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Decisione

30.2005.205

Posteggio fuori dai posti delimitati.

17 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.205

Data decisione, Autorità:

17.11.2005, PRPEN

Titolo:

Posteggio fuori dai posti delimitati.

PARCHEGGIO

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 79 cpv. 1 OSSTR

Incarto

n.

30.2005.205/AMM

15921/402

Bellinzona

17

novembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 giugno 2005

presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

15921/402 del 10 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,

Camorino,

viste le osservazioni del 7 luglio

2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 10

giugno 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di

avere posteggiato il veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati, fra le

Considerandi

23.30

del 29 e l’1.10 del 30 aprile 2005, in via Cantonale a Colla;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.–, senza addebitargli

oneri processuali;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 15 giugno 2005, nel quale chiede in sostanza

l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 7

luglio 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e

di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima

frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere

parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta

frase OSS);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1

LCS);

che per l'inosservanza di cui

sopra, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS

741.

) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr.

40.

– (infrazione n. 252 lett. a);

che la Sezione della

circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di

avere posteggiato il proprio veicolo – in via Cantonale a Colla – "fuori

dai posti delimitati";

che per dottrina e

giurisprudenza, la violazione dell'art. 79 cpv. 1 quarta frase OSS presuppone

l'esistenza di posti di parcheggio a una distanza non superiore alla lunghezza

di 5-6 automobili e, ad ogni modo, non oltre eventuali intersezioni (cfr. per

tutti Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ª

edizione, n. 2 ad art. 79 OSS);

che in concreto, dal fascicolo

processuale non è possibile desumere l’esi­stenza di stalli entro siffatti

limiti, non bastando al riguardo la generica indicazione “parcheggio fuori

dei posti delimitati a meno di 30 metri” di cui al rapporto di denuncia;

che in tali evenienze, non

ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare al ricorrente l'infrazione rimproveratagli,

s’impone in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al

prelievo di oneri processuali;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1

LCS e 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né

spese.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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