Lexipedia

Decisione

30.2005.201

Svolta a sinistra e scontro frontale con motoleggera; colpa altrui ininfluente.

9 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.201

Data decisione, Autorità:

09.11.2005, PRPEN

Titolo:

Svolta a sinistra e scontro frontale con motoleggera; colpa altrui ininfluente.

INCROCIO E SORPASSO

PRECEDENZA

art. 34 cpv. 3 LCSTR

art. 36 cpv. 3 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 14 cpv. 1 ONCS

Incarto

n.

30.2005.201/AMM

14594/401

Bellinzona

9

novembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 giugno 2005

presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

14594/401 del 27 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,

Camorino,

viste le osservazioni dell’8 luglio

2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 27

maggio 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere

eseguito una manovra di svolta a sinistra con la propria vettura – il 16 marzo

2005 verso le ore 17.15, su via San Gottardo nell’abitato di Vezia – “senza

concedere la precedenza ad una motoleggera sopraggiungente in senso inverso,

collidendo conseguentemente con la stessa”;

Considerandi

che in applicazione della

pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e spese in ragione di fr. 70.–;

che RI 1 è insorta contro tale

decisione con un ricorso del 5 giugno 2005, nel quale chiede in definitiva di

tenere conto della corresponsabilità dell’altro protagonista del sinistro;

che nelle osservazioni dell’8

luglio 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di

confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della

circolazione rimprovera come detto alla multata – in applicazione degli art. 34

cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 n. 1 LCS e 14 cpv. 1 ONC – di

avere eseguito una manovra di

svolta a sinistra con la propria vettura – il 16 marzo 2005 verso le ore 17.15,

su via San Gottardo nell’abitato di Vezia – “senza concedere la precedenza

ad una motoleggera sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente

con la stessa”;

che la ricorrente non nega le

proprie colpe nel sinistro (“non discuto il principio di essere stat[a]

d’ostacolo e di aver forse sottovalutato la velocità dell’altro veicolo”),

ma sottolinea la corresponsabilità dell’altro protagonista per avere a suo

parere circolato a una velocità eccessiva; rifiuta pertanto di “assumer[si]

l’intera responsabilità come per altro sta cercando di fare l’assicurazione”

(ricorso, ultimo paragrafo);

che non giova tuttavia

all’insorgente prevalersi di possibili colpe del conducente della motoleggera,

ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie

azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non

discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni

imputabile a pro­pria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a);

che non spetta quindi al

giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più persone implicate in

un sinistro: tale compito incombe semmai al giudice civile eventualmente

incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive

assicurazioni;

che l’eventuale corresponsabilità

del centauro non esimeva pertanto la ricorrente, comunque sia, dall'obbligo di

rispettare le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata, né

può costituire – da sé sola – un motivo di riconsiderazione della multa;

che la sanzione inflitta, in

definitiva, è senz’altro proporzionata all’entità dell'infrazione commessa dalla

ricorrente ed è rettamente commisurata al suo grado di colpa, alle circostanze

del caso specifico e contenuta nei limiti di legge;

che il ricorso deve perciò

essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr)

contenute in soli fr. 100.– per tenere conto della natura particolare

dell’impugnativa;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 e

90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr.

50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster