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Decisione

30.2005.202

ricorso irricevibile poiché tardivo

21 giugno 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

14 giugno 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 13 maggio 2005 con

cui la Sezione della circolazione le

ha inflitto una multa di fr. 120.-, oltra alla tassa di giustizia di fr. 40.- e

alle spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il veicolo __________ su un posto

di parcheggio riservato agli invalidi.

B. Si

rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il 20

maggio 2005; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la

presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è

scaduto il 6 giugno 2005.

Pertanto

il ricorso inoltrato il 14 giugno 2005 è tardivo e deve essere dichiarato

irricevibile.

C. Vista

Considerandi

la particolarità del caso, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e

spese per il presente giudizio.

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara

e

pronuncia: 1. Il

ricorso 14 giugno 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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