30.2005.219
impiego di un telefono senza dispositivo mani libere
28 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.219
Data decisione, Autorità:
28.11.2005, PRPEN
Titolo:
impiego di un telefono senza dispositivo mani libere
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.219
15498/401
Bellinzona
28
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della
pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 giugno 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
10 giugno 2005 n° 15498/401 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 26 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 10 giugno 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-
oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.- per i
seguenti motivi:
“ha circolato con il veicolo
TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani
libere”
Fatti
accertati il in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B.
Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora
davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
Sostiene di essere sicuro non
aver commesso l’infrazione imputatagli poiché ben si ricorda di non aver
utilizzato, il giorno __________ alle ore __________, durante la guida, il
telefono senza dispositivo “mani libere”.
C. La Sezione della
circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando alla competenza di
questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli non
deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre
la sua attenzione non dev’essere distratta né dalla radio né da altri
apparecchi riproduttori di suono (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella
LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con
l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo
“mani libere” l’elenco allegato all’ordinanza concernente le multe disciplinari
(RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).
3.
I fatti rimproverati al ricorrente sono
stati constatati da un agente della Polizia cantonale.
Le
constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacanza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nel caso
concreto, il ricorrente ha ribadito fin dall’inizio di essere assolutamente
certo di non aver utilizzato, il giorno __________ alle ore __________, durante
la guida, il telefono mobile senza dispositivo “mani libere”.
Il signor RI
1.
ha sempre sostenuto la sua posizione con fermezza precisando che il suo
telefono era sicuramente spento quando l’agente lo avrebbe visto compiere
l’infrazione imputatagli: “Ricordo che la data in questione, verso l’ora sopra
indicata, mi stavo recando a casa dopo una seduta di fisioterapia presso lo
studio __________ in __________ a __________. In quel frangente sono sicuro che
il mio telefonino era spento poiché non è mia abitudine lasciarlo acceso
durante le sedute di fisioterapia né l’ho acceso in seguito. […] Sono
assolutamente certo di questa circostanza poiché verifico sempre che il natel
sia spento […] prima di andare dal fisioterapista o a qualsiasi altro
appuntamento.” (cfr. ricorso).
Dinanzi alle
osservazioni del ricorrente, l’agente denunciante non ha provveduto a dare
ulteriori spiegazioni: si è limitato a confermare la multa inflitta (cfr.
rapporto di contro-osservazioni).
Informazioni
più dettagliate non sono state fornite nemmeno nel rapporto di complemento
redatto dallo stesso agente.
Riguardo alla
produzione dei tabulati telefonici va osservato che questi non sono comunque concludenti.
Il conducente potrebbe fare uso di un telefono mobile di cui non è il titolare
e, inoltre, i tabulati telefonici riportano unicamente le telefonate effettuate,
e non quelle ricevute.
Ciò posto e ben
ponderate le due versioni, gli atti istruttori appaiono insufficienti per
persuadere questo giudice della colpevolezza del ricorrente.
4.
L’impugnativa deve pertanto
essere accolta. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di
giustizia nè spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso 18 giugno 2005 è
accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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