30.2005.209
Svolta a sinistra oltrepassando la linea di sicurezza; stato di necessità.
18 novembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.209
Data decisione, Autorità:
18.11.2005, PRPEN
Titolo:
Svolta a sinistra oltrepassando la linea di sicurezza; stato di necessità.
CAMBIAMENTO DI DIREZIONE
SEGNALE O DEMARCAZIONE
STATO DI NECESSITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 73 cpv. 6 let. a OSSTR
Incarto
n.
30.2005.209/AMM
16572/406
Bellinzona
18
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 giugno 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
16572/406 del 17 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 13 luglio
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 17
giugno 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere
effettuato alla guida della vettura TI __________ – il 3 maggio 2005 verso le
ore 10.10, all’altezza della Posta di Cadenazzo – “una manovra di svolta a
sinistra oltrepassando la linea di sicurezza”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 200.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese in ragione di fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 21 giugno 2005, nel quale postula l'annullamento
della multa;
che nelle osservazioni del 13
luglio 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che sulle prove offerte
dall'insorgente, non è il caso di procedere all’audizione della moglie del
multato e di __________, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per
Fatti
i motivi esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; è vietato ai veicoli oltrepassare o passare sopra le linee di
sicurezza (art. 73 cpv. 6 lett. a OSS), rispetto alle quali essi devono sempre
circolare a destra (art. 34 cpv. 2 LCS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto al multato, in applicazione delle norme appena
citate, di avere effettuato a bordo della vettura TI __________ “una
manovra di svolta a sinistra oltrepassando la linea di sicurezza”;
che l'insorgente non nega di
per sé l’accaduto, ma fa valere di essersi trovato “in una situazione di
emergenza. Mia figlia (di 18 mesi) stava vomitando e non potevo certo rischiare
che soffocasse nel suo vomito. Chiunque, oso sperare, in un momento simile
avrebbe agito allo stesso modo” (ricorso, a metà);
che in un rapporto del 21
maggio 2005, l’agente denunciante – chiamato ad esprimersi sulla medesima
doglianza addotta dal multato in una lettera del 12 maggio 2005 – si è così
espresso:
“– l’infrazione
era constatata mentre mi trovavo fermo, su di un veicolo di servizio, sul
piazzale delle FFS (cargo domicilio) a Cadenazzo, posto sul lato destro della
strada cantonale, rispetto alla direzione di marcia del __________, vis a vis
all’ufficio postale. Mi trovavo in quel punto a seguito di un servizio
predisposto in quel momento, con un blocco di Polizia predisposto poco più a
sud verso la Fela.
– Il
__________, con l’intento di raggiungere i parcheggi posti sulla sua sinistra,
si arrestava a ridosso della linea di sicurezza, in attesa di poter attraversare
la carreggiata. In questa fase, suscitava l’ira dei conducenti che lo
Considerandi
seguivano, i quali azionavano più volte l’avvisatore acustico. Al momento in
cui un conducente, circolante in senso inverso, si fermava per lasciarlo
transitare, il __________ accedeva ai parcheggi menzionati.
– In
assoluto non corrisponde al vero che il veicolo si sia fermato o vi siano stati
movimenti di ‘soccorso’ fra gli occupanti del veicolo. In effetti, dopo una
breve manovra, la vettura ripartiva in direzione nord.
– [...]”;
che nelle proprie osservazioni
del 26 maggio 2005 al predetto rapporto di polizia, l’interessato ha ribadito
quanto segue:
“Come
ho già ammesso nella mia precedente lettera, confermo di aver commesso
l’infrazione da voi descritta.
Ripeto
che mi sono trovato costretto a fare quella manovra in quanto mia figlia di 18
mesi stava vomitando e, siccome era in posizione semisdraiata, mi sono fermato
per evitare che si soffocasse. Se il vostro funzionario fosse stato attento, si
sarebbe accorto che mia moglie, seduta da parte a me, si divincolava per
aiutare la baby-sitter a mettere in posizione da seduta mia figlia e a pulire
il vomito. Dopodiché sono ripartito in direzione nord per poi, alla prima
rotonda, che si trova proprio lì alla posta di Cadenazzo, riprendere la direzione
di sud per andare a casa, e trovo davvero strano che questo il vostro
funzionario non lo abbia visto. So che non potevo fare quella manovra di cui mi
denunciate, altrimenti anche quando sono ripartito avrei tagliato la linea di
sicurezza [...]”;
che in concreto, raffrontando
le dichiarazioni del multato con quelle dell’agente denunciante, questo giudice
ritiene di non potere escludere oltre ogni ragionevole dubbio la veridicità
della versione addotta dal primo; del resto la stessa Sezione della
circolazione ha creduto al multato, tenendo “in debita considerazione le
osservazioni del 12.5. e 26.5.2005”;
che ciò posto, risulta tutto
sommato plausibile l’esistenza di uno stato di necessità a norma dell’art. 34
n. 2 CP;
che l’evocato rapporto di
polizia consente per altro verso di escludere qualsivoglia messa in pericolo
della circolazione, giacché il multato è svoltato a sinistra solo dopo che un
veicolo proveniente in senso inverso si era “ferma[to] per lasciarlo
transitare”;
che in tali evenienze, si
giustifica in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere
al prelievo di oneri processuali;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 34 n. 2 CP; 3, 27 cpv.
1, 34 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né
spese.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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