30.2005.214
Sorpasso oltrepassando la linea di sicurezza; adeguamento multa in considerazione delle circostanze del caso specifico.
29 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.214
Data decisione, Autorità:
29.11.2005, PRPEN
Titolo:
Sorpasso oltrepassando la linea di sicurezza; adeguamento multa in considerazione delle circostanze del caso specifico.
INCROCIO E SORPASSO
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 73 cpv. 6 let. a OSSTR
Incarto
n.
30.2005.214/AMM
16548/403
Bellinzona
29
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 27 giugno 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
16548/403 del 17 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 22 luglio
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 17
giugno 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere
effettuato alla guida della vettura TI __________ – il 6 aprile 2005 verso le
ore 10.40, in via Carona a Lugano – “una manovra di sorpasso spostandosi a
sinistra della linea di sicurezza”;
che in applicazione della
pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e spese in ragione di fr. 20.–;
che RI 1 è insorta contro tale
decisione con un ricorso del 27 giugno 2005, nel quale postula una riduzione della
multa;
che nelle osservazioni del 22
luglio 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; è vietato ai veicoli oltrepassare o passare sopra le linee di
sicurezza (art. 73 cpv. 6 lett. a OSS), rispetto alle quali essi devono sempre
circolare a destra (art. 34 cpv. 2 LCS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto alla multata, in applicazione delle norme
appena citate, di avere effettuato a bordo della propria vettura “una
manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza”;
che l'insorgente non nega di
per sé l’accaduto, ma auspica una riduzione della multa in considerazione della
circostanze del caso specifico, ch’essa descrive come segue:
“salendo
con il mio veicolo da Paradiso in direzione di Carona già affrontando le prime
curve ho raggiunto un automezzo carico di terra che proseguiva nella medesima
direzione ad una velocità che variava da 25 a 35 km/h (dopo alcuni minuti si
era conseguentemente formata una colonna).
Ho
effettuato il sorpasso in territorio di Pazzallo malgrado la linea fosse continua
ma su di un tratto rettilineo con piena visibilità ed impiegando poco tempo
visto che l’automezzo procedeva lentamente. [...]”;
che in un rapporto del 14
luglio 2005, l’agente denunciante – chiamato ad esprimersi sulle argomentazioni
ricorsuali – ha confermato “che il veicolo ha sorpassato un autocarro carico”,
soggiungendo “che al momento dei fatti nessuno scendeva nella direzione
opposta”; la multata non ha quindi messo concretamente in pericolo la
circolazione;
che la Sezione della
circolazione, preso atto delle giustificazioni addotte dalla ricorrente e delle
precisazioni di polizia, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;
che dato quanto precede, una
multa di fr. 200.– risulta tutto ben ponderato adeguata al grado di colpa
dell’interessata e alle circostanze del caso specifico; il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
che l’esito dell’impugnativa
giustifica per finire di adeguare la tassa della decisione di primo grado e di
rinunciare al prelievo di oneri dell'odierno giudizio;
per questi motivi,
visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
Fatti
2 e 90 n. 1 LCS; 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di
fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–.
2. Non si prelevano né tasse né
spese dell’attuale giudizio.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
Considerandi
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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