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Decisione

30.2005.23

calcolo di una rendita semplice di vecchiaia; lacune contributive; obbligo di collaborare delle parti e assunzione d'ufficio delle prove.

24 giugno 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra il 1° gennaio che

segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede

l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo

diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i

quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.

29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi

agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale

su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f

OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.

5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

5. In

concreto la Cassa ha posto RI 1, nato nel __________, a beneficio di una

rendita AVS calcolata sulla base di un reddito di fr. 116’472 e di una scala di

rendita parziale (40).

Dagli

accertamenti effettuati la Cassa ha infatti calcolato una durata contributiva

complessiva di 37 anni e 8 mesi, poiché vi sono delle lacune contributive negli

anni dal 1959 al 1967.

Spetta

al TCA determinare se la Cassa ha calcolato correttamente la scala di rendita e

il reddito annuo medio dell'insorgente.

6. Giova

anzitutto rammentare che computabile è il periodo tra il 1° gennaio successivo

alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che

precede l'insorgere dell'evento assicurato (cfr. art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

In

concreto, il periodo di contribuzione dell'insorgente, nato nel __________, va

dal 1° gennaio __________ (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età)

al 31 dicembre __________ (anno precedente il compimento dell'età che dà

diritto alla rendita AVS).

Dal

conto individuale dove sono registrati tutti i redditi conseguiti

dall'insorgente, risulta una durata di contribuzione di 37 anni, essendoci

delle lacune dal 1959 al 1964 e nel 1966.

Per

colmare le lacune, la Cassa ha aggiunto 8 mesi derivanti dal periodo di

contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato

e il sorgere del diritto alla rendita conformemente all'art. 52 c OAVS, per un

totale di 37 anni e 8 mesi.

L’amministrazione

ha potuto prendere in considerazione tre ulteriori anni in virtù dell’art. 52d

OAVS giusta il quale per compensare gli anni di contribuzione mancanti

anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l’interessato era assicurato in

applicazione degli articoli 1a o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di

esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella ivi riportata.

L’insorgente

rileva tuttavia di aver pagato contributi negli anni dal 1964 al 1966 sia nella

sua qualità di praticante legale sia come interprete e difensore d’ufficio per

il Canton __________.

Dagli

atti emerge che effettivamente l’interessato in quegli anni ha lavorato per

l’avv. __________ ed ha fornito alcune prestazioni a favore dello Stato del

Canton __________. Tuttavia, sia dalle ricerche effettuate dapprima

dall’amministrazione e poi dal TCA (cfr. Doc. V e seguenti), non è stato

possibile accertare che in quegli anni sono stati pagati dei contributi.

In

particolare il TCA, in data 30 maggio 2005 ha trasmesso all’insorgente le

ricerche, infruttuose, presso la Cassa __________ e la cassa __________ di

compensazione, chiedendo nel contempo di “indicare eventuali indirizzi

attuali di casse di compensazione presso le quali sarebbero stati pagati i

contributi mancanti e/o l’indirizzo attuale dell’allora datore di lavoro presso

Considerandi

il quale potrebbero essere custoditi i documenti comprovanti l’avvenuto

pagamento.” (doc. X).

L’insorgente

ha risposto affermando che “sfortunatamente non dispongo di altri documenti

di quell’epoca lontana, oltre a quelli già presentati e che attestano

inevitabilmente della mia attività a __________ negli anni 1964, 1965 e 1966 ed

anche lo Studio legale del Dott. __________ a __________ sembra non più

esistere.” (doc. XI)

Giova

qui ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal

principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA

del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa

P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;

AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Questo

principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo

delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994

pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

KURMANN,

“Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).

Su

questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse,

Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,

Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung

hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der

betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

In

concreto l’insorgente non è stato in grado di apportare la prova dell’avvenuto

pagamento del salario con il relativo versamento dei contributi sociali. Di

principio, se una persona può provare che a suo tempo i contributi sono stati

dedotti dal salario e che era stato pattuito un accordo di salario netto, si

possono computare i corrispondenti periodi di contribuzione (RCC 1969 p. 545).

I risarcimenti di danni dei datori di lavoro (art. 52 LAVS) come pure delle

associazioni fondatrici, delle Confederazione e dei Cantoni (art. 70 LAVS) sono

considerati come contributi.

Alla

luce delle risultanze probatorie, questo TCA deve confermare le conclusioni cui

è giunta la Cassa in merito al periodo litigioso. Infatti, malgrado gli

accertamenti esperiti dapprima dall’amministrazione ed in seguito da questo

TCA, alcuna prova è stata apportata circa il pagamento di contributi sociali

anche nel periodo contestato.

In

queste condizioni il calcolo del periodo contributivo di 40 anni e 8 mesi e

della scala di rendita 40 si rivela corretto.

Il

secondo elemento del calcolo della rendita è il reddito annuo medio (RAM), che

è determinato dai redditi da attività lucrativa sui quali l’assicurato ha

versato i contributi dal 1° gennaio __________ al 31 dicembre __________, che

la Cassa ha calcolato in fr. 3'032'482.

La

somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione

dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi

e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale

fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il

fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del

reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art.

30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto

individuale dell’assicurato determinante per la rendita.

Nel

caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale

dell’assicurato è avvenuta nel 1965.

Pertanto,

dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere l'1,398.

Ne

discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr.

4'239’410 (3'032’482 X 1,398).

Tale

importo deve essere poi diviso per i 40 anni di contribuzione effettiva per

ottenere un reddito annuo di fr. 105'985.

L’assicurato

ha avuto tre figli, nati rispettivamente nel __________, __________ e __________.

In

concreto vanno attribuiti accrediti dal __________ (anno susseguente la nascita

del primo figlio) al __________ (anno del compimento del 16.o anno di età

dell’ultimo figlio).

Da

rilevare che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate

durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art.

29.

sexies cpv. 3 LAVS). Poiché l’insorgente nel __________ ha divorziato, la

Cassa gli ha assegnato 20 mezzi accrediti dal __________ al __________ e un

accredito intero nel __________. La questione non va comunque approfondita,

poiché comunque già solo il reddito di fr. 105'985 calcolato precedentemente è nettamente

superiore rispetto al reddito massimo (fr. 75'960 nel 2003) che permette di

ottenere l’ammontare massimo della rendita per ogni scala di rendita.

La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata

secondo la seguente formula:

(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x

numero bonifici educativi

durata

di contribuzione computabile

(marg.

5333.

delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).

Ne

consegue quindi che all'assicurato vanno computati 20 mezzi accrediti e 1

accredito intero per un importo di fr. 10’445 (1’055 X 12 X 3 X 11 : 40

anni).

Per cui il reddito annuo medio ammonta a fr. 116'475 (105'985 +

10'455 = 116’440, arrotondato secondo le tabelle edite dall’UFAS), per una

prestazione mensile di fr. 1'918 al mese dal 1.9.2003 e di fr. 1'955 dal

1.1

, come calcolato dalla Cassa.

In

queste condizioni il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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