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Decisione

30.2005.211

Impiego telefonino durante la guida.

18 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i pedoni...che di tanto in tanto incrocio sulla carreggiata, non sulle

pedonali, col telefonino in mano appoggiato all’orecchio” (osservazioni del

7 giugno 2005, cui il ricorso rinvia);

che l’insorgente pone inoltre

il quesito di sapere “se il solo ‘vedere’ sia sufficiente [per] una

multa di ben Chf. 100.– senza una prova inconfutabile” (loc. cit.; v. anche

ricorso, in fine);

che come osserva a giusto

titolo l’interessato, le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di

una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni

dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle

dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza

della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal

multato;

che contrariamente a quanto

indicato nella decisione impugnata, le dichiarazioni di polizia non sono

affatto dettagliate, giacché l’agente denunciante si è limitato in sostanza a

Considerandi

confermare “di aver constatato l’infrazione durante il normale servizio di

pattuglia, al momento in cui incrociavamo la vettura del __________”

(rapporto del 20 maggio 2005);

che in concreto non è dato

però di vedere – né l’interessato spiega – in che modo l'agente denunciante possa

ragionevolmente essersi sbagliato, o che motivo egli avesse per denunciare un

fatto a lui incerto o finanche per dichiarare circostanze inveritiere;

che in siffatte evenienze

questo giudice, dopo aver vagliato le versioni agli atti, non ritiene in

definitiva sussistere alcun elemento che induca a scostarsi dagli accertamenti

di polizia;

che a ragione la Sezione della

circolazione ha quindi inflitto all’interessato una multa di fr. 100.–, pari a

quella sancita dal predetto elenco allegato all’ordinan­za sulle multe

disciplinari, con i relativi oneri processuali;

che il ricorso – infondato –

deve perciò essere respinto;

che si giustifica nondimeno di

soprassedere al prelievo di oneri dell’odier­no giudizio, giacché il multato

può essere stato indotto a ricorrere dall’impreci­sa indicazione nella

decisione impugnata circa le “dettagliate” contro osservazioni dell’agente

denunciante;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1

LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né tasse né

spese dell’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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