30.2005.211
Impiego telefonino durante la guida.
18 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.211
Data decisione, Autorità:
18.11.2005, PRPEN
Titolo:
Impiego telefonino durante la guida.
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2005.211/AMM
17562/409
Bellinzona
18
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 giugno 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
17562/409 del 24 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 13 luglio
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 24
giugno 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere
circolato con il proprio veicolo – alle ore 10.46 dell’11 marzo 2005, in via
Selva a Massagno – “impiegando, durante la guida, un telefono senza
dispositivo ‘mani libere”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 100.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese in ragione di fr. 10.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 30 giugno 2005, nel quale postula in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 13
luglio 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 31 cpv. 1 LCS
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere
distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3
cpv. 1 ultima frase ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che per l'impiego durante la
guida di un telefono senza dispositivo "mani libere", l'elenco
allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina
una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 311);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di
avere impiegato durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere";
che il ricorrente fa valere
invece di avere “sempre accostato al momento di ricevere una telefonata
senza sapere che fosse obbligatorio il mani libere pena una multa. Questo
perché tengo molto alla mia e alla sicurezza degli altri automobilisti compresi
Fatti
i pedoni...che di tanto in tanto incrocio sulla carreggiata, non sulle
pedonali, col telefonino in mano appoggiato all’orecchio” (osservazioni del
7 giugno 2005, cui il ricorso rinvia);
che l’insorgente pone inoltre
il quesito di sapere “se il solo ‘vedere’ sia sufficiente [per] una
multa di ben Chf. 100.– senza una prova inconfutabile” (loc. cit.; v. anche
ricorso, in fine);
che come osserva a giusto
titolo l’interessato, le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di
una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni
dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle
dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza
della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal
multato;
che contrariamente a quanto
indicato nella decisione impugnata, le dichiarazioni di polizia non sono
affatto dettagliate, giacché l’agente denunciante si è limitato in sostanza a
Considerandi
confermare “di aver constatato l’infrazione durante il normale servizio di
pattuglia, al momento in cui incrociavamo la vettura del __________”
(rapporto del 20 maggio 2005);
che in concreto non è dato
però di vedere – né l’interessato spiega – in che modo l'agente denunciante possa
ragionevolmente essersi sbagliato, o che motivo egli avesse per denunciare un
fatto a lui incerto o finanche per dichiarare circostanze inveritiere;
che in siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver vagliato le versioni agli atti, non ritiene in
definitiva sussistere alcun elemento che induca a scostarsi dagli accertamenti
di polizia;
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto all’interessato una multa di fr. 100.–, pari a
quella sancita dal predetto elenco allegato all’ordinanza sulle multe
disciplinari, con i relativi oneri processuali;
che il ricorso – infondato –
deve perciò essere respinto;
che si giustifica nondimeno di
soprassedere al prelievo di oneri dell’odierno giudizio, giacché il multato
può essere stato indotto a ricorrere dall’imprecisa indicazione nella
decisione impugnata circa le “dettagliate” contro osservazioni dell’agente
denunciante;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né
spese dell’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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