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Decisione

30.2005.193

svolta a sinistra e scontro frontale. Colpa altrui ininfluente. Affermazioni del multato contraddittorie

18 ottobre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.193

Data decisione, Autorità:

18.10.2005, PRPEN

Titolo:

svolta a sinistra e scontro frontale. Colpa altrui ininfluente. Affermazioni del multato contraddittorie

INCROCIO E SORPASSO

PRECEDENZA

PRESELEZIONE

art. 34 cpv. 3 LCSTR

art. 36 cpv. 3 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 14 cpv. 1 ONCS

Incarto

n.

30.2005.193/AMM

14593/406

Bellinzona

18

ottobre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 giugno 2005

presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

14593/406 del 27 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,

Camorino,

viste le osservazioni del 7 luglio

2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 27

maggio 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere

eseguito con la vettura TI __________ – il 25 marzo 2005 verso le ore 14.40, su

via __________ a __________, all’altezza della __________ – “una manovra di

svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un motoveicolo

sopraggiungente in senso inverso, che in seguito urtava un autoveicolo che lo

precedeva e aveva sterzato a destra evitando la collisione con la vettura che

svoltava a sinistra”;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e spese in ragione di fr. 70.–;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 9 giugno 2005, nel quale postula in sostanza

l’annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 7

luglio 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e

di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 34 cpv. 3 LCS

il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per

voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a

un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che

seguono; prima di voltare a sinistra, la precedenza dev'essere data ai veicoli

che giungono in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCS);

che giusta l'art. 14 cpv. 1

ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve altresì ostacolare la marcia di

chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad

aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

Considerandi

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1

LCS);

che la Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni

– di avere eseguito con la vettura di sua madre “una manovra di svolta a

sinistra senza concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in

senso inverso, che in seguito urtava un autoveicolo che lo precedeva e aveva

sterzato a destra evitando la collisione con la vettura che svoltava a sinistra”;

che la dinamica del sinistro è

stata così riassunta dalla polizia cantonale (v. rapporto di constatazione del

4.

aprile 2005, pag. 5):

"RI

1, proveniente da Gordola, era intenzionato a svoltare a sinistra sui posteggi

della Ditta __________ di __________. Al momento di eseguire la manovra, in

senso contrario, sopraggiungeva la vettura del __________ seguita a sua volta

dal motoveicolo del __________. __________ per evitare la collisione col RI 1

frenava bruscamente spostandosi a destra. __________, tentava di passare tra le

due autovetture, ma urtava la parte anteriore sinistra del veicolo RI 1

finendo, di rimbalzo, anche contro quello posteriore sinistra della fiancata

dell’auto __________. [...]”;

che il ricorrente nega dal

canto suo ogni responsabilità nel sinistro, adducendo in sostanza di avere “semplicemente

svolto una regolare manovra di preselezione, rimanendo nella [propria]

corsia di circolazione”, e soggiungendo che “avendo visto un veicolo

sopraggiungere in direzione inversa ho rallentato, fino a fermarmi. Era infatti

mia intenzione attendere che la corsia inversa si liberasse e poi svoltare”

(ricorso, pag. 2 punto 2);

che sempre stando

all’interessato, l’infortunio sarebbe dovuto alla colpa dell’al­tro

automobilista, il quale “ha visto l’indicatore di direzione e si è

spaventato, perdendo così il controllo della propria autovettura (ricorso,

pag. 3 in alto),

cui si aggiunge a suo dire la

verosimile inosservanza da parte del motociclista “della distanza prescritta

dall’autoveicolo che lo precedeva” (ricorso, pag. 3 in fondo), così come “la

velocità degli altri due conducenti coinvolti” (ricorso, pag. 3 a metà);

che non giova tuttavia

all’insorgente prevalersi di colpe degli altri protagonisti, ove solo si

consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e

omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina

né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a

pro­pria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a);

che non spetta quindi al

giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più persone implicate in

un sinistro: tale compito incombe semmai al giudice civile eventualmente

incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive

assicurazioni;

che le asserite inosservanze

dell’altro automobilista e del centauro non esimevano cioè il ricorrente

dall'obbligo di rispettare – dal canto suo – i doveri sanciti dagli art. 34

cpv. 3, 36 cpv. 3 LCS e 14 cpv. 1 ONC di badare ai veicoli che giungono in

senso inverso, di concedere loro la priorità e di non ostacolarne la marcia;

che sul comportamento del

multato, costui sottolinea bensì nel ricorso di avere “semplicemente svolto

una regolare manovra di preselezione” (pag. 2 a metà; cfr. anche le

osservazioni del 9 maggio 2005, pag. 2 a metà);

che tale affermazione

contraddice nondimeno la versione resa dallo stesso ricorrente davanti alla

polizia: “Giunto all’altezza della ditta __________, vedevo una vettura di

colore blu sopraggiungere sulla corsia inversa. A questo punto azionavo

l’indicatore di direzione sinistro e mi spostavo verso la linea tratteggiata.

Era mia intenzione svoltare nei posteggi della succitata ditta. Iniziata la

manovra di svolta [!] mi trovavo improvvisamente la vettura

blu che circolava in senso opposto alla mia direzione di marcia quasi alla mia

altezza (a 30–40m). [...]” (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto

di polizia, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto);

che ciò posto, il ricorrente

non tenta neppure di spiegare il motivo di siffatto cambiamento di versione, né

si intravedono ragioni suscettibili di inficiare le prime dichiarazioni rese

dall’interessato, credibili poiché rese spontaneamente il giorno stesso del

sinistro;

che in siffatte evenienze

questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere

alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione

rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e questo a prescindere dalle

colpe degli altri protagonisti;

che la sanzione inflitta, per

finire, è senz’altro proporzionata alla gravità dell'infrazione – suscettibile

di compromettere l’incolumità altrui – ed è rettamente commisurata al grado di

colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge;

che il ricorso deve pertanto

essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2

LPContr);

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 e

90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr.

200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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