30.2005.204
Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli.
17 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.204
Data decisione, Autorità:
17.11.2005, PRPEN
Titolo:
Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli.
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
art. 19 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2005.204/AMM
16710/407
Bellinzona
17
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 20 giugno 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
16710/407 del 17 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 7 luglio
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 17
giugno 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere
“illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________,
di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace”; fattispecie constatata a Mendrisio, sul fondo
n. __________ presso il centro commerciale __________, verso le ore 15.30 del
10 aprile 2005;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 50.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese in ragione di fr. 10.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 20 giugno 2005 nel quale postula in sostanza l'annullamento
della multa;
che nelle osservazioni del 7
luglio 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC,
l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata
di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta
un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1);
che il giudice, se sono resi
verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza
l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare
illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai
contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del
divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine
perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per
iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC);
che la Sezione della circolazione
rimprovera come detto al multato – in applicazione delle norme appena citate –
di avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________,
di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace” (decisione impugnata, con riferimento al
rapporto di querela 11 aprile 2005 da cui risulta che lo stazionamento
del veicolo è avvenuto sul fondo n. __________ di Mendrisio, verso le ore 15.30
del 10 aprile 2005);
che il ricorrente non nega di
per sé i fatti denunciati, ma si duole in sostanza di essersi limitato a
caricare e scaricare merce nell’esercizio della propria attività, soggiungendo
che “i posteggi messi a disposizione dal centro commerciale per carico e
scarico sono sempre occupati ...”;
che in una lettera del 29
aprile 2005, il querelante – chiamato a esprimersi su un’analoga censura
addotta dal multato nelle osservazioni del 25 aprile 2005 – si è così espresso:
“[...]
Fatti
Il Signor e la Signora __________ posteggiano quasi giornalmente davanti alle
nostre rampe di carico e scarico creando così diversi problemi alle ditte che
devono scaricare la merce.
Inoltre
il Sig. __________ sa benissimo che abbiamo un posteggio dei 30 minuti
attaccato alle rampe dove si può lasciare il proprio veicolo durante il carico
e lo scarico della merce”;
che quand’anche il veicolo del
Considerandi
multato fosse stato d’intralcio alla circolazione, nemmeno il querelante revoca
in dubbio, a ben vedere, che l’interessato non abbia fatto uso del fondo a
scopo di posteggio, ma solo per il carico e lo scarico di merce (cfr. anche,
sulla nozione, l’art. 19 cpv. 1 ONC);
che invano si cercherebbe
altresì nel fascicolo processuale qualsivoglia elemento atto a stabilire la
durata dello stazionamento del veicolo;
che difettando in definitiva i
requisiti posti dagli art. 375bis e 375ter CPC, s’impone di accogliere il
ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di
oneri processuali;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né
spese.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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