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Decisione

30.2005.229

Superamento del termine prescritto per il servizio obbligatorio di manutenzione del sistema antinquinamento; riduzione della multa per la precaria situazione finanziaria del ricorrente.

2 dicembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

13 luglio 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal

formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 59a cpv.

1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,

equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di

costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne

le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,

equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne

le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio

di manutenzione;

che sui veicoli sottoposti a

tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione

del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico

entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli

che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);

che chiunque viola le

disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione

penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);

che la Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di

Considerandi

avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine prescritto, “al

controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti

disposizioni federali” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di

contravvenzione del 20 aprile 2005, da cui risulta che l’ultimo servizio

periodico di manutenzione del sistema antinquinamento è scaduto nel mese di

gennaio del 2004, ossia più di un anno prima del controllo di polizia avvenuto

il 20 aprile 2005);

che l'insorgente non nega la

fattispecie appena evocata, ma si duole di non avere avuto conoscenza

dell’obbligo di sottoporre il suo veicolo all’esame del sistema antinquinamento

e sottolinea di avere “provveduto immediatamente al controllo” dopo

essere stato “informato dagli agenti di polizia di questo disguido”;

che la possibile buona fede

evocata dal ricorrente non consente tuttavia di scostarsi dalla decisione

impugnata, ove solo si consideri come l’omissione rimproverata all’interessato

è punibile anche se dovuta a negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3

CP);

che nemmeno il successivo

esame dei gas di scarico basta – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente da

una sanzione per avere omesso il controllo per oltre un anno dalla scadenza

dell’ulti­mo servizio;

che la decisione impugnata

meriterebbe pertanto conferma, la multa inflitta risultando per altro verso

giustificata – di per sé – dall’en­tità dell’infrazione;

che la precaria situazione finanziaria

evocata – e resa plausibile – dall’insor­gente (ventenne disoccupato “con

mia madre vedova e altrettanto disoccupata”) induce nondimeno, tutto ben

ponderato, a ridurre la multa inflittagli a fr. 300.–, ad adeguare gli oneri di

primo grado e a soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

che il ricorso va pertanto

accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,

103 e 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta

una multa di fr. 300.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.– e a spese

per fr. 20.–.

2. Non si prelevano né tasse né

spese dell'attuale giudizio.

3. Intimazione a:

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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