30.2005.224
Omissione di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza.
1 dicembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.224
Data decisione, Autorità:
01.12.2005, PRPEN
Titolo:
Omissione di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza.
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 48 cpv. 7 OSSTR
Incarto
n.
30.2005.224/AMM
18224/408
Bellinzona
1
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 luglio 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
18224/408 del 1° luglio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 18 agosto
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 1°
luglio 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di
avere posteggiato il veicolo targato TI __________, il 24 gennaio 2005 attorno
alle ore 14.20, in piazza Governo a Bellinzona, “omettendo di porre il
tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese in ragione di fr. 10.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 5 luglio 2005, nel quale chiede l'annullamento
Considerandi
della multa;
che nelle osservazioni del 18
agosto 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l’art. 48 cpv. 7 OSS
impone al conducente intenzionato a posteggiare in un’area servita da un
parchimetro collettivo – qualora l’apparecchio distribuisca un tagliando contro
pagamento della tassa di parcheggio – di applicare il biglietto in modo ben
visibile dietro il parabrezza dell’autoveicolo;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che per l'inosservanza all’art.
48.
cpv. 7 OSS, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS
741.
) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.– (infrazione n. 202.2);
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato la sua Hyundai
Pony 1500l targata TI __________ – il 24 gennaio 2005 attorno alle ore 14.20,
in piazza Governo a Bellinzona – “omettendo di porre il tagliando di
parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile”;
che il ricorso si esaurisce
nelle seguenti censure:
“A il
vigile addetto poteva aspettarmi o farsi trovare. La macchina aveva il portellone
aperto.
B il
cartellino era stato effettivamente messo nell’interno della vettura, conservativamente,
in quanto già una volta messo in modo visibile, esattamente sotto il
tergicristallo, mi era stato sottratto”;
che né il fatto di avere
lasciato il portellone dell’automobile aperto, né l’asserita sottrazione del tagliando
in un’altra non meglio precisata occasione esimevano tuttavia il multato
– con ogni evidenza – dall’obbligo sancito dall’art. 48 cpv. 7 OSS di
“applicare il biglietto in modo ben visibile dietro il parabrezza dell’autoveicolo”;
che nulla imponeva altresì
all’agente denunciante, contrariamente al parere dell’insorgente, di aspettare
il contravventore o di “farsi trovare”;
che le doglianze ricorsuali
non possono dunque trovare accoglimento, né dagli atti emergono elementi che
inducano a scostarsi dalla decisione impugnata;
che a ragione l’autorità di
primo grado ha quindi inflitto all’interessato una multa di fr. 40.–, pari a
quella sancita dal predetto elenco allegato all’ordinanza sulle multe disciplinari
per siffatto genere d’infrazione, con i relativi oneri processuali;
che il ricorso, sprovvisto di
buon diritto, va dunque respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art.
15.
cpv. 2 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 48 cpv. 7 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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