30.2005.201
Svolta a sinistra e scontro frontale con motoleggera; colpa altrui ininfluente.
9 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.201
Data decisione, Autorità:
09.11.2005, PRPEN
Titolo:
Svolta a sinistra e scontro frontale con motoleggera; colpa altrui ininfluente.
INCROCIO E SORPASSO
PRECEDENZA
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 36 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 14 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2005.201/AMM
14594/401
Bellinzona
9
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 giugno 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
14594/401 del 27 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni dell’8 luglio
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 27
maggio 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere
eseguito una manovra di svolta a sinistra con la propria vettura – il 16 marzo
2005 verso le ore 17.15, su via San Gottardo nell’abitato di Vezia – “senza
concedere la precedenza ad una motoleggera sopraggiungente in senso inverso,
collidendo conseguentemente con la stessa”;
Considerandi
che in applicazione della
pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e spese in ragione di fr. 70.–;
che RI 1 è insorta contro tale
decisione con un ricorso del 5 giugno 2005, nel quale chiede in definitiva di
tenere conto della corresponsabilità dell’altro protagonista del sinistro;
che nelle osservazioni dell’8
luglio 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto alla multata – in applicazione degli art. 34
cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 n. 1 LCS e 14 cpv. 1 ONC – di
avere eseguito una manovra di
svolta a sinistra con la propria vettura – il 16 marzo 2005 verso le ore 17.15,
su via San Gottardo nell’abitato di Vezia – “senza concedere la precedenza
ad una motoleggera sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente
con la stessa”;
che la ricorrente non nega le
proprie colpe nel sinistro (“non discuto il principio di essere stat[a]
d’ostacolo e di aver forse sottovalutato la velocità dell’altro veicolo”),
ma sottolinea la corresponsabilità dell’altro protagonista per avere a suo
parere circolato a una velocità eccessiva; rifiuta pertanto di “assumer[si]
l’intera responsabilità come per altro sta cercando di fare l’assicurazione”
(ricorso, ultimo paragrafo);
che non giova tuttavia
all’insorgente prevalersi di possibili colpe del conducente della motoleggera,
ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie
azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non
discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni
imputabile a propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a);
che non spetta quindi al
giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più persone implicate in
un sinistro: tale compito incombe semmai al giudice civile eventualmente
incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive
assicurazioni;
che l’eventuale corresponsabilità
del centauro non esimeva pertanto la ricorrente, comunque sia, dall'obbligo di
rispettare le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata, né
può costituire – da sé sola – un motivo di riconsiderazione della multa;
che la sanzione inflitta, in
definitiva, è senz’altro proporzionata all’entità dell'infrazione commessa dalla
ricorrente ed è rettamente commisurata al suo grado di colpa, alle circostanze
del caso specifico e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso deve perciò
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr)
contenute in soli fr. 100.– per tenere conto della natura particolare
dell’impugnativa;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 e
90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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