30.2005.229
Superamento del termine prescritto per il servizio obbligatorio di manutenzione del sistema antinquinamento; riduzione della multa per la precaria situazione finanziaria del ricorrente.
2 dicembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.229
Data decisione, Autorità:
02.12.2005, PRPEN
Titolo:
Superamento del termine prescritto per il servizio obbligatorio di manutenzione del sistema antinquinamento; riduzione della multa per la precaria situazione finanziaria del ricorrente.
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 59a cpv. 1 ONCS
art. 96 ONCS
Incarto
n.
30.2005.229/AMM
16598/402
Bellinzona
2
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 23 giugno 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
16598/402 del 17 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 18 agosto
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 17
giugno 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere
“omesso di sottoporre il veicolo TI __________, entro il termine
prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico
conformemente alle vigenti disposizioni federali”; fatti accertati dalla
polizia cantonale il 20 aprile 2005 a Muralto;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 500.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e spese in ragione di fr. 30.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 23 giugno 2005, in cui postula l’annullamento
della multa;
che nelle sue osservazioni del
Fatti
13 luglio 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal
formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59a cpv.
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio
di manutenzione;
che sui veicoli sottoposti a
tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione
del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico
entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli
che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);
che chiunque viola le
disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione
penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di
Considerandi
avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine prescritto, “al
controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti
disposizioni federali” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di
contravvenzione del 20 aprile 2005, da cui risulta che l’ultimo servizio
periodico di manutenzione del sistema antinquinamento è scaduto nel mese di
gennaio del 2004, ossia più di un anno prima del controllo di polizia avvenuto
il 20 aprile 2005);
che l'insorgente non nega la
fattispecie appena evocata, ma si duole di non avere avuto conoscenza
dell’obbligo di sottoporre il suo veicolo all’esame del sistema antinquinamento
e sottolinea di avere “provveduto immediatamente al controllo” dopo
essere stato “informato dagli agenti di polizia di questo disguido”;
che la possibile buona fede
evocata dal ricorrente non consente tuttavia di scostarsi dalla decisione
impugnata, ove solo si consideri come l’omissione rimproverata all’interessato
è punibile anche se dovuta a negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3
CP);
che nemmeno il successivo
esame dei gas di scarico basta – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente da
una sanzione per avere omesso il controllo per oltre un anno dalla scadenza
dell’ultimo servizio;
che la decisione impugnata
meriterebbe pertanto conferma, la multa inflitta risultando per altro verso
giustificata – di per sé – dall’entità dell’infrazione;
che la precaria situazione finanziaria
evocata – e resa plausibile – dall’insorgente (ventenne disoccupato “con
mia madre vedova e altrettanto disoccupata”) induce nondimeno, tutto ben
ponderato, a ridurre la multa inflittagli a fr. 300.–, ad adeguare gli oneri di
primo grado e a soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103 e 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta
una multa di fr. 300.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.– e a spese
per fr. 20.–.
2. Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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