30.2005.2
Domanda di un assegno per grandi invalidi negata poiché l'assicurata necessita di regolare aiuto di terzi per compiere solo due atti ordinari della vita, ma senza necessità di sorveglianza personale p
27 febbraio 2006Italiano36 min
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Numero d'incarto:
30.2005.2
Data decisione, Autorità:
27.02.2006, TCA
Titolo:
Domanda di un assegno per grandi invalidi negata poiché l'assicurata necessita di regolare aiuto di terzi per compiere solo due atti ordinari della vita, ma senza necessità di sorveglianza personale permanente.
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
art. 43bis LAVS
art. 9 LPGA
art. 37 OAI
art. 66bis cpv. 1 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2005.2
CR/sc
Lugano
27 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7
dicembre 2004 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Il
17 maggio 2004, RI 1 ha presentato una domanda tendente ad ottenere un assegno
per grandi invalidi (cfr. doc. I B).
B. Con
decisione 13 ottobre 2004 la Cassa CO 1 ha respinto tale richiesta poiché dall'inchiesta
eseguita a domicilio e dalle informazioni assunte dal medico curante si può
ritenere che l'assicurata non necessita di aiuto regolare e notevole da parte
di terzi per gli atti quotidiani della vita tale da giustificare il
riconoscimento di un assegno di grado medio (cfr. doc. I D).
Essendosi
l’assicurata tempestivamente opposta alla succitata decisione, per il tramite
della __________ (cfr. doc. 9), con decisione su opposizione del 7 dicembre
2004 la Cassa ha ribadito il rifiuto dell'assegno per grandi invalidi,
rilevando di riconoscere pieno valore probatorio all’inchiesta a domicilio
svolta dall’assistente sociale dell’AI, la quale, contrariamente a quanto
indicato dall’assicurata nel formulario di richiesta di assegno per persone
grandi invalide dell’AVS, ha appurato che l’assicurata necessita dell’aiuto di
terzi unicamente per lavarsi e spostarsi (cfr. doc. I F).
C. Con
tempestivo atto di ricorso, RI 1, sempre rappresentata dalla __________, ha
postulato l’annullamento della decisione su opposizione ed il riconoscimento di
un assegno per grandi invalidi.
L'assicurata ha in particolare osservato, come risulta peraltro dalla richiesta
di assegno per grandi invalidi sottoscritta dal suo medico curante, Dr. __________,
di necessitare di aiuto nel compiere i seguenti sette atti quotidiani della
vita: vestirsi/svestirsi, consumare esclusivamente cibi speciali, lavarsi,
pettinarsi, fare il bagno/la doccia, spostarsi fuori casa e stabilire contatti
con l’ambiente. L’assicurata è inoltre affetta da sordità. Il rappresentante
dell’assicurata ha infine osservato che, contrariamente a quanto indicato
dall’amministrazione al punto 6 della decisione su opposizione (“...Con
rapporto d’inchiesta l’assistente sociale, dopo discussione con
l’assicurata ha rilevato che necessita dell’aiuto di terzi solo per lavarsi e
spostarsi”, cfr. doc. I F), è impossibile intavolare una discussione con
l’assicurata, totalmente sorda e incapace di esprimersi in lingua italiana
(cfr. doc. I).
D. Con
risposta di causa del 3 gennaio 2005 la Cassa, confermando la decisione su
opposizione, ha invitato il TCA a voler respingere il ricorso. La Cassa ha in
particolare rilevato che in sede ricorsuale l'assicurata ha contestato la
valutazione operata dall'assistente sociale che ha eseguito la visita a
domicilio, senza apportare tuttavia elementi che permettano di ritenerla
errata. L’amministrazione ha in particolare sottolineato come il rapporto
d’inchiesta 8 ottobre 2004 stilato dall’assistente sociale dell’Ufficio AI
soddisfa pienamente i criteri posti dalla giurisprudenza del TFA, essendo stato
allestito in base alla situazione medica e domestica da persona abilitata a
stabilire l’esistenza di grande invalidità (cfr. doc. III).
E. Pendente
causa il TCA ha chiesto al rappresentante dell’assicurata di produrre la
documentazione medica attestante le limitazioni funzionali che affliggono la
sua assistita (cfr. doc. V).
Il
rappresentante dell’assicurata ha inviato al TCA quanto richiesto in data 16
luglio 2005 (cfr. doc. VIII).
La
documentazione inviata dalla ricorrente è stata trasmessa all’amministrazione
(cfr. doc. IX), con la facoltà di presentare osservazioni scritte. In data 11
agosto 2005 l’amministrazione ha osservato di avere sottoposto la
documentazione medica inviata dal TCA al vaglio del Servizio medico regionale
dell’AI, il quale ha stabilito che non vi sono elementi atti a modificare la
valutazione clinica dell’assicurata (cfr. doc. X bis).
Queste
osservazioni sono state trasmesse con la facoltà di presentare osservazioni
scritte al rappresentante dell’assicurata (cfr. doc. XI), il quale è rimasto
silente.
F. Questo
Tribunale ha inoltre proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in
seguito.
G. Pendente
causa, vista la scomparsa del signor __________ della __________,
rappresentante dell’assicurata (cfr. doc. XIX), il TCA ha chiesto alla
ricorrente di comunicare se ella intendesse farsi patrocinare da un nuovo
rappresentante legale (cfr. doc. XX).
Con
scritto 1° dicembre 2005 il signor RA 1 ha inviato al TCA la procura
rilasciatagli dalla ricorrente, chiedendo un ragionevole lasso di tempo per
poter esibire la valutazione geriatrica concernente l’assicurata che sarebbe
stata richiesta dal Dr. __________ ad uno specialista della materia, allegando
il certificato medico 15 luglio 2005 dello stesso Dr. __________ (cfr. doc.
XXII).
Al riguardo, il TCA ha
accordato al patrocinatore della ricorrente un termine scadente il 16 dicembre
2005 per produrre eventuale nuova documentazione medica, rilevando che il
certificato 15 luglio 2005 del Dr. __________ trasmesso al TCA è stato seguito
dallo scritto 19 ottobre 2005 dello stesso Dr. __________ al TCA (cfr. doc.
XV), in risposta all’esplicita richiesta di precisazioni 13 settembre 2005 da
parte di questo Tribunale (cfr. doc. XII).
Il rappresentante dell’assicurata non ha fatto
pervenire al TCA nuova documentazione medica entro il termine prefissato.
In data 28 dicembre 2005 è pervenuto in copia al
TCA lo scritto datato 22 dicembre 2005 trasmesso dal Dr. Med. __________, FMH
in medicina interna e geriatria, al Dr. __________, del seguente tenore:
" Caro collega,
facendo seguito alla tua richiesta ho incontrato in data odierna la
paziente a margine.
Dopo aver letto i documenti che mi hai inviato e discusso con il
figlio della signora RI 1, mi sono reso conto che il modo più semplice e sicuro
per esprimermi sulla prestazione cognitivo-funzionale della paziente è di
osservarla per alcuni giorni nel reparto di Geriatria della __________.
Con il tuo consenso mi permetterò, quindi, di ospedalizzare la
paziente per una valutazione geriatrica globale nel corso delle prossime
settimane. (…)” (Doc. XXV)
Il TCA ha quindi
assegnato alla ricorrente un termine scadente il 25 gennaio 2006 per
trasmettere il rapporto medico concernente l’osservazione presso il reparto di
geriatria della __________ (cfr. doc. XXVI).
Il Dr. __________ con
scritto datato 25 gennaio 2006 ha provveduto a inviare al TCA il rapporto inerente il ricovero citato
(cfr. doc. XXVII), che è stato trasmesso alle parti con la facoltà di prendere
posizione per iscritto (cfr. doc. XXVIII).
In data 3 febbraio
2006 la Cassa ha nuovamente
chiesto la reiezione del ricorso (cfr. doc. XXX), mentre il rappresentante
dell’assicurata, con scritto 10 febbraio 2006, ha sottolineato che la signora RI 1
presenta una situazione tale da dover essere costantemente sorvegliata dal
figlio e dalla nuora (cfr. doc. XXXII).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
2. Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore
al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR
2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467
consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3
pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e
STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della
decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N,
consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Il giudice delle
assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di
fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01;
STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003
nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U
129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Dal profilo del
diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche
apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali,
in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR
2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360
consid. 4a).
In
concreto l’assicurata ha chiesto l’attribuzione di un assegno grandi invalidi
nel 2003, per cui trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative
modifiche apportate alla LAVS.
3. Oggetto
del contendere è sapere se l'assicurata ha diritto ad un assegno grandi invalidi
dell’AVS.
4. Secondo
l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla
salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita.
5. L'art.
43 bis cpv. 1 LAVS dispone che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i
beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano
un'invalidità di grado elevato o medio (art. 9 LPGA). La rendita di vecchiaia
anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
L'art. 43 bis cpv. 2
LAVS prevede che il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo
giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto
dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato e medio per
un anno intero, senza interruzione.
L'art. 43 bis cpv. 5
LAVS stabilisce che le disposizioni della Legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) sono applicabili per analogia alla
valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione
invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande
invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.
L’art.
66bis cpv. 1 OAVS prevede che l’art. 37 capoversi 1 e 2 lett. a e b
dell’Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) è
applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.
L'art.
37 OAI distingue tre gradi di grande invalidità:
1. La grande invalidità è
reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Questo
è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere
gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o
una sorveglianza personale.
2. La grande invalidità è
di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della
vita;
b. di aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e
abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente;
c. di aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e
abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38.
3. La grande invalidità è di
grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a
ricorrere in modo regolare e considerevole all’aiuto di terzi per compiere
almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una
sorveglianza personale permanente;
c. necessita in modo
durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave
danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i
contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in
modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a
ricorrere ad un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dell’art. 38.
6. Secondo
costante giurisprudenza, sono considerati come atti ordinari della vita gli
atti consistenti nel vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, sdraiarsi,
mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi e
stabilire dei contatti sociali.
Per
atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente bisogna
intendere il comportamento normale all’interno della società così come
richiesto dall’esistenza quotidiana (cfr. DTF 117 V 27 consid. 4b e 146 consid. 2; DTF 105 V 52; DTF 104 V 127; RCC 1980 pag. 62; Valterio,
Droit et pratique de l’assurance-invalidité, pag. 275).
La giurisprudenza del Tribunale federale ha inoltre stabilito che un
assicurato deve essere ritenuto “totalmente” grande invalido quando abbisogna
dell’aiuto di terzi in tutti gli atti ordinari della vita rilevanti. E’
tuttavia sufficiente che l’aiuto sia necessario in “misura notevole” in ogni
singolo atto (DTF 106 V 157; 105 V 55 consid. 2; 104 V 130). Negli atti
ordinari della vita composti da più operazioni parziali non è necessario che
l'assicurato abbisogni dell'aiuto di terzi nella maggior parte di essi, ma
basta che in una singola operazione parziale abbisogni regolarmente ed in
misura notevole di tale aiuto. L'aiuto è da ritenere notevole quando, per
esempio (RCC 1990 pag. 50, RCC 1989 pag. 229, RCC 1987 pag. 265, RCC 1981 pag.
364):
- nel cibarsi l'assicurato
provvede da solo a tale atto, ma non può spezzettare gli alimenti oppure è in
grado di portare il cibo alla bocca soltanto con l'aiuto delle dita;
- nel farsi la pulizia
personale quotidiana l'assicurato non può lavarsi, pettinarsi o radersi, oppure
fare il bagno o la doccia da solo;
- nello spostarsi e nel
contatto con l'ambiente abituale l'assicurato non può spostarsi da solo in casa
o fuori di casa oppure abbisogna dell'aiuto di terzi per stabilire il contatto
con l'ambiente abituale.
Con
sentenza 22 maggio 1995 nella causa S. pubblicata in DTF 121 V 88, il TFA -
modificando la propria precedente giurisprudenza - ha ancora stabilito che pure
la messa in ordine degli abiti, la pulizia del corpo, l’utilizzazione di
gabinetti speciali in relazione con la necessità di fare i propri bisogni
costituiscono funzioni parziali di quest'ultimo atto ordinario della vita. La
persona che per effettuare una di queste funzioni necessita dell’aiuto di
terzi, è pertanto considerata grande invalida per questo atto fisiologico
ordinario.
Di
principio, dunque, si deve ritenere che un assicurato non sia atto a compiere
un atto ordinario della vita nella misura in cui non può eseguirlo se non in un
modo non conforme agli usi correnti (DTF 106 V 159 consid. 2b).
Inoltre,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'aiuto di cui
abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi, sia
come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti
ordinari della vita rilevanti: per esempio quando la persona che lo sorveglia
lo esorta a compiere un atto, che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso
incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (aiuto indiretto
di terzi: RCC 1990 pag. 50, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 149 consid. 1c, DTF
106 V 157, 105 V 56 consid. 4a).
Infine,
la giurisprudenza federale ha stabilito che la condizione dell'aiuto di terzi
(diretto, rispettivamente indiretto) è talmente ampia che gli altri presupposti
cumulativamente richiesti dall'art. 36 cpv. 1 OAI delle cure permanenti o della
sorveglianza personale assumono soltanto importanza secondaria. Il termine
"permanente" deve essere inteso come antitesi di transitorio e non
nel senso di 24 ore su 24. Le cure e la sorveglianza non sono da riferire agli
atti ordinari della vita: si tratta invece di prestazioni di ordine medico o di
aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell'assicurato.
Come cure si intendono, per esempio, la necessità di somministrare giornalmente
dei medicamenti o fare delle fasciature. Il presupposto della sorveglianza
personale è dato, per esempio, quando l'assicurato non può essere lasciato solo
tutta la giornata a causa delle sue assenze mentali (RCC 1990 pag. 51, RCC 1986
pag. 512, DTF 107 V 139, DTF 106 V 158; DTF 105 V 56 consid. 4b).
7. Nel
caso in esame, dal questionario relativo alla richiesta di un assegno per
grandi invalidi compilato dal figlio dell’assicurata emerge che ella necessita
dell'aiuto di terze persone per vestirsi/svestirsi, per lavarsi, pettinarsi e
fare il bagno/la doccia, per spostarsi fuori casa e per stabilire contatti con
l’ambiente e che ella può mangiare solo alimenti speciali. Non è stata per
contro indicata alcuna necessità di aiuto per quanto riguarda gli altri atti
ordinari della vita quale alzarsi/sedersi/coricarsi, per mangiare (l'assicurata
non ha la necessità di farsi servire i pasti a letto, né di farsi tagliare gli
alimenti e farsi aiutare a portarli alla bocca), per andare al gabinetto e per spostarsi
in casa.
Dal
questionario emerge inoltre che l'interessata abbisogna di cure permanenti di
giorno e necessita di una sorveglianza personale di giorno (cfr. doc. I B).
Nella
parte dedicata alle constatazioni del medico, il Dr. __________, specialista
FMH in medicina interna di __________, ha indicato quale diagnosi “paziente
affetta da lieve grado di demenza e una ipertensione arteriosa ben compensata”
precisando che “si tratta di un’anziana a mio avviso nella norma per l’età e
per le proprie radici culturali. Sorda.” (cfr. doc. I B).
L’UAI
ha ordinato l’esecuzione di un’inchiesta domiciliare. Con rapporto 5 ottobre
2004 l’assistente sociale ha rilevato quanto segue:
" (...)
La signora RI 1 è un'anziana signora molto sorridente e socievole, nonostante
l'impossibilità di comunicare. Soffre infatti di un'importante sordità e,
soprattutto, non comprende l'italiano. Questo non le impedisce di parlarmi a
lungo, raccontandomi i suoi dolori o altri aneddoti a me incomprensibili.
Ricevo le indicazioni in seguito riportate dalla nuora, con la quale trascorre
le giornate. Le difficoltà linguistiche non mi permettono di entrare nei
dettagli, tuttavia le informazioni ottenute sono sufficienti, e confermano
l'osservazione del medico curante che scrive "Si tratta di un'anziana, a
mio avviso nella norma per l'età e per le proprie radici culturali". La
nuora afferma che i dolori maggiori sono risentiti alle gambe, ma non sono
risparmiati neppure il dorso e le articolazioni.
Mi segnala inoltre che talvolta incorre in dimenticanze, per esempio
non chiude il rubinetto dopo essersi lavata le mani.
La dipendenza da terzi in alcuni atti risale al mese di marzo 2003,
periodo in cui l'assicurata è stata vittima di un aggravamento dello stato di
salute.
3.1.1 Vestirsi, svestirsi, preparare i
vestiti, mettere o togliere una protesi
________________________________________________
Fatti
I dolori articolari sono più o meno intensi a dipendenza delle
giornate. In occasione dell'acuirsi delle algie, la signora RI 1 risente una
forte rigidità scapolare ed è fortemente impedita nel sollevare le braccia.
L'aiuto della nuora nell'indossare il tipico vestito delle donne della loro
regione è allora indispensabile, per evitarle eccessivi dolori. Talvolta anche
chinarsi è troppo doloroso, e richiede l'intervento di terzi per infilare le
calze. Non riscontra problemi di motricità fine, ed è autonoma nella
sistemazione degli indumenti, nell'abbottonare camicie o giacche, nel chiudere
cerniere.
L'aiuto così come descritto non può essere considerato continuo.
3.1.2 Alzarsi, sedersi e coricarsi
________________________________________________
La nuora afferma che nell'alzarsi l'assicurata lamenta insostenibili
dolori alle gambe, e talvolta richiede il loro sostegno. Durante il colloquio,
la signora RI 1 si è alzata più volte dal divano, senza mostrare un particolare
sforzo nè richiedere maggior dispendio di tempo. L'aiuto è probabilmente
necessario occasionalmente, ma abitualmente gode di una sufficiente autonomia
in ogni funzione considerata nell'atto.
3.1.3 Mangiare (portare il pasto a letto,
tagliare gli alimenti, portare gli alimenti alla bocca, necessità di alimenti
speciali, ad es. alimenti in purea o per sonda, escluse diete)
________________________________________________
L'assicurata non ha più denti ma rifiuta di portare una protesi, che
trova fastidiosa.
Il cibo deve pertanto essere sminuzzato finemente, compito che viene
assunto dalla nuora. Non sa dirmi se sia in grado di tagliare o meno il cibo,
poiché il taglio del cibo è da sempre assunto da lei, come usanza famigliare.
Considerando che non presenta problemi di motricità fine o di coordinamento
(autonoma nell'allacciare gli indumenti), la consuetudine stabilita non può
essere valutata quale necessità di aiuto.
Autonoma nel portare il cibo alla bocca, non necessita di alimenti
speciali.
3.1.4 Igiene personale (lavarsi, pettinarsi,
radersi, fare il bagno o la doccia)
________________________________________________
La signora RI 1 presenta una leggera rigidità nei movimenti, comune
alle persone anziane. Mantiene ancora una parziale autonomia nel provvedere
all'igiene personale, ma non è più in grado di raggiungere adeguatamente
determinati punti del corpo. L'aiuto da parte della figlia è pertanto
indispensabile per lavare la schiena, i piedi, i capelli.
Provvede personalmente alla piccola toilette quotidiana e si pettina
da sola, rivolgendosi ai famigliari solo quando risente eccessivi dolori nel
sollevare le braccia.
L'aiuto da parte di terzi è indispensabile a garanzia di un'igiene
completa ed accurata.
3.1.5 Andare al gabinetto (riordinare i vestiti,
igiene personale/controllare la pulizia, andare al gabinetto in modo inusuale)
________________________________________________
Autonoma in ogni funzione considerata.
3.1.6 Spostarsi in casa, fuori casa,
mantenere i contatti sociali
________________________________________________
All'interno dell'abitazione si sposta senza richiedere alcun sostegno.
All'esterno si reca solo se accompagnata, sostenendosi al braccio della nuora.
I dolori agli arti inferiori e una certa rigidità di movimento rendono
l'equilibrio piuttosto precario e l'incedere faticoso. Non è comunque in grado
di percorrere lunghi tragitti, per i quali ricorre al veicolo del figlio. I
famigliari garantiscono la continuità dei contatti sociali, quali visite
mediche o incontri con parenti.
La necessità d'aiuto è presente nell'affrontare percorsi esterni e per
il mantenimento dei contatti sociali.
3.3 La persona assicurata necessita
di un aiuto duraturo nelle cure di base oppure di trattamenti
________________________________________________
La cura farmacologica è gestita dalla figlia.
3.4 La persona assicurata necessita
di una sorveglianza personale?
___________________________________________
Dalle informazioni ricevute, la signora RI 1 non compie gesti che
possano mettere in pericolo la sua incolumità o quella di terzi. La nuora,
tuttavia, non pensa che sarebbe in grado di vivere da sola, ma spiega questa
sua supposizione con il fatto che l'assicurata ha sempre vissuto con il figlio,
o con altri famigliari.
3.5 La persona assicurata dispone di mezzi
ausiliari?
________________________________________________
No.
3.6 L'uso di un mezzo ausiliario
potrebbe contribuire a diminuire la grande invalidità?
________________________________________________
No.
4. Proposta di decisione
________________________________________________
La persona assicurata dipende da terzi per compiere due atti
ordinari della vita:
- lavarsi
- spostarsi
La situazione descritta è tale dal mese di marzo 2003.
Non necessita di una sorveglianza personale
continua.
Le condizioni per l'assegnazione di un AGI (quattro atti ordinari o
due atti + sorveglianza personale) non sono assolte.
Si tratta pertanto di un rifiuto." (Doc. I C)
In
esito alle succitate conclusioni, l’amministrazione ha dunque negato
l’erogazione di un assegno per grandi invalidi poiché l’assicurata non
necessita di aiuto regolare e notevole da parte di terzi per gli atti
quotidiani della vita tale da giustificare il riconoscimento di un assegno di
grado medio, visto che la stessa necessita di aiuto di terzi per compiere 2
atti (lavarsi e spostarsi) ma non necessita di sorveglianza personale continua.
8. Con
il ricorso l’assicurata ha contestato le risultanze dell’inchiesta domiciliare,
con riferimento in particolare alla frase “l’assistente sociale, dopo
discussione con l’assicurata, ha rilevato che necessita dell’aiuto di terzi
solo per lavarsi e spostarsi”, osservando che “riteniamo impossibile
poter intavolare una discussione con l’istante in quanto risulta essere
totalmente sorda e assolutamente incapace di potersi esprimere in lingua
italiana” (cfr. doc. I).
Nel
caso in esame, al fine di valutare i presupposti per l’erogazione di un assegno
per grandi invalidi e conformemente alla prassi, l’assistente sociale si è
dunque recata al domicilio dell’assicurata. Come rettamente rilevato
dall’amministrazione in sede di risposta, l’incaricata redige un rapporto
relativo all’indagine eseguita e non un verbale soggetto a rapporto.
Al
riguardo, va rilevato che nella già citata sentenza pubblicata in DTF 128 V 93,
l’Alta Corte ha stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista
valore probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei
rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinati
fattori (in questo senso TCA 32.2002.115 in re M. del 20 maggio 2003 confermata
dal TFA con sentenza 2 novembre 2004 I 458/03).
Innanzitutto,
secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta (in casu si trattava appunto
di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a
domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui
la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni
mediche. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute
dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte
nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,
dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza
da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni
acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce
valore probatorio pieno.
Tuttavia,
continua il TFA, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in
presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in
considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta
possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in
causa a seguito di un ricorso (DTF 128 V 93 consid. 4).
Il
TFA ha ancora avuto modo di ribadire questi concetti nella citata sentenza 2
novembre 2004 nella causa M., I 458/03, nella quale l’Alta Corte, confermando
quanto già stabilito dal TCA in una sentenza del 20 maggio 2003, inc.
32.2002.115, ha confermato la decisione di negare ad un’assicurata il diritto
ad un assegno grandi invalidi dato che ella risultava dipendere da terzi solo
per il compimento di un atto ordinario della vita, come emerso dall’inchiesta
domiciliare contestata dalla ricorrente.
Nel
caso in esame, l’inchiesta è stata svolta per conto dell’Ufficio AI
dall’assistente sociale, persona senz’altro qualificata per poter compiere
simili accertamenti. Essa ha dunque riportato quanto riferito dall’assicurata e
tradotto dalla nuora in merito all’espletamento degli atti ordinari, mentre le
difficoltà asserite ora in sede di gravame non trovano alcuna conferma nel
rapporto 18 maggio 2004, né tantomeno nella documentazione medica depositata
agli atti. L’incaricata si è basata sulla documentazione medica agli atti nel
constatare che l’interessata necessita un regolare aiuto di terzi per quel che
concerne il lavarsi e lo spostarsi, escludendo del resto la necessità di una
sorveglianza personale. Il TCA non ha motivo per ritenere errate o
insostenibili le valutazioni espresse dall’incaricata, competente in materia,
che non sono smentite da nessuna certificazione medica agli atti. Ciò anche
sulla base delle considerazioni che seguono.
Al
fine di meglio precisare la fattispecie, il TCA ha invitato il rappresentante
dell’assicurata a produrre la documentazione medica attestante eventuali
interventi chirurgici subiti dalla sua assistita e le limitazioni funzionali di
cui soffre (cfr. doc. V). Il rappresentante dell’assicurata ha quindi chiesto
al medico curante di RI 1, Dr. __________, di rispondere alle richieste del
TCA.
Con
scritto del 15 luglio 2005 il Dr. __________ ha comunicato quanto segue:
" Con il presente certifico che la summenzionata mia
paziente soffre di:
Diminuzione condizioni generali e perdita completa di autonomia su
Sordità completa per esiti da probabile meningite da tifo
Ipertensione arteriosa grave, attualmente compensata con terapia
medicamentosa, con
Cardiopatia ischemico ipertensiva
Probabile stato da pregresso infarto miocardio latero apicale di data
indeterminata
Scadimento intellettuale nell'ambito di probabile incipiente demenza
senile.
Per tutte queste ragioni la Signora RI 1 non è in grado di badare a se
stessa e deve essere costantemente sorvegliata ed assistita dai famigliari, in
particolare figlio e nuora." (Doc. VIIIbis)
A
prescindere dal fatto che secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui essa è stata resa – ossia il 7 dicembre
2004 - e che i
fatti accaduti posteriormente modificanti questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo provvedimento ( DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366
consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), la nuova
documentazione medica non è rilevante ai fini dell’esito della presente
fattispecie. Come rettamente rilevato dal Dr. __________ nella nota 9 agosto
2005 (cfr. doc. X bis), il rapporto trasmesso dal Dr. __________ al TCA non
apporta nuovi elementi di giudizio. Il Dr. __________
ha infatti espresso le seguenti osservazioni:
" In data 17.05.04 giunge la richiesta di AGI - AVS
per l'assicurata citata in ingresso. Sono segnalate le funzioni per le quali
sarebbe necessario un aiuto (vestirsi/svestirsi, alimentazione, igiene
Considerandi
personale, spostarsi fuori casa e contatti con l'ambiente, sorveglianza
personale).
Il medico curante, Dr. __________, pone le diagnosi di
- lieve demenza
- ipertensione arteriosa compensata.
Specifica che a suo avviso "si tratta di persona anziana nella
norma per l'età e per le proprie radici culturali. Sorda".
Segue il rapporto stilato dall'assistente sociale nel quale sono
descritte le singole funzioni, l'aiuto necessario e le spiegazioni del caso.
In fase di ricorso viene prodotto un certificato del curante, del
15.07
, con il quale si attestano le diagnosi:
- sordità completa per esiti di probabile meningite da tifo
- ipertensione grave, attualmente
compensata con terapia medicamentosa, con
- cardiopatia ischemico ipertensiva
- probabile stato da pregresso
infarto miocardio latero-apicale di data indeterminata
- scadimento intellettuale di probabile incipiente demenza
senile.
Attesta che "per queste ragioni la signora RI 1 non è in grado di
badare a se stessa e deve essere sorvegliata ed assistita dai familiari, in
particolare figlio e nuora.
In tale documento sono specificate, in modo più dettagliato, le
diagnosi riguardanti l'apparato cardiocircolatorio, il quale necessita di
terapia e di controlli, ma che non pone limiti funzionali per i cosiddetti
"atti ordinari" della vita.
Possono dunque essere limitativi i deficit determinati dalla sordità e
dall'incipiente demenza. Sono pure considerati, nel rapporto dell'assistente
sociale la rigidità "locomotoria" causata dall'età.
L'insieme dei limiti, descritti nel rapporto, fanno concludere con la
necessità di aiuto per
- igiene personale e
- per gli spostamenti e contatti con l'ambiente.
Per quanto certificato dal curante, le limitazioni costatate sono
plausibili e, al momento della certificazione, rispettivamente delle
constatazioni in loco, non si intravedono limiti ulteriori." (Doc. Xbis)
Al
fine di meglio chiarire la fattispecie, questo Tribunale ha invitato il Dr. __________
a fornire alcune precisazioni, rilevando che:
" Nella "Richiesta e questionario relativi a un
assegno per persone grandi invalide dell'AVS o dell'AI" del 6 maggio 2004,
Lei ha indicato quale diagnosi "paziente affetta da lieve grado di demenza
e una ipertensione arteriosa ben compensata con… ", precisando poi che
"si tratta di un'anziana a mio avviso nella norma per l'età e per le proprie
radici culturali. Sorda."
Nel rapporto "Esame di una richiesta di assegno per maggiorenni
grandi invalidi dell'AI o dell'AVS" del 5 ottobre 2004 l'assistente
sociale incaricato è giunto alla conclusione che la signora RI 1 dipende da
terzi per compiere due atti ordinari della vita, vale a dire lavarsi e
spostarsi, a partire dal mese di marzo 2003. L'assistente sociale ha poi
rilevato che l'assicurata "non necessita di una sorveglianza personale
continua."
Per il tramite della __________, rappresentante dell'assicurata,
questo Tribunale ha ricevuto il referto da Lei redatto in data 15 luglio 2005,
nel quale ha indicato che la signora RI 1 soffre di "diminuzione delle
condizioni generali e perdita completa di autonomia su sordità completa per
esiti da probabile meningite da tifo; ipertensione arteriosa grave, attualmente
compensata con terapia medicamentosa, con cardiopatia ischemico ipertensiva,
probabile stato da pregresso infarto miocardio latero apicale di data
indeterminata e scadimento intellettuale nell'ambito di probabile incipiente
demenza senile." Lei ha poi aggiunto "per tutte queste ragioni la
signora RI 1 non è in grado di badare a se stessa e deve essere costantemente
sorvegliata ed assistita dai familiari, in particolare figlio e nuora."
Dato che, almeno all'apparenza, il suo ultimo certificato 15 luglio
2005, pur elencando le medesime diagnosi, sembrerebbe indicare una situazione
più grave rispetto a quella da Lei indicata nella richiesta di assegno per
persone grandi invalide dell'AVS o dell'AI del 6 maggio 2004 e risultante dal
rapporto d'esame della richiesta di assegno per maggiorenni grandi invalidi
dell'AI o dell'AVS del 5 ottobre 2004 dell'assistente sociale, La invitiamo, se
possibile entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della presente, a precisare:
- i motivi per i quali ritiene che la
signora RI 1 non è in grado di badare a se stessa e deve essere costantemente
sorvegliata ed assistita dai familiari, in particolare figlio e nuora
- se rispetto a quanto da Lei indicato
nella richiesta di assegno per persone grandi invalide dell'AVS o dell'AI del 6
maggio 2004 vi è stato un peggioramento delle condizioni di salute della
signora RI 1 e, nell'affermativa, a partire da quando.” (Doc. XII)
Con scritto datato 19
ottobre 2005 il Dr. __________ ha fornito le seguenti risposte:
" Scusandomi per il ritardo dovuto alla grande massa
di attività burocratica che purtroppo affligge sempre più anche il mio lavoro,
rispondo volentieri alle vostre domande.
Prendo atto della discrepanza fra i miei due scritti del 2004 e del
2005.
e scrivo questa rettifica che dovrebbe contribuire a comprendere la reale
situazione della paziente.
Non ritornerò sulle diagnosi da me elencate che si ripetono uguali su
entrambi i certificati.
Da quando conosco la paziente non ho in effetti potuto osservare
peggioramenti di sorta dello stato clinico e mentale. Unica differenza: è
stata applicata una efficace terapia antiipertensiva che ha riportato i valori pressori
entro limiti fisiologici rispetto a quelli dello scorso anno, senza
trattamento, molto elevati.
Sorda dall'età giovanile per la probabile conseguenza di una meningite
da tifo legge le parole sulle labbra dell'interlocutore. Non posso escludere
che la stessa meningite possa essere responsabile di un ritardo intellettuale,
o di una demenza (eventualmente anche inquadrabile, d'altra parte, in una
demenza senile, o in una encefalopatia secondaria all'ipertensione arteriosa).
Completamente sradicata culturalmente (proviene da una primitiva
realtà contadina) vive nel suo mondo ermetico, anche all'interno della propria
famiglia, che pure non cerca particolari contatti con la realtà ticinese che la
circonda.
È ben inserita nel nucleo familiare, accettata in modo naturale con i
propri handicap da parte del figlio e della nuora, proprio perchè anch'essi
provengono da quella realtà dove è normale e del tutto naturale che l'anziano
venga completamente e senza discutere preso a carico dalla famiglia, ed
assistito dai parenti stretti in tutti i suoi bisogni.
All'interno di questo microcosmo familiare la paziente possiede una
propria autonomia, esegue addirittura alcune faccende domestiche (l'ho curata
per un eczema da detersivo alle mani) i familiari la controllano, ma non è
vero che deve essere assistita costantemente in tutto e per tutto come è il
caso per un grande invalido. È in grado di svolgere autonomamente le
attività di base, ma viene controllata per quanto attiene al lavarsi ed aiutata
negli spostamenti al di fuori del domicilio come è normale per un'anziana
disadattata socio culturalmente, sradicata dalla propria realtà, con l'handicap
della lingua e soprattutto quello della sordità, che la paziente tenta di
compensare e camuffare con delle stereotipie manierate.
Questa situazione non è senz'altro apparsa ieri, ed a mio avviso era
già presente, invariata, prima della venuta in Svizzera della paziente."
(Doc. XV)
Invitati a presentare
osservazioni in merito, il rappresentante dell’assicurata con scritto 25
ottobre 2005 ha chiesto:
" Tenuto conto della evidente discrasia posta in
essere dal Dottor __________, medico curante dell’istante, chiediamo a codesto
di volerci autorizzare a chiedere un parere peritale a un medico neutro
specializzato nella disciplina geriatrica.” (Doc. XVII)
mentre
l’amministrazione, con scritto 27 ottobre 2005, ha rilevato quanto segue:
" La scrivente Cassa ha preso atto sia dello scritto
13.9.2005
di codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr.
doc. XII incarto TCA) sia della lettera 19 ottobre 2005 del Dr. __________ di __________
(cfr. doc. XV incarto TCA).
Nel proprio scritto di data 19 ottobre 2005 il Dr. __________ ha
affermato che: “[...] Non ritornerò sulle diagnosi da me elencate che si
ripetono uguali su entrambi i certificati. Da quando conosco la paziente non ho
in effetti potuto osservare peggioramenti di sorta dello stato clinico e
mentale [...]”.
E ancora “[...] All'interno di questo microcosmo familiare la paziente
possiede una propria autonomia, esegue addirittura alcune faccende domestiche
(l'ho curata per un eczema da detersivo alle mani), i familiari la controllano,
ma non è vero che deve essere assistita costantemente in tutto e per tutto come
è il caso per un grande invalido [...]”.
Visto quanto precede, si ritiene quindi di dover insistere nel
richiedere la reiezione del ricorso.” (Doc. XVIII)
Nonostante la
documentazione medica agli atti, il nuovo patrocinatore della ricorrente -
intervenuto in seguito alla scomparsa del precedente rappresentante legale
della signora RI 1 – ha ritenuto opportuno sottoporre la sua assistita ad
un’ulteriore visita specialistica presso il Dr. Med. __________ __________, FMH
in medicina interna e geriatria.
Al fine di valutare la
prestazione cognitivo-funzionale dell’assicurata, lo specialista ha
ospedalizzato la signora RI 1 presso il reparto di geriatria della __________
dall’11 gennaio 2006 al 19 gennaio 2006. Nel rapporto medico 25 gennaio 2006 il
Dr. __________, posta la diagnosi di diminuita prestazione cognitivo-funzionale
in un contesto di sordità dall’infanzia, possibile/probabile ritardo mentale
secondario al difetto uditivo, discreta indipendenza per le ADL e ipertensione
arteriosa trattata, dopo aver elencato i motivi del ricovero e gli esami
realizzati durante la degenza, ha rilevato:
" (...)
In questo contesto di sordità e di scarsa conoscenza perfino della
lingua madre, è impossibile eseguire dei test neuro-psichici secondo la prassi
abituale. Poiché il motivo del ricovero era valutare l'eventuale sussistenza di
elementi per ottenere un assegno grande invalido, abbiamo deciso di osservare
la paziente durante le attività della vita quotidiana. La signora RI 1 è
risultata tranquilla, molto socievole, collaborante e sostanzialmente
indipendente per la propria igiene, l'alimentazione, la minzione, la
defecazione, l'uso dei servizi igienici. Ha anche collaborato con il personale
paramedico facendo ogni mattina il proprio letto. Non ha manifesto disturbi del
comportamento né particolari sintomi di pertinenza psichiatrica. Pur non
allontanandosi troppo dalla propria stanza non si è mai persa in reparto.
Nell'impossibilità di eseguire un esame audiometrico, abbiamo
praticato dei potenziali evocati uditivi che sono risultati patologici a
confermare la gravità del difetto uditivo.
Sulla base dell'anamnesi fornitaci dal figlio e di quanto da noi
osservato durante la degenza, siamo giunti alle conclusioni seguenti:
1) non vi sono elementi oggettivi per
pensare che la signora RI 1 abbia sviluppato una demenza nel corso degli ultimi
anni;
2) la
sua prestazione cognitivo-funzionale globale non è tanto ridotta da farla
rientrare nei criteri ufficiali per un assegno grande invalido.
Terapia alla dimissione
Colazione
Pranzo
Cena
Notte
Osservazione
Cosaar Plus cp
1.
0.
0.
Adalat CR 30 mg
1.
0.
0.
Procedere
Ritorno a domicilio. Dal punto di vista pratico consigliamo di
valutare la frequentazione bisettimanale del centro diurno della __________ di __________.
La paziente si è dimostrata, durante la degenza, molto socievole e tale
frequentazione le permetterebbe di essere maggiormente stimolata e,
contemporaneamente, darebbe dei momenti di maggiore libertà alla nuora.
(…)." (Doc. XXVII)
A fronte di tale
valutazione medica, la Cassa
con scritto 3 febbraio 2006 ha
insistito nel chiedere la reiezione del ricorso (cfr. doc. XXX), mentre il
rappresentante dell’assicurata con scritto datato 10 febbraio 2006 ha sottolineato che la sua assistita
presenta una situazione tale da dover essere costantemente sorvegliata da parte
del figlio e della nuora al fine di evitare pericoli a se stessa e danni
all’abitazione, rilevando che in un contesto protetto come quello di una
clinica non si possono evidenziare tali situazioni (cfr. doc. XXXII).
9.
Da
quanto precede, questo TCA non può che concludere che dalla documentazione
medica trasmessa dal Dr. __________ non si possano dedurre ulteriori
limitazioni rispetto a quelle già apprezzate in sede di decisione che possano
giustificare il riconoscimento di un grado di grande invalidità. L’assicurata, che presenta sordità,
ipertensione arteriosa compensata con terapia medicamentosa, cardiopatia ischemico
ipertensiva, probabile stato da pregresso infarto miocardio latero-apicale di
data indeterminata e scadimento intellettuale di probabile incipiente demenza
senile, è in grado, come rilevato dal Dr. __________, di svolgere autonomamente
le attività di base, mentre necessita di controllo per quanto attiene al
lavarsi e deve essere aiutata negli spostamenti fuori dal proprio domicilio
(cfr. doc. XV). Il medico ha inoltre precisato, rispondendo ad un’esplicita
domanda del TCA (cfr. doc. XII), che l’assicurata non deve essere
assistita costantemente in tutto e per tutto come è il caso per un grande
invalido (cfr. doc. XV). Tale conclusione del Dr. __________ è poi stata
confermata dal Dr. __________, che a seguito del ricovero dell’assicurata
presso la __________, ha potuto osservare che l’assicurata “è risultata
tranquilla, molto socievole, collaborante e sostanzialmente indipendente per la
propria igiene, l’alimentazione, la minzione, la defecazione, l’uso dei servizi
igienici”, giungendo alla conclusione che “non vi sono elementi
oggettivi per pensare che la signora RI 1 abbia sviluppato una demenza nel
corso degli ultimi anni” e che “la sua prestazione cognitivo-funzionale
globale non è tanto ridotta da farla rientrare nei criteri ufficiali per un
assegno grande invalido” (cfr. doc. XXVII).
10.
In conclusione, sulla base dell’inchiesta 5 ottobre 2004, cui va
dato pieno valore probatorio (cfr. consid. 8.), ritenuto che perlomeno fino al
momento della decisione contestata l’assicurata necessita di regolare aiuto di
terzi per lavarsi e spostarsi, ma senza necessità di una sorveglianza personale
permanente, l’amministrazione rettamente non ha erogato un assegno per grandi
invalidi.
Pertanto,
visti i considerandi precedenti, il ricorso deve essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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