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Decisione

30.2005.224

Omissione di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza.

1 dicembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.224

Data decisione, Autorità:

01.12.2005, PRPEN

Titolo:

Omissione di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza.

PARCHEGGIO

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 48 cpv. 7 OSSTR

Incarto

n.

30.2005.224/AMM

18224/408

Bellinzona

1

dicembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Carmela

Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 luglio 2005

presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

18224/408 del 1° luglio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 18 agosto

2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 1°

luglio 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di

avere posteggiato il veicolo targato TI __________, il 24 gennaio 2005 attorno

alle ore 14.20, in piazza Governo a Bellinzona, “omettendo di porre il

tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile”;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.–, ponendo inoltre a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese in ragione di fr. 10.–;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 5 luglio 2005, nel quale chiede l'annullamento

Considerandi

della multa;

che nelle osservazioni del 18

agosto 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e

di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che l’art. 48 cpv. 7 OSS

impone al conducente intenzionato a posteggiare in un’area servita da un

parchimetro collettivo – qualora l’apparecchio distribuisca un tagliando contro

pagamento della tassa di parcheggio – di applicare il biglietto in modo ben

visibile dietro il parabrezza dell’autoveicolo;

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1

LCS);

che per l'inosservanza all’art.

48.

cpv. 7 OSS, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS

741.

) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.– (infrazione n. 202.2);

che la Sezione della

circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato la sua Hyundai

Pony 1500l targata TI __________ – il 24 gennaio 2005 attorno alle ore 14.20,

in piazza Governo a Bellinzona – “omettendo di porre il tagliando di

parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile”;

che il ricorso si esaurisce

nelle seguenti censure:

“A il

vigile addetto poteva aspettarmi o farsi trovare. La macchina aveva il portellone

aperto.

B il

cartellino era stato effettivamente messo nell’interno della vettura, conservativamente,

in quanto già una volta messo in modo visibile, esattamente sotto il

tergicristallo, mi era stato sottratto”;

che né il fatto di avere

lasciato il portellone dell’automobile aperto, né l’asserita sottrazione del tagliando

in un’altra non meglio precisata occasione esimevano tuttavia il multato

– con ogni evidenza – dall’obbligo sancito dall’art. 48 cpv. 7 OSS di

“applicare il biglietto in modo ben visibile dietro il parabrezza dell’auto­veicolo”;

che nulla imponeva altresì

all’agente denunciante, contrariamente al parere dell’insorgente, di aspettare

il contravventore o di “farsi trovare”;

che le doglianze ricorsuali

non possono dunque trovare accoglimento, né dagli atti emergono elementi che

inducano a scostarsi dalla decisione impugnata;

che a ragione l’autorità di

primo grado ha quindi inflitto all’interessato una multa di fr. 40.–, pari a

quella sancita dal predetto elenco allegato all’ordinanza sulle multe disciplinari

per siffatto genere d’infrazione, con i relativi oneri processuali;

che il ricorso, sprovvisto di

buon diritto, va dunque respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art.

15.

cpv. 2 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1

LCS; 48 cpv. 7 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr.

50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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