30.2005.205
Posteggio fuori dai posti delimitati.
17 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.205
Data decisione, Autorità:
17.11.2005, PRPEN
Titolo:
Posteggio fuori dai posti delimitati.
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 79 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2005.205/AMM
15921/402
Bellinzona
17
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 giugno 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
15921/402 del 10 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 7 luglio
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 10
giugno 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di
avere posteggiato il veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati, fra le
Considerandi
23.30
del 29 e l’1.10 del 30 aprile 2005, in via Cantonale a Colla;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.–, senza addebitargli
oneri processuali;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 15 giugno 2005, nel quale chiede in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 7
luglio 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere
parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta
frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che per l'inosservanza di cui
sopra, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS
741.
) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr.
40.
– (infrazione n. 252 lett. a);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di
avere posteggiato il proprio veicolo – in via Cantonale a Colla – "fuori
dai posti delimitati";
che per dottrina e
giurisprudenza, la violazione dell'art. 79 cpv. 1 quarta frase OSS presuppone
l'esistenza di posti di parcheggio a una distanza non superiore alla lunghezza
di 5-6 automobili e, ad ogni modo, non oltre eventuali intersezioni (cfr. per
tutti Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ª
edizione, n. 2 ad art. 79 OSS);
che in concreto, dal fascicolo
processuale non è possibile desumere l’esistenza di stalli entro siffatti
limiti, non bastando al riguardo la generica indicazione “parcheggio fuori
dei posti delimitati a meno di 30 metri” di cui al rapporto di denuncia;
che in tali evenienze, non
ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare al ricorrente l'infrazione rimproveratagli,
s’impone in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al
prelievo di oneri processuali;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1
LCS e 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né
spese.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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