30.2005.193
svolta a sinistra e scontro frontale. Colpa altrui ininfluente. Affermazioni del multato contraddittorie
18 ottobre 2005Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.193
Data decisione, Autorità:
18.10.2005, PRPEN
Titolo:
svolta a sinistra e scontro frontale. Colpa altrui ininfluente. Affermazioni del multato contraddittorie
INCROCIO E SORPASSO
PRECEDENZA
PRESELEZIONE
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 36 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 14 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2005.193/AMM
14593/406
Bellinzona
18
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 giugno 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
14593/406 del 27 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 7 luglio
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 27
maggio 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere
eseguito con la vettura TI __________ – il 25 marzo 2005 verso le ore 14.40, su
via __________ a __________, all’altezza della __________ – “una manovra di
svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un motoveicolo
sopraggiungente in senso inverso, che in seguito urtava un autoveicolo che lo
precedeva e aveva sterzato a destra evitando la collisione con la vettura che
svoltava a sinistra”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e spese in ragione di fr. 70.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 9 giugno 2005, nel quale postula in sostanza
l’annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 7
luglio 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS
il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono; prima di voltare a sinistra, la precedenza dev'essere data ai veicoli
che giungono in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1
ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve altresì ostacolare la marcia di
chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
Considerandi
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni
– di avere eseguito con la vettura di sua madre “una manovra di svolta a
sinistra senza concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in
senso inverso, che in seguito urtava un autoveicolo che lo precedeva e aveva
sterzato a destra evitando la collisione con la vettura che svoltava a sinistra”;
che la dinamica del sinistro è
stata così riassunta dalla polizia cantonale (v. rapporto di constatazione del
4.
aprile 2005, pag. 5):
"RI
1, proveniente da Gordola, era intenzionato a svoltare a sinistra sui posteggi
della Ditta __________ di __________. Al momento di eseguire la manovra, in
senso contrario, sopraggiungeva la vettura del __________ seguita a sua volta
dal motoveicolo del __________. __________ per evitare la collisione col RI 1
frenava bruscamente spostandosi a destra. __________, tentava di passare tra le
due autovetture, ma urtava la parte anteriore sinistra del veicolo RI 1
finendo, di rimbalzo, anche contro quello posteriore sinistra della fiancata
dell’auto __________. [...]”;
che il ricorrente nega dal
canto suo ogni responsabilità nel sinistro, adducendo in sostanza di avere “semplicemente
svolto una regolare manovra di preselezione, rimanendo nella [propria]
corsia di circolazione”, e soggiungendo che “avendo visto un veicolo
sopraggiungere in direzione inversa ho rallentato, fino a fermarmi. Era infatti
mia intenzione attendere che la corsia inversa si liberasse e poi svoltare”
(ricorso, pag. 2 punto 2);
che sempre stando
all’interessato, l’infortunio sarebbe dovuto alla colpa dell’altro
automobilista, il quale “ha visto l’indicatore di direzione e si è
spaventato, perdendo così il controllo della propria autovettura (ricorso,
pag. 3 in alto),
cui si aggiunge a suo dire la
verosimile inosservanza da parte del motociclista “della distanza prescritta
dall’autoveicolo che lo precedeva” (ricorso, pag. 3 in fondo), così come “la
velocità degli altri due conducenti coinvolti” (ricorso, pag. 3 a metà);
che non giova tuttavia
all’insorgente prevalersi di colpe degli altri protagonisti, ove solo si
consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e
omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina
né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a
propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a);
che non spetta quindi al
giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più persone implicate in
un sinistro: tale compito incombe semmai al giudice civile eventualmente
incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive
assicurazioni;
che le asserite inosservanze
dell’altro automobilista e del centauro non esimevano cioè il ricorrente
dall'obbligo di rispettare – dal canto suo – i doveri sanciti dagli art. 34
cpv. 3, 36 cpv. 3 LCS e 14 cpv. 1 ONC di badare ai veicoli che giungono in
senso inverso, di concedere loro la priorità e di non ostacolarne la marcia;
che sul comportamento del
multato, costui sottolinea bensì nel ricorso di avere “semplicemente svolto
una regolare manovra di preselezione” (pag. 2 a metà; cfr. anche le
osservazioni del 9 maggio 2005, pag. 2 a metà);
che tale affermazione
contraddice nondimeno la versione resa dallo stesso ricorrente davanti alla
polizia: “Giunto all’altezza della ditta __________, vedevo una vettura di
colore blu sopraggiungere sulla corsia inversa. A questo punto azionavo
l’indicatore di direzione sinistro e mi spostavo verso la linea tratteggiata.
Era mia intenzione svoltare nei posteggi della succitata ditta. Iniziata la
manovra di svolta [!] mi trovavo improvvisamente la vettura
blu che circolava in senso opposto alla mia direzione di marcia quasi alla mia
altezza (a 30–40m). [...]” (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto
di polizia, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto);
che ciò posto, il ricorrente
non tenta neppure di spiegare il motivo di siffatto cambiamento di versione, né
si intravedono ragioni suscettibili di inficiare le prime dichiarazioni rese
dall’interessato, credibili poiché rese spontaneamente il giorno stesso del
sinistro;
che in siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere
alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione
rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e questo a prescindere dalle
colpe degli altri protagonisti;
che la sanzione inflitta, per
finire, è senz’altro proporzionata alla gravità dell'infrazione – suscettibile
di compromettere l’incolumità altrui – ed è rettamente commisurata al grado di
colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2
LPContr);
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 e
90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster