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Decisione

30.2005.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 febbraio 2006Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I pochi elementi a favore dell’attività

dipendente sono in particolare la circostanza che l’interessata ha lavorato

quale direttrice per diversi anni a favore della succursale della citata società

__________, la quale nell'ottobre 2004 le ha conferito un mandato d'agenzia in

esclusiva con l'obbligo di difendere gli interessi della società con "tutta

la diligenza professionale" e con l'indicazione di tenerla "immediatamente

informata per tutti gli ordini ricevuti.". La mandante le avrebbe poi fornito

tutte le informazioni necessarie per espletare le trattative commerciali.

Per il resto, come emerge dai contenuti

dei contratti esposti al considerando precedente, la ricorrente non aveva alcun

rapporto di subordinazione e di dipendenza con le differenti società estere con

cui ha collaborato in virtù di un contratto d'agenzia o come freelancer.

Infatti, oltre a lavorare per diverse ditte, l'insorgente svolgeva un’attività di

mediazione consistente nell’acquisizione di clientela e nella consulenza rispettivamente

nella vendita di prodotti trattati dalle ditte dalle quali riceveva questi

mandati. Per queste sue attività, l'assicurata ha locato un ufficio a __________

e soprattutto si spostava molto frequentemente, assumendosi tutte le spese di

trasferta e le spese generali (docc. 3 e 5).

L’interessata era inoltre libera di

agire, senza nessun vincolo temporale e/o logistico e poteva organizzarsi senza

dover sottostare ad alcuna direttiva circa l’orario di lavoro, il luogo, la

pianificazione e l’esecuzione, fatte salve le eccezioni sopra esposte.

La ricorrente aveva inoltre effettuato alcuni

investimenti (mobilio e macchinari d'ufficio), seppure, finanziariamente, non

molto importanti. Tuttavia, come recentemente rammentato dal TFA, negare

l’esistenza di un’attività indipendente per il fatto che l’interessata non

avrebbe effettuato investimenti tipici di un’attività imprenditoriale e

comunque non di entità tale da essere paragonati a quelli di un imprenditore

che intende iniziare un’occupazione indipendente, significa non tenere conto

delle nuove realtà lavorative che consentono sempre più di operare anche se

delocalizzati (a casa propria, lontani dalla sede del committente o del

mandante) e con l’ausilio dei mezzi informatici interattivi e dei mutamenti

economici in atto che permettono di svolgere un’attività lavorativa

indipendente ad elevato tenore intellettuale senza necessità di dover

inizialmente investire mezzi finanziari elevati per dotarsi di attrezzature,

locali commerciali e personale (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).

Il carattere indipendente dell’attività

svolta dall’interessata si evince anche dal contenuto dei contratti sottoscritti

dalle parti, dai quali emerge, come visto, che l’assicurata, nelle vesti di

mediatrice, aveva la facoltà di cercare degli acquirenti e di proporre loro la

conclusione di contratti di compravendita con le società mandanti. È poi soltanto

nell'eventualità in cui la mandante accettasse l'ordinazione dei clienti

proposti dalla mediatrice che a quest'ultima sarebbe stata riconosciuta una provvigione

pari ad una percentuale del valore della fatturazione netta della compravendita

stessa. Nell'espletamento del suo mandato, la mediatrice/procacciatrice non poteva

"modificare le tariffe, le condizioni di consegna, di pagamento, senza

l'accordo preventivo delle parti" e "non è abilitato

all'incasso se non nella misura espressamente autorizzata".

Per quanto concerne la rimunerazione,

emerge che le società che hanno conferito mandato all'agente/mediatrice le

avrebbero versato, rispettivamente, una commissione dell'1, 2 oppure del 3% per

"tutte le consegne realizzate nel mese considerato. Il pagamento delle

provvigioni dovrà essere effettuato il giorno successivo all'invio

del rendiconto che comprenderà solamente le fatture con esito positivo ai fini del

pagamento".

In concreto, l’interessata fungeva pertanto

da consulente/ mediatrice e percepiva il proprio compenso unicamente se

l’affare andava a buon fine, ossia se la società accettava la clientela che la

ricorrente le presentava. Altrimenti l’assicurata non avrebbe incassato

alcunché, con conseguenti spese a suo carico, oltre alle spese generali che la

stessa già si doveva accollare per contratto.

Ora, proprio l’elemento di aleatorietà

è un aspetto importante del carattere indipendente dell’attività svolta dall’insorgente

(STCA del 5 settembre 2005 nella causa F.M. SA, Inc. n. 30.2005.19, STCA del 5

novembre 2001 nella causa M., Inc. n. 30.2000.138). Come visto (cfr. consid. 9),

per i suoi particolari tratti caratteristici, il mediatore è di regola considerato

quale persona esercitante un'attività indipendente (RCC 1988 pag. 315 seg.

consid. 3c), a differenza dell'agente commerciale che, in generale, è un

salariato (DTF 97 V 137 consid. 2). Il primo ha infatti diritto alla mercede

solo se la sua interposizione o la sua indicazione conducono alla conclusione

del contratto. Questo elemento mette quindi in evidenza il carattere aleatorio

dell'attività di mediatore. Per questa particolare attività, inoltre, le spese

sopportate sono rimborsate al mediatore soltanto se ciò è stato convenuto, per

cui egli sopporta ogni spesa che, come in specie, non sia stata precedentemente

pattuita, assumendosi così un rischio tipico di un imprenditore indipendente.

Vero è che i contratti agli atti contengono,

nell’ambito della mediazione, un’irrituale possibilità di disdire il contratto con

un preavviso di tre o sei mesi prima della scadenza del trimestre successivo. Tuttavia,

a fronte di tutti gli elementi elencati che fanno propendere per un’attività

indipendente, questo aspetto diventa, nel caso in esame, secondario.

Va osservato, infine, che la

circostanza che la ricorrente lavori prettamente all'estero non influisce sulla

qualifica contributiva. L'art. 14bis cpv. 2 del Regolamento CEE 1408/71 di cui

all'Allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone prevede che,

esercitando un'attività autonoma in più Stati fra cui quello in cui risiede, la

ricorrente sia assoggettata alla LAVS.

12. Stanti

così le cose, la decisione su opposizione va annullata e l'incarto rinviato

alla Cassa affinché emetta una nuova decisione di fissazione dei contributi,

inserendo la ricorrente nella categoria delle persone esercitanti un'attività

indipendente.

Alla ricorrente, vincitrice e

patrocinata da un legale, vanno assegnate delle ripetibili (art. 61 lett. f

LPGA).

13. Nella

misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal

diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle

Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per quanto il presente

giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per

assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo

giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso

di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti); pertanto, il

giudizio cantonale è definitivo.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato all'Amministrazione, affinché proceda conformemente

ai considerandi.

Considerandi

2.

Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 di __________

rifonderà alla ricorrente Fr. 800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Nella

misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni

familiari, la presente decisione è definitiva.

4.

Per

quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene

comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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