30.2005.226
Guidare non osservando il segnale "divieto di accesso"."
5 dicembre 2005Italiano3 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.226
Data decisione, Autorità:
05.12.2005, PRPEN
Titolo:
Guidare non osservando il segnale "divieto di accesso"."
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.226
16878/408
Bellinzona
5
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il vice
cancelliere Curzio Andreoli in qualità di segretario per statuire sul ricorso 3
luglio 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
17 giugno 2005 n. 16878/408 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino
viste le osservazioni del 2 settembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 17 giugno 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per
Fatti
i seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo TI __________ non osservava il segnale “divieto di accesso”.”
I fatti sono stati accertati dalla
Polizia comunale __________ in territorio di __________ e la risoluzione è
stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 18 cpv.
3 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L’art. 18 cpv. 3 OSStr
recita:
“Il segnale «Divieto
di accesso» (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che
il traffico in senso inverso è autorizzato. All’altra estremità della strada è
collocato il segnale «Senso unico» (4.08)”. Trattasi di un divieto generale
di circolazione.
L’infrazione contestata
al ricorrente è stata rilevata dalla Polizia comunale di __________ che ha
avuto modo di confermare i fatti col rapporto di data __________.
RI 1 assevera dal canto suo di
aver sostato sui luoghi per soli 10 minuti. L’assunto, ai fini del giudizio, è
irrilevante ritenuto che l’infrazione scaturisce precisamente dal non aver
ossequiato il segnale di divieto di accesso posizionato in Piazzetta __________
– via __________, circostanza questa non avversata dal ricorrente.
La decisione dell’autorità
amministrativa merita pertanto conferma.
3.
L’ammontare della
multa inflitta discende dall’Allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe
disciplinari (OMD), precisamente al no. 304.2, e risulta di conseguenza
rispettosa degli estremi sanciti dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr, 18 cpv. 3 OSStr, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione
impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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