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Decisione

30.2005.226

Guidare non osservando il segnale "divieto di accesso"."

5 dicembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi:

"Alla guida del

veicolo TI __________ non osservava il segnale “divieto di accesso”.”

I fatti sono stati accertati dalla

Polizia comunale __________ in territorio di __________ e la risoluzione è

stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 18 cpv.

3 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L’art. 18 cpv. 3 OSStr

recita:

“Il segnale «Divieto

di accesso» (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che

il traffico in senso inverso è autorizzato. All’altra estremità della strada è

collocato il segnale «Senso unico» (4.08)”. Trattasi di un divieto generale

di circolazione.

L’infrazione contestata

al ricorrente è stata rilevata dalla Polizia comunale di __________ che ha

avuto modo di confermare i fatti col rapporto di data __________.

RI 1 assevera dal canto suo di

aver sostato sui luoghi per soli 10 minuti. L’assunto, ai fini del giudizio, è

irrilevante ritenuto che l’infrazione scaturisce precisamente dal non aver

ossequiato il segnale di divieto di accesso posizionato in Piazzetta __________

– via __________, circostanza questa non avversata dal ricorrente.

La decisione dell’autorità

amministrativa merita pertanto conferma.

3.

L’ammontare della

multa inflitta discende dall’Allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe

disciplinari (OMD), precisamente al no. 304.2, e risulta di conseguenza

rispettosa degli estremi sanciti dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr, 18 cpv. 3 OSStr, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione

impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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