e, dunque, soggetta ad
alto grado di protezione), di rilevante cubatura e, per ciò che è dato di
sapere, senz’altro sane, e, in quanto tali, di importante rilevanza ambientale
e di sicuro interesse pubblico, ciò che, già di per sé, giustifica senz’altro
la sua condanna a una non indifferente sanzione pecuniaria.
Quo al grado
di colpa della ricorrente, va detto che quest’ultima era perfettamente conscia
della situazione pianificatoria relativa alle predette particelle n. __________
RFD di Porza, la delimitazione tra bosco e zona edificabile di tali mappali
essendo stata definitivamente accertata con la risoluzione governativa
6.11.2001 agli atti, la ricorrente – né la stessa ha del resto sostenuto il
contrario – essendo a conoscenza di tutta la relativa procedura (tra cui, fra
l’altro, l’usuale pubblicazione presso la Cancelleria comunale della totalità
dei piani). Stante tale notorietà, alla ricorrente va senz’altro addebitata una
Considerandi
colpa grave in punto al taglio non autorizzato. In questo contesto, se anche
solo si volesse intravedere una (grave) negligenza, anziché una vera e propria
intenzionalità nel suo agire, andrebbe comunque rilevato che giusta l’art. 38
cpv. 2 LCFo se l’autore agisce per negligenza, esso è comunque punibile con una
multa sino a fr. 20'000.-.
Anche in tale
evenienza non vi è chi non veda come la multa concretamente inflitta all’isorgente
appaia senz’altro adeguata e, certo, non sproporzionata.
7.
Da
ultimo, in via del tutto abbondanziale, si rileva poi anche che le ulteriori
argomentazioni addotte dall’insorgente nelle osservazioni di data 21.08.2004
alla Sezione forestale in punto alle paventate comunicazioni da parte del
tecnico comunale all’indirizzo della ricorrente che avrebbero fatto insorgere
nella stessa l’intimo convincimento circa la legalità del taglio delle piante
in esame – considerazioni neppure suffragate da scritti o altri elementi
probatori che attestano l’effettivo rilascio di tali informazioni -, non sono
liberatorie e non incrinano in nulla e per nulla la credibilità dei funzionari
dell’Ufficio forestale del 5° circondario che hanno redatto il predetto
rapporto di contravvenzione.
In ogni caso appare d’uopo
ricordare che è pur vero che per il noto principio della buona fede, vigente in
campo amministrativo, al cittadino è garantito il diritto a pretendere da quell’autorità
che attraverso suoi specifici e determinati atteggiamenti giuridici ha fatto
sorgere in questi altrettanto specifiche e determinate aspettative, il rispetto
delle stesse.
Premessa per l’applicazione
del principio della buona fede è la misconoscenza da parte dell’amministrato di
eventuali inesattezze e/o imprecisioni e/o errori insiti in un determinato
atteggiamento dell’autorità, originante in lui la fiducia circa la validità e
veridicità dello stesso. Chi pertanto è a conoscenza di eventuali errori da
parte dell’amministrazione (o avrebbe potuto senz’altro riconoscerli facendo
uso della debita diligenza da lui pretesa e richiesta secondo l’ordinario
andamento delle cose e l’esperienza generale della vita, come pure in virtù
delle proprie personali conoscenze e capacità), non può in buona fede ritenere
che la stessa adempia alle aspettative suscitate.
In questo contesto, delle vere
e proprie ricerche approfondite da parte dell’amministrato in punto alla correttezza
o meno dell’agire dell’autorità non possono però essere pretese e ciò proprio
in virtù della presunzione di correttezza scatente da ogni singolo atto
amministrativo.
Solo allorquando l’errore
appaia manifesto o facilmente riconoscibile, il cittadino potrà allora essere
chiamato e tenuto a verificarne la sua correttezza, segnatamente rivolgendosi alla
competente autorità al fine di chiedere (e ottenere) delucidazioni in merito (HÄFELIN/MÜLLER,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2a ed., Zurigo 1993, nn. 551 e
segg.).
8.
In
concreto - a prescindere dalla questione del rilascio di informazioni da parte
del tecnico comunale, comunque smentito dallo stesso - la ricorrente avrebbe non
di meno potuto rendersi conto immediatamente dell’eventuale inesattezza
contenuta nelle paventate informazioni e questo alla luce del fatto che la
delimitazione tra bosco e zona edificabile dei mappali n. __________ RFD di Porza
era stata definitivamente e precisamente accertata con risoluzione governativa
del 6.11.2001 agli atti e nota alla ricorrente, quest’ultima ben potendo (e
dovendo) riconoscere l’eventuale crassa contraddizione con quanto, a sua detta,
riferitole dal tecnico comunale, se solo avesse prestato la dovuta attenzione e
prudenza. In questo senso la ricorrente, infatti, con il minimo dispendio di
forze e di tempo, avrebbe potuto senz’altro identificare la fattispecie anche
con un breve e preventivo colloquio con i funzionari del competente Ufficio
forestale circondariale (o con lo stesso tecnico comunale, fronte però a carte
dettagliate della zona e apposite verifiche sul terreno) prima di procedere al
taglio abusivo, ciò che non risulta avere fatto.
Ritenuto quanto precede e constatata
in particolare la negligente omissione della ricorrente in punto ai propri
predetti doveri di informazione, si manifesta nella sua piena portata la nota
massima dottrinale e giurisprudenziale secondo cui nessuno può invocare la
propria buona fede quando questa sia incompatibile con l’attenzione che le
circostanze permettevano di esigere (A. SCOLARI, Diritto amministrativo,
Parte generale, Bellinzona 1988 n. 178, pag. 93).
9.
Ma non è tutto. Dagli
atti emerge infatti, come detto sopra, che il tecnico comunale, interrogato al
proposito dal preposto incaricato della Sezione forestale, ha smentito di avere
autorizzato la ricorrente al taglio delle piante incriminato. Al contrario,
egli avrebbe invece espressamente ricordato alla ricorrente che per il taglio
di piante in zona boschiva era necessaria l’autorizzazione della Sezione (cfr.
rapporto di contro-osservazioni 11.10.2004 dell’Ufficio forestale 5°
circondario). A quanto precede si aggiunga inoltre, di transenna, che neppure
la ricorrente si è avvalsa della propria facoltà di chiedere, se del caso,
l’audizione testimoniale del tecnico comunale, tale negligenza procedurale non
potendo certo passare inosservata.
10.
Tenuto
conto di tutte le circostanze del caso e alla luce dei considerandi che
precedono, lo scrivente giudice ritiene equo confermare l’importo della multa a
suo tempo inflitta alla ricorrente, che risulta peraltro confacentemente
proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi della legge.
Per il che,
il ricorso va respinto con pedissequo accollo, in applicazione del principio
generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa sede (art.
15.
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 21, 43 cpv. 1 lett. e LFo;
art. 38 LCFo; art. 39 cpv. 1 RLCFo; art. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese per complessivi fr. 50.- relative al presente giudizio
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione:
RI 1,
Sezione forestale, Bellinzona
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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