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Decisione

30.2005.219

impiego di un telefono senza dispositivo mani libere

28 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

accertati il in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B.

Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora

davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

Sostiene di essere sicuro non

aver commesso l’infrazione imputatagli poiché ben si ricorda di non aver

utilizzato, il giorno __________ alle ore __________, durante la guida, il

telefono senza dispositivo “mani libere”.

C. La Sezione della

circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando alla competenza di

questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli non

deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre

la sua attenzione non dev’essere distratta né dalla radio né da altri

apparecchi riproduttori di suono (art. 3 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella

LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con

l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo

“mani libere” l’elenco allegato all’ordinanza concernente le multe disciplinari

(RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).

3.

I fatti rimproverati al ricorrente sono

stati constatati da un agente della Polizia cantonale.

Le

constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacanza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente

apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore

dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,

tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nel caso

concreto, il ricorrente ha ribadito fin dall’inizio di essere assolutamente

certo di non aver utilizzato, il giorno __________ alle ore __________, durante

la guida, il telefono mobile senza dispositivo “mani libere”.

Il signor RI

1.

ha sempre sostenuto la sua posizione con fermezza precisando che il suo

telefono era sicuramente spento quando l’agente lo avrebbe visto compiere

l’infrazione imputatagli: “Ricordo che la data in questione, verso l’ora sopra

indicata, mi stavo recando a casa dopo una seduta di fisioterapia presso lo

studio __________ in __________ a __________. In quel frangente sono sicuro che

il mio telefonino era spento poiché non è mia abitudine lasciarlo acceso

durante le sedute di fisioterapia né l’ho acceso in seguito. […] Sono

assolutamente certo di questa circostanza poiché verifico sempre che il natel

sia spento […] prima di andare dal fisioterapista o a qualsiasi altro

appuntamento.” (cfr. ricorso).

Dinanzi alle

osservazioni del ricorrente, l’agente denunciante non ha provveduto a dare

ulteriori spiegazioni: si è limitato a confermare la multa inflitta (cfr.

rapporto di contro-osservazioni).

Informazioni

più dettagliate non sono state fornite nemmeno nel rapporto di complemento

redatto dallo stesso agente.

Riguardo alla

produzione dei tabulati telefonici va osservato che questi non sono comunque concludenti.

Il conducente potrebbe fare uso di un telefono mobile di cui non è il titolare

e, inoltre, i tabulati telefonici riportano unicamente le telefonate effettuate,

e non quelle ricevute.

Ciò posto e ben

ponderate le due versioni, gli atti istruttori appaiono insufficienti per

persuadere questo giudice della colpevolezza del ricorrente.

4.

L’impugnativa deve pertanto

essere accolta. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di

giustizia nè spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso 18 giugno 2005 è

accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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