Lexipedia

Decisione

30.2005.2

Domanda di un assegno per grandi invalidi negata poiché l'assicurata necessita di regolare aiuto di terzi per compiere solo due atti ordinari della vita, ma senza necessità di sorveglianza personale p

27 febbraio 2006Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori articolari sono più o meno intensi a dipendenza delle

giornate. In occasione dell'acuirsi delle algie, la signora RI 1 risente una

forte rigidità scapolare ed è fortemente impedita nel sollevare le braccia.

L'aiuto della nuora nell'indossare il tipico vestito delle donne della loro

regione è allora indispensabile, per evitarle eccessivi dolori. Talvolta anche

chinarsi è troppo doloroso, e richiede l'intervento di terzi per infilare le

calze. Non riscontra problemi di motricità fine, ed è autonoma nella

sistemazione degli indumenti, nell'abbottonare camicie o giacche, nel chiudere

cerniere.

L'aiuto così come descritto non può essere considerato continuo.

3.1.2 Alzarsi, sedersi e coricarsi

________________________________________________

La nuora afferma che nell'alzarsi l'assicurata lamenta insostenibili

dolori alle gambe, e talvolta richiede il loro sostegno. Durante il colloquio,

la signora RI 1 si è alzata più volte dal divano, senza mostrare un particolare

sforzo nè richiedere maggior dispendio di tempo. L'aiuto è probabilmente

necessario occasionalmente, ma abitualmente gode di una sufficiente autonomia

in ogni funzione considerata nell'atto.

3.1.3 Mangiare (portare il pasto a letto,

tagliare gli alimenti, portare gli alimenti alla bocca, necessità di alimenti

speciali, ad es. alimenti in purea o per sonda, escluse diete)

________________________________________________

L'assicurata non ha più denti ma rifiuta di portare una protesi, che

trova fastidiosa.

Il cibo deve pertanto essere sminuzzato finemente, compito che viene

assunto dalla nuora. Non sa dirmi se sia in grado di tagliare o meno il cibo,

poiché il taglio del cibo è da sempre assunto da lei, come usanza famigliare.

Considerando che non presenta problemi di motricità fine o di coordinamento

(autonoma nell'allacciare gli indumenti), la consuetudine stabilita non può

essere valutata quale necessità di aiuto.

Autonoma nel portare il cibo alla bocca, non necessita di alimenti

speciali.

3.1.4 Igiene personale (lavarsi, pettinarsi,

radersi, fare il bagno o la doccia)

________________________________________________

La signora RI 1 presenta una leggera rigidità nei movimenti, comune

alle persone anziane. Mantiene ancora una parziale autonomia nel provvedere

all'igiene personale, ma non è più in grado di raggiungere adeguatamente

determinati punti del corpo. L'aiuto da parte della figlia è pertanto

indispensabile per lavare la schiena, i piedi, i capelli.

Provvede personalmente alla piccola toilette quotidiana e si pettina

da sola, rivolgendosi ai famigliari solo quando risente eccessivi dolori nel

sollevare le braccia.

L'aiuto da parte di terzi è indispensabile a garanzia di un'igiene

completa ed accurata.

3.1.5 Andare al gabinetto (riordinare i vestiti,

igiene personale/controllare la pulizia, andare al gabinetto in modo inusuale)

________________________________________________

Autonoma in ogni funzione considerata.

3.1.6 Spostarsi in casa, fuori casa,

mantenere i contatti sociali

________________________________________________

All'interno dell'abitazione si sposta senza richiedere alcun sostegno.

All'esterno si reca solo se accompagnata, sostenendosi al braccio della nuora.

I dolori agli arti inferiori e una certa rigidità di movimento rendono

l'equilibrio piuttosto precario e l'incedere faticoso. Non è comunque in grado

di percorrere lunghi tragitti, per i quali ricorre al veicolo del figlio. I

famigliari garantiscono la continuità dei contatti sociali, quali visite

mediche o incontri con parenti.

La necessità d'aiuto è presente nell'affrontare percorsi esterni e per

il mantenimento dei contatti sociali.

3.3 La persona assicurata necessita

di un aiuto duraturo nelle cure di base oppure di trattamenti

________________________________________________

La cura farmacologica è gestita dalla figlia.

3.4 La persona assicurata necessita

di una sorveglianza personale?

___________________________________________

Dalle informazioni ricevute, la signora RI 1 non compie gesti che

possano mettere in pericolo la sua incolumità o quella di terzi. La nuora,

tuttavia, non pensa che sarebbe in grado di vivere da sola, ma spiega questa

sua supposizione con il fatto che l'assicurata ha sempre vissuto con il figlio,

o con altri famigliari.

3.5 La persona assicurata dispone di mezzi

ausiliari?

________________________________________________

No.

3.6 L'uso di un mezzo ausiliario

potrebbe contribuire a diminuire la grande invalidità?

________________________________________________

No.

4. Proposta di decisione

________________________________________________

La persona assicurata dipende da terzi per compiere due atti

ordinari della vita:

- lavarsi

- spostarsi

La situazione descritta è tale dal mese di marzo 2003.

Non necessita di una sorveglianza personale

continua.

Le condizioni per l'assegnazione di un AGI (quattro atti ordinari o

due atti + sorveglianza personale) non sono assolte.

Si tratta pertanto di un rifiuto." (Doc. I C)

In

esito alle succitate conclusioni, l’amministrazione ha dunque negato

l’erogazione di un assegno per grandi invalidi poiché l’assicurata non

necessita di aiuto regolare e notevole da parte di terzi per gli atti

quotidiani della vita tale da giustificare il riconoscimento di un assegno di

grado medio, visto che la stessa necessita di aiuto di terzi per compiere 2

atti (lavarsi e spostarsi) ma non necessita di sorveglianza personale continua.

8. Con

il ricorso l’assicurata ha contestato le risultanze dell’inchiesta domiciliare,

con riferimento in particolare alla frase “l’assistente sociale, dopo

discussione con l’assicurata, ha rilevato che necessita dell’aiuto di terzi

solo per lavarsi e spostarsi”, osservando che “riteniamo impossibile

poter intavolare una discussione con l’istante in quanto risulta essere

totalmente sorda e assolutamente incapace di potersi esprimere in lingua

italiana” (cfr. doc. I).

Nel

caso in esame, al fine di valutare i presupposti per l’erogazione di un assegno

per grandi invalidi e conformemente alla prassi, l’assistente sociale si è

dunque recata al domicilio dell’assicurata. Come rettamente rilevato

dall’amministrazione in sede di risposta, l’incaricata redige un rapporto

relativo all’indagine eseguita e non un verbale soggetto a rapporto.

Al

riguardo, va rilevato che nella già citata sentenza pubblicata in DTF 128 V 93,

l’Alta Corte ha stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista

valore probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei

rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinati

fattori (in questo senso TCA 32.2002.115 in re M. del 20 maggio 2003 confermata

dal TFA con sentenza 2 novembre 2004 I 458/03).

Innanzitutto,

secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta (in casu si trattava appunto

di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a

domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui

la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni

mediche. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute

dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte

nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,

dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza

da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni

acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce

valore probatorio pieno.

Tuttavia,

continua il TFA, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in

presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in

considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta

possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in

causa a seguito di un ricorso (DTF 128 V 93 consid. 4).

Il

TFA ha ancora avuto modo di ribadire questi concetti nella citata sentenza 2

novembre 2004 nella causa M., I 458/03, nella quale l’Alta Corte, confermando

quanto già stabilito dal TCA in una sentenza del 20 maggio 2003, inc.

32.2002.115, ha confermato la decisione di negare ad un’assicurata il diritto

ad un assegno grandi invalidi dato che ella risultava dipendere da terzi solo

per il compimento di un atto ordinario della vita, come emerso dall’inchiesta

domiciliare contestata dalla ricorrente.

Nel

caso in esame, l’inchiesta è stata svolta per conto dell’Ufficio AI

dall’assistente sociale, persona senz’altro qualificata per poter compiere

simili accertamenti. Essa ha dunque riportato quanto riferito dall’assicurata e

tradotto dalla nuora in merito all’espletamento degli atti ordinari, mentre le

difficoltà asserite ora in sede di gravame non trovano alcuna conferma nel

rapporto 18 maggio 2004, né tantomeno nella documentazione medica depositata

agli atti. L’incaricata si è basata sulla documentazione medica agli atti nel

constatare che l’interessata necessita un regolare aiuto di terzi per quel che

concerne il lavarsi e lo spostarsi, escludendo del resto la necessità di una

sorveglianza personale. Il TCA non ha motivo per ritenere errate o

insostenibili le valutazioni espresse dall’incaricata, competente in materia,

che non sono smentite da nessuna certificazione medica agli atti. Ciò anche

sulla base delle considerazioni che seguono.

Al

fine di meglio precisare la fattispecie, il TCA ha invitato il rappresentante

dell’assicurata a produrre la documentazione medica attestante eventuali

interventi chirurgici subiti dalla sua assistita e le limitazioni funzionali di

cui soffre (cfr. doc. V). Il rappresentante dell’assicurata ha quindi chiesto

al medico curante di RI 1, Dr. __________, di rispondere alle richieste del

TCA.

Con

scritto del 15 luglio 2005 il Dr. __________ ha comunicato quanto segue:

" Con il presente certifico che la summenzionata mia

paziente soffre di:

Diminuzione condizioni generali e perdita completa di autonomia su

Sordità completa per esiti da probabile meningite da tifo

Ipertensione arteriosa grave, attualmente compensata con terapia

medicamentosa, con

Cardiopatia ischemico ipertensiva

Probabile stato da pregresso infarto miocardio latero apicale di data

indeterminata

Scadimento intellettuale nell'ambito di probabile incipiente demenza

senile.

Per tutte queste ragioni la Signora RI 1 non è in grado di badare a se

stessa e deve essere costantemente sorvegliata ed assistita dai famigliari, in

particolare figlio e nuora." (Doc. VIIIbis)

A

prescindere dal fatto che secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di

diritto esistente al momento in cui essa è stata resa – ossia il 7 dicembre

2004 - e che i

fatti accaduti posteriormente modificanti questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo provvedimento ( DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366

consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), la nuova

documentazione medica non è rilevante ai fini dell’esito della presente

fattispecie. Come rettamente rilevato dal Dr. __________ nella nota 9 agosto

2005 (cfr. doc. X bis), il rapporto trasmesso dal Dr. __________ al TCA non

apporta nuovi elementi di giudizio. Il Dr. __________

ha infatti espresso le seguenti osservazioni:

" In data 17.05.04 giunge la richiesta di AGI - AVS

per l'assicurata citata in ingresso. Sono segnalate le funzioni per le quali

sarebbe necessario un aiuto (vestirsi/svestirsi, alimentazione, igiene

Considerandi

personale, spostarsi fuori casa e contatti con l'ambiente, sorveglianza

personale).

Il medico curante, Dr. __________, pone le diagnosi di

- lieve demenza

- ipertensione arteriosa compensata.

Specifica che a suo avviso "si tratta di persona anziana nella

norma per l'età e per le proprie radici culturali. Sorda".

Segue il rapporto stilato dall'assistente sociale nel quale sono

descritte le singole funzioni, l'aiuto necessario e le spiegazioni del caso.

In fase di ricorso viene prodotto un certificato del curante, del

15.07

, con il quale si attestano le diagnosi:

- sordità completa per esiti di probabile meningite da tifo

- ipertensione grave, attualmente

compensata con terapia medicamentosa, con

- cardiopatia ischemico ipertensiva

- probabile stato da pregresso

infarto miocardio latero-apicale di data indeterminata

- scadimento intellettuale di probabile incipiente demenza

senile.

Attesta che "per queste ragioni la signora RI 1 non è in grado di

badare a se stessa e deve essere sorvegliata ed assistita dai familiari, in

particolare figlio e nuora.

In tale documento sono specificate, in modo più dettagliato, le

diagnosi riguardanti l'apparato cardiocircolatorio, il quale necessita di

terapia e di controlli, ma che non pone limiti funzionali per i cosiddetti

"atti ordinari" della vita.

Possono dunque essere limitativi i deficit determinati dalla sordità e

dall'incipiente demenza. Sono pure considerati, nel rapporto dell'assistente

sociale la rigidità "locomotoria" causata dall'età.

L'insieme dei limiti, descritti nel rapporto, fanno concludere con la

necessità di aiuto per

- igiene personale e

- per gli spostamenti e contatti con l'ambiente.

Per quanto certificato dal curante, le limitazioni costatate sono

plausibili e, al momento della certificazione, rispettivamente delle

constatazioni in loco, non si intravedono limiti ulteriori." (Doc. Xbis)

Al

fine di meglio chiarire la fattispecie, questo Tribunale ha invitato il Dr. __________

a fornire alcune precisazioni, rilevando che:

" Nella "Richiesta e questionario relativi a un

assegno per persone grandi invalide dell'AVS o dell'AI" del 6 maggio 2004,

Lei ha indicato quale diagnosi "paziente affetta da lieve grado di demenza

e una ipertensione arteriosa ben compensata con… ", precisando poi che

"si tratta di un'anziana a mio avviso nella norma per l'età e per le proprie

radici culturali. Sorda."

Nel rapporto "Esame di una richiesta di assegno per maggiorenni

grandi invalidi dell'AI o dell'AVS" del 5 ottobre 2004 l'assistente

sociale incaricato è giunto alla conclusione che la signora RI 1 dipende da

terzi per compiere due atti ordinari della vita, vale a dire lavarsi e

spostarsi, a partire dal mese di marzo 2003. L'assistente sociale ha poi

rilevato che l'assicurata "non necessita di una sorveglianza personale

continua."

Per il tramite della __________, rappresentante dell'assicurata,

questo Tribunale ha ricevuto il referto da Lei redatto in data 15 luglio 2005,

nel quale ha indicato che la signora RI 1 soffre di "diminuzione delle

condizioni generali e perdita completa di autonomia su sordità completa per

esiti da probabile meningite da tifo; ipertensione arteriosa grave, attualmente

compensata con terapia medicamentosa, con cardiopatia ischemico ipertensiva,

probabile stato da pregresso infarto miocardio latero apicale di data

indeterminata e scadimento intellettuale nell'ambito di probabile incipiente

demenza senile." Lei ha poi aggiunto "per tutte queste ragioni la

signora RI 1 non è in grado di badare a se stessa e deve essere costantemente

sorvegliata ed assistita dai familiari, in particolare figlio e nuora."

Dato che, almeno all'apparenza, il suo ultimo certificato 15 luglio

2005, pur elencando le medesime diagnosi, sembrerebbe indicare una situazione

più grave rispetto a quella da Lei indicata nella richiesta di assegno per

persone grandi invalide dell'AVS o dell'AI del 6 maggio 2004 e risultante dal

rapporto d'esame della richiesta di assegno per maggiorenni grandi invalidi

dell'AI o dell'AVS del 5 ottobre 2004 dell'assistente sociale, La invitiamo, se

possibile entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della presente, a precisare:

- i motivi per i quali ritiene che la

signora RI 1 non è in grado di badare a se stessa e deve essere costantemente

sorvegliata ed assistita dai familiari, in particolare figlio e nuora

- se rispetto a quanto da Lei indicato

nella richiesta di assegno per persone grandi invalide dell'AVS o dell'AI del 6

maggio 2004 vi è stato un peggioramento delle condizioni di salute della

signora RI 1 e, nell'affermativa, a partire da quando.” (Doc. XII)

Con scritto datato 19

ottobre 2005 il Dr. __________ ha fornito le seguenti risposte:

" Scusandomi per il ritardo dovuto alla grande massa

di attività burocratica che purtroppo affligge sempre più anche il mio lavoro,

rispondo volentieri alle vostre domande.

Prendo atto della discrepanza fra i miei due scritti del 2004 e del

2005.

e scrivo questa rettifica che dovrebbe contribuire a comprendere la reale

situazione della paziente.

Non ritornerò sulle diagnosi da me elencate che si ripetono uguali su

entrambi i certificati.

Da quando conosco la paziente non ho in effetti potuto osservare

peggioramenti di sorta dello stato clinico e mentale. Unica differenza: è

stata applicata una efficace terapia antiipertensiva che ha riportato i valori pressori

entro limiti fisiologici rispetto a quelli dello scorso anno, senza

trattamento, molto elevati.

Sorda dall'età giovanile per la probabile conseguenza di una meningite

da tifo legge le parole sulle labbra dell'interlocutore. Non posso escludere

che la stessa meningite possa essere responsabile di un ritardo intellettuale,

o di una demenza (eventualmente anche inquadrabile, d'altra parte, in una

demenza senile, o in una encefalopatia secondaria all'ipertensione arteriosa).

Completamente sradicata culturalmente (proviene da una primitiva

realtà contadina) vive nel suo mondo ermetico, anche all'interno della propria

famiglia, che pure non cerca particolari contatti con la realtà ticinese che la

circonda.

È ben inserita nel nucleo familiare, accettata in modo naturale con i

propri handicap da parte del figlio e della nuora, proprio perchè anch'essi

provengono da quella realtà dove è normale e del tutto naturale che l'anziano

venga completamente e senza discutere preso a carico dalla famiglia, ed

assistito dai parenti stretti in tutti i suoi bisogni.

All'interno di questo microcosmo familiare la paziente possiede una

propria autonomia, esegue addirittura alcune faccende domestiche (l'ho curata

per un eczema da detersivo alle mani) i familiari la controllano, ma non è

vero che deve essere assistita costantemente in tutto e per tutto come è il

caso per un grande invalido. È in grado di svolgere autonomamente le

attività di base, ma viene controllata per quanto attiene al lavarsi ed aiutata

negli spostamenti al di fuori del domicilio come è normale per un'anziana

disadattata socio culturalmente, sradicata dalla propria realtà, con l'handicap

della lingua e soprattutto quello della sordità, che la paziente tenta di

compensare e camuffare con delle stereotipie manierate.

Questa situazione non è senz'altro apparsa ieri, ed a mio avviso era

già presente, invariata, prima della venuta in Svizzera della paziente."

(Doc. XV)

Invitati a presentare

osservazioni in merito, il rappresentante dell’assicurata con scritto 25

ottobre 2005 ha chiesto:

" Tenuto conto della evidente discrasia posta in

essere dal Dottor __________, medico curante dell’istante, chiediamo a codesto

di volerci autorizzare a chiedere un parere peritale a un medico neutro

specializzato nella disciplina geriatrica.” (Doc. XVII)

mentre

l’amministrazione, con scritto 27 ottobre 2005, ha rilevato quanto segue:

" La scrivente Cassa ha preso atto sia dello scritto

13.9.2005

di codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr.

doc. XII incarto TCA) sia della lettera 19 ottobre 2005 del Dr. __________ di __________

(cfr. doc. XV incarto TCA).

Nel proprio scritto di data 19 ottobre 2005 il Dr. __________ ha

affermato che: “[...] Non ritornerò sulle diagnosi da me elencate che si

ripetono uguali su entrambi i certificati. Da quando conosco la paziente non ho

in effetti potuto osservare peggioramenti di sorta dello stato clinico e

mentale [...]”.

E ancora “[...] All'interno di questo microcosmo familiare la paziente

possiede una propria autonomia, esegue addirittura alcune faccende domestiche

(l'ho curata per un eczema da detersivo alle mani), i familiari la controllano,

ma non è vero che deve essere assistita costantemente in tutto e per tutto come

è il caso per un grande invalido [...]”.

Visto quanto precede, si ritiene quindi di dover insistere nel

richiedere la reiezione del ricorso.” (Doc. XVIII)

Nonostante la

documentazione medica agli atti, il nuovo patrocinatore della ricorrente -

intervenuto in seguito alla scomparsa del precedente rappresentante legale

della signora RI 1 – ha ritenuto opportuno sottoporre la sua assistita ad

un’ulteriore visita specialistica presso il Dr. Med. __________ __________, FMH

in medicina interna e geriatria.

Al fine di valutare la

prestazione cognitivo-funzionale dell’assicurata, lo specialista ha

ospedalizzato la signora RI 1 presso il reparto di geriatria della __________

dall’11 gennaio 2006 al 19 gennaio 2006. Nel rapporto medico 25 gennaio 2006 il

Dr. __________, posta la diagnosi di diminuita prestazione cognitivo-funzionale

in un contesto di sordità dall’infanzia, possibile/probabile ritardo mentale

secondario al difetto uditivo, discreta indipendenza per le ADL e ipertensione

arteriosa trattata, dopo aver elencato i motivi del ricovero e gli esami

realizzati durante la degenza, ha rilevato:

" (...)

In questo contesto di sordità e di scarsa conoscenza perfino della

lingua madre, è impossibile eseguire dei test neuro-psichici secondo la prassi

abituale. Poiché il motivo del ricovero era valutare l'eventuale sussistenza di

elementi per ottenere un assegno grande invalido, abbiamo deciso di osservare

la paziente durante le attività della vita quotidiana. La signora RI 1 è

risultata tranquilla, molto socievole, collaborante e sostanzialmente

indipendente per la propria igiene, l'alimentazione, la minzione, la

defecazione, l'uso dei servizi igienici. Ha anche collaborato con il personale

paramedico facendo ogni mattina il proprio letto. Non ha manifesto disturbi del

comportamento né particolari sintomi di pertinenza psichiatrica. Pur non

allontanandosi troppo dalla propria stanza non si è mai persa in reparto.

Nell'impossibilità di eseguire un esame audiometrico, abbiamo

praticato dei potenziali evocati uditivi che sono risultati patologici a

confermare la gravità del difetto uditivo.

Sulla base dell'anamnesi fornitaci dal figlio e di quanto da noi

osservato durante la degenza, siamo giunti alle conclusioni seguenti:

1) non vi sono elementi oggettivi per

pensare che la signora RI 1 abbia sviluppato una demenza nel corso degli ultimi

anni;

2) la

sua prestazione cognitivo-funzionale globale non è tanto ridotta da farla

rientrare nei criteri ufficiali per un assegno grande invalido.

Terapia alla dimissione

Colazione

Pranzo

Cena

Notte

Osservazione

Cosaar Plus cp

1.

0.

0.

Adalat CR 30 mg

1.

0.

0.

Procedere

Ritorno a domicilio. Dal punto di vista pratico consigliamo di

valutare la frequentazione bisettimanale del centro diurno della __________ di __________.

La paziente si è dimostrata, durante la degenza, molto socievole e tale

frequentazione le permetterebbe di essere maggiormente stimolata e,

contemporaneamente, darebbe dei momenti di maggiore libertà alla nuora.

(…)." (Doc. XXVII)

A fronte di tale

valutazione medica, la Cassa

con scritto 3 febbraio 2006 ha

insistito nel chiedere la reiezione del ricorso (cfr. doc. XXX), mentre il

rappresentante dell’assicurata con scritto datato 10 febbraio 2006 ha sottolineato che la sua assistita

presenta una situazione tale da dover essere costantemente sorvegliata da parte

del figlio e della nuora al fine di evitare pericoli a se stessa e danni

all’abitazione, rilevando che in un contesto protetto come quello di una

clinica non si possono evidenziare tali situazioni (cfr. doc. XXXII).

9.

Da

quanto precede, questo TCA non può che concludere che dalla documentazione

medica trasmessa dal Dr. __________ non si possano dedurre ulteriori

limitazioni rispetto a quelle già apprezzate in sede di decisione che possano

giustificare il riconoscimento di un grado di grande invalidità. L’assicurata, che presenta sordità,

ipertensione arteriosa compensata con terapia medicamentosa, cardiopatia ischemico

ipertensiva, probabile stato da pregresso infarto miocardio latero-apicale di

data indeterminata e scadimento intellettuale di probabile incipiente demenza

senile, è in grado, come rilevato dal Dr. __________, di svolgere autonomamente

le attività di base, mentre necessita di controllo per quanto attiene al

lavarsi e deve essere aiutata negli spostamenti fuori dal proprio domicilio

(cfr. doc. XV). Il medico ha inoltre precisato, rispondendo ad un’esplicita

domanda del TCA (cfr. doc. XII), che l’assicurata non deve essere

assistita costantemente in tutto e per tutto come è il caso per un grande

invalido (cfr. doc. XV). Tale conclusione del Dr. __________ è poi stata

confermata dal Dr. __________, che a seguito del ricovero dell’assicurata

presso la __________, ha potuto osservare che l’assicurata “è risultata

tranquilla, molto socievole, collaborante e sostanzialmente indipendente per la

propria igiene, l’alimentazione, la minzione, la defecazione, l’uso dei servizi

igienici”, giungendo alla conclusione che “non vi sono elementi

oggettivi per pensare che la signora RI 1 abbia sviluppato una demenza nel

corso degli ultimi anni” e che “la sua prestazione cognitivo-funzionale

globale non è tanto ridotta da farla rientrare nei criteri ufficiali per un

assegno grande invalido” (cfr. doc. XXVII).

10.

In conclusione, sulla base dell’inchiesta 5 ottobre 2004, cui va

dato pieno valore probatorio (cfr. consid. 8.), ritenuto che perlomeno fino al

momento della decisione contestata l’assicurata necessita di regolare aiuto di

terzi per lavarsi e spostarsi, ma senza necessità di una sorveglianza personale

permanente, l’amministrazione rettamente non ha erogato un assegno per grandi

invalidi.

Pertanto,

visti i considerandi precedenti, il ricorso deve essere respinto e la decisione

impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster