30.2005.223
Posteggio su una strada principale nella località, senza lasciare spazio per l'incrocio.
30 novembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.223
Data decisione, Autorità:
30.11.2005, PRPEN
Titolo:
Posteggio su una strada principale nella località, senza lasciare spazio per l'incrocio.
PARCHEGGIO
art. 37 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 19 cpv. 2 let. c ONCS
art. 23 cpv. 3 let. a ONCS
Incarto
n.
30.2005.223/AMM
16871/410
Bellinzona
30
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 30 giugno 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
16871/410 del 17 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 25 agosto
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 17
giugno 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere posteggiato
il veicolo TI __________ “su una strada principale nella località, senza
lasciare abbastanza spazio per l’incrocio di due autoveicoli, ostacolando
notevolmente la circolazione. Inoltre sul veicolo erano abusivamente in
funzione le luci di avvertimento lampeggianti”; circostanze accertate dalla
polizia comunale alle ore 8.27 del 22 aprile 2005, in via Mezzana a Losone,
all’altezza della panetteria “Dolce Monaco”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 200.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese in ragione di fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 30 giugno 2005, nel quale postula in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 25
agosto 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in
ordine;
che sulle prove offerte, non è
il caso di disporre la non meglio precisata “ulteriore testimonianza” auspicata
dal ricorrente con lettera del 12 settembre 2005: gli atti sono completi (cfr.
in specie la deposizione 23 agosto 2005 dell’autore della dichiarazione scritta
allegata al ricorso) e il postulato complemento istruttorio, per altro generico
e tardivo, non appare dunque suscettibile d’influire sull’esito del giudizio;
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione degli art. 37 cpv. 2, 90
n. 1 LCS; 19 cpv. 2 lett. c e 23 cpv. 3 lett. a ONC – di avere posteggiato il
suo veicolo “su una strada principale nella località, senza lasciare
abbastanza spazio per l’incrocio di due autoveicoli, ostacolando notevolmente
la circolazione. Inoltre sul veicolo erano abusivamente in funzione le luci di
avvertimento lampeggianti”;
che il ricorrente non contesta
né di essersi fermato con la sua vettura nel luogo appena indicato né di avere
con ciò intralciato la circolazione, dicendosi anzi “cosciente che il
veicolo ostruiva la strada” (ricorso, verso il basso);
ch’egli fa valere nondimeno di
essersi dovuto fermare “perché si è spento il motore all’improvviso”,
soggiungendo di essere indi “sceso per cercare un telefono per chiamare aiuto”,
ma “purtroppo c’era altra gente che telefonava”, e di essere poi
tornato al veicolo “per cercare di rimuoverlo e con [sua] sorpresa il
motore si è acceso e [ha] potuto continuare il [suo] tragitto
senza fare una parola con l’agente di polizia” che ha poi denunciato
l’accaduto;
che a sostegno delle sue
argomentazioni, l’insorgente allega una dichiarazione 30 giugno 2005 del
titolare della panetteria vicina al luogo dell’infrazione, secondo cui il
multato non avrebbe “acquistato nulla”, ma avrebbe semplicemente “chiesto
di telefonare”;
che l’autore della
dichiarazione, chiamato a deporre davanti alla polizia il 23 agosto 2005, ha
confermato invero la sua versione, ma – invitato a precisare temporalmente i
fatti – ha situato l’episodio “circa una settimana prima, comunque poco
tempo prima” di avere firmato lo scritto 30 giugno 2005;
che il tentativo di telefonare
dalla panetteria ha avuto luogo, in altri termini, due mesi dopo i fatti rimproverati
al multato, risalenti al 22 aprile 2005;
che sull’accaduto, l’agente
denunciante si è così espresso in un rapporto del 23 agosto 2005:
“il sottoscritto dopo
essersi avvicinato al veicolo Toyota Hiace, targato TI __________, parcheggiato
sulla corsia di marcia in Via Mezzana, direzione Via Locarno ha subito cercato
Fatti
il conducente del veicolo, il quale era al bancone del pane intento
all’acquisto. Dopo alcuni secondi usciva dalla Panetteria Dolce e Monaco con
il sacchetto del pane. Chiedevo spiegazioni in modo educato, dicendo che il
posteggio in quel luogo era molto pericoloso. Subito il conducente proferiva
alcune parole in modo alquanto maleducato, si metteva alla guida e subito
ripartiva senza aver particolari problemi nell’accensione del proprio veicolo. [...];
che in una successiva lettera
del 12 settembre 2005, l’insorgente ha contestato le affermazioni dell’agente e
ha ribadito la propria versione, senza tuttavia neppure tentare di spiegare in
Considerandi
che modo l’agente denunciante potesse ragionevolmente essersi sbagliato, o quale
ragione avesse potuto indurre un tutore dell’ordine a dichiarare circostanze finanche
inveritiere;
che in siffatte evenienze,
questo giudice non ritiene in definitiva sussistere alcun ragionevole dubbio
riguardo alla fattispecie considerata dall’autorità di primo grado;
che la decisione impugnata
merita pertanto conferma, la multa inflitta essendo altresì adeguata all’entità
dell’infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente
commisurata al grado di colpa dell’insorgente e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso – infondato –
deve perciò essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
cpv. 2 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 2, 90 n. 1
LCS; 19 cpv. 2 lett. c, 23 cpv. 3 lett. a ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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