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Decisione

30.2005.204

Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli.

17 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

Il Signor e la Signora __________ posteggiano quasi giornalmente davanti alle

nostre rampe di carico e scarico creando così diversi problemi alle ditte che

devono scaricare la merce.

Inoltre

il Sig. __________ sa benissimo che abbiamo un posteggio dei 30 minuti

attaccato alle rampe dove si può lasciare il proprio veicolo durante il carico

e lo scarico della merce”;

che quand’anche il veicolo del

Considerandi

multato fosse stato d’intralcio alla circolazione, nemmeno il querelante revoca

in dubbio, a ben vedere, che l’interessato non abbia fatto uso del fondo a

scopo di posteggio, ma solo per il carico e lo scarico di merce (cfr. anche,

sulla nozione, l’art. 19 cpv. 1 ONC);

che invano si cercherebbe

altresì nel fascicolo processuale qualsivoglia elemento atto a stabilire la

durata dello stazionamento del veicolo;

che difettando in definitiva i

requisiti posti dagli art. 375bis e 375ter CPC, s’impone di accogliere il

ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di

oneri processuali;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1

segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né

spese.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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