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Decisione

30.2005.209

Svolta a sinistra oltrepassando la linea di sicurezza; stato di necessità.

18 novembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi esposti in appresso;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima

frase LCS, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali; è vietato ai veicoli oltrepassare o passare sopra le linee di

sicurezza (art. 73 cpv. 6 lett. a OSS), rispetto alle quali essi devono sempre

circolare a destra (art. 34 cpv. 2 LCS);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1

LCS);

che la Sezione della

circolazione rimprovera come detto al multato, in applicazione delle norme appena

citate, di avere effettuato a bordo della vettura TI __________ “una

manovra di svolta a sinistra oltrepassando la linea di sicurezza”;

che l'insorgente non nega di

per sé l’accaduto, ma fa valere di essersi trovato “in una situazione di

emergenza. Mia figlia (di 18 mesi) stava vomitando e non potevo certo rischiare

che soffocasse nel suo vomito. Chiunque, oso sperare, in un momento simile

avrebbe agito allo stesso modo” (ricorso, a metà);

che in un rapporto del 21

maggio 2005, l’agente denunciante – chiamato ad esprimersi sulla medesima

doglianza addotta dal multato in una lettera del 12 maggio 2005 – si è così

espresso:

“– l’infrazione

era constatata mentre mi trovavo fermo, su di un veicolo di servizio, sul

piazzale delle FFS (cargo domicilio) a Cadenazzo, posto sul lato destro della

strada cantonale, rispetto alla direzione di marcia del __________, vis a vis

all’ufficio postale. Mi trovavo in quel punto a seguito di un servizio

predisposto in quel momento, con un blocco di Polizia predisposto poco più a

sud verso la Fela.

– Il

__________, con l’intento di raggiungere i parcheggi posti sulla sua sinistra,

si arrestava a ridosso della linea di sicurezza, in attesa di poter attraversare

la carreggiata. In questa fase, suscitava l’ira dei conducenti che lo

Considerandi

seguivano, i quali azionavano più volte l’avvisatore acustico. Al momento in

cui un conducente, circolante in senso inverso, si fermava per lasciarlo

transitare, il __________ accedeva ai parcheggi menzionati.

– In

assoluto non corrisponde al vero che il veicolo si sia fermato o vi siano stati

movimenti di ‘soccorso’ fra gli occupanti del veicolo. In effetti, dopo una

breve manovra, la vettura ripartiva in direzione nord.

– [...]”;

che nelle proprie osservazioni

del 26 maggio 2005 al predetto rapporto di polizia, l’interessato ha ribadito

quanto segue:

“Come

ho già ammesso nella mia precedente lettera, confermo di aver commesso

l’infrazione da voi descritta.

Ripeto

che mi sono trovato costretto a fare quella manovra in quanto mia figlia di 18

mesi stava vomitando e, siccome era in posizione semisdraiata, mi sono fermato

per evitare che si soffocasse. Se il vostro funzionario fosse stato attento, si

sarebbe accorto che mia moglie, seduta da parte a me, si divincolava per

aiutare la baby-sitter a mettere in posizione da seduta mia figlia e a pulire

il vomito. Dopodiché sono ripartito in direzione nord per poi, alla prima

rotonda, che si trova proprio lì alla posta di Cadenazzo, riprendere la direzione

di sud per andare a casa, e trovo davvero strano che questo il vostro

funzionario non lo abbia visto. So che non potevo fare quella manovra di cui mi

denunciate, altrimenti anche quando sono ripartito avrei tagliato la linea di

sicurezza [...]”;

che in concreto, raffrontando

le dichiarazioni del multato con quelle dell’agente denunciante, questo giudice

ritiene di non potere escludere oltre ogni ragionevole dubbio la veridicità

della versione addotta dal primo; del resto la stessa Sezione della

circolazione ha creduto al multato, tenendo “in debita considerazione le

osservazioni del 12.5. e 26.5.2005”;

che ciò posto, risulta tutto

sommato plausibile l’esistenza di uno stato di necessità a norma dell’art. 34

n. 2 CP;

che l’evocato rapporto di

polizia consente per altro verso di escludere qualsivoglia messa in pericolo

della circolazione, giacché il multato è svoltato a sinistra solo dopo che un

veicolo proveniente in senso inverso si era “ferma[to] per lasciarlo

transitare”;

che in tali evenienze, si

giustifica in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere

al prelievo di oneri processuali;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 34 n. 2 CP; 3, 27 cpv.

1, 34 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né

spese.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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