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Decisione

30.2005.231

costruzione di una pista abusiva in area forestale

28 ottobre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi sono ricevibili in ordine.

Non è necessario procedere all’audizione testimoniale auspicata dal

ricorrente, gli atti istruttori essendo completi (la situazione emerge chiaramente

dai piani e dalla documentazione fotografica, cfr. incarto della CRTE 1), perciò

nulla osta all’esame del ricorso nel merito senza l’assunzione

di ulteriori prove.

2.

Giusta l’art. 16 cpv. 1 LFo, sono vietate le

utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l’art. 4, intralciano o

mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta; i diritti inerenti

a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio; i

Cantoni emanano le disposizioni necessarie.

Ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LCFo, sono vietate le utilizzazioni

dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco,

riservate le eccezioni previste dal regolamento.

Secondo l’art. 43 cpv. 4 LFo, i Cantoni possono perseguire come

contravvenzioni le infrazioni al diritto cantonale.

A norma dell’art. 38 LCFo, chiunque, intenzionalmente e senza

autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla

legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20'000.- (cpv.

1); se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a

franchi 10'000.- (cpv. 2).

3.

Nelle sue dichiarazioni il ricorrente ha

ammesso i propri interventi: “la pista «carrabile» come da voi definita vuole

essere solo un passaggio con la motocarretta per trasportare il materiale

necessario per il rifacimento del tetto dello stabile […] 2.

L’allargamento a metà sentiero è dovuto allo spostamento di materiale franato

verso valle, creando una piccola piazza per il deposito del materiale

necessario (piode) per i lavori dello stabile. Sulla strada sovrastante

troppo stretta non è possibile lasciare alcun materiale. 3. Il sentiero

allargato era già esistente ed era una continuazione di quello indicato sulla

mappa ed indicato sotto la lettera «f» dell’estratto censuario. 4. Per questo

piccolo lavoro non ho proceduto ad alcun taglio di alberi od altri interventi

invasivi con mezzi meccanici od altro. 5. Le opere devono pertanto venire

considerate come semplice manutenzione di quanto esistente. A valle ho anche

fatto dei ripari per impedire che sassi od altri detriti cadessero sulla

strada sottostante e pertanto nell’interesse di tutti. Per quanto riguarda il

sopralluogo del 5 settembre 2002 con l’ing. forestale signor __________ ed al

verbale sottoscritto, ho riesaminato la situazione e gli interventi previsti

presentano troppe difficoltà per i motivi seguenti: a) parte dei lavori

verrebbero eseguiti su una proprietà di terzi e non solo sul mio mappale. b)

Per fare questa pista verso la mia proprietà occorre procedere a dei muri di

sostegno in cemento armato di grandi dimensioni con un impatto del tutto

negativo per l’ambiente. c) La strada di accesso alla proprietà avrebbe una

pendenza tale da creare un pericolo nel trasporto del materiale“ (cfr.

incarto della CRTE 1 doc. D del 28 settembre 2002, evidenziazione nostra).

Nonostante gli accordi raggiunti al sopralluogo del 5 settembre 2005

(cfr. incarto citato doc. C), egli non ha provveduto né al ripristino né a

depositare la domanda di costruzione per la pista, ma ha continuamente

rimandato entrambi: “mi sono dovuto assentare per cure mediche ed esami

clinici approfonditi essendomi stato riscontrato un tumore maligno […] 2.

essendo sempre valida la mia domanda di costruzione per la riattazione del

rustico, è mia intenzione proseguire nei lavori e per questo sarà

indispensabile avere un accesso con una motocarretta. Intendo pertanto

inoltrare la domanda entro la fine gennaio 2004” (cfr. incarto citato doc.

L del 23 dicembre 2003, evidenziazione nostra).

In sede ricorsuale il multato ribadisce la propria opinione sui

costi eccessivi dei muri di sostegno; sostiene inoltre di avere agito per

negligenza e che l’allargamento del sentiero non costituirebbe un’utilizzazione

nociva, poiché creato dalla sola rimozione di terriccio senza taglio di alberi.

4.

L’Ufficio forestale VIII circondario ha

considerato che gli interventi in oggetto non sono di semplice manutenzione e

ledono le normative forestali (cfr. incarto citato doc. H del 21 novembre

2002).

La CRTE 1 ha precisato che la “pista abusiva in area forestale,

su di una superficie di ca. 150 m2” viola gli art. 16 cpv. 1 LFo

e 14 cpv. 1 LCFo (cfr. incarto citato, doc. J del 22 ottobre 2003 e doc. K del

5 dicembre 2003). La medesima autorità ha ripreso tali considerazioni nella

decisione impugnata, ritenendo che l’interessato “riconferma l’intenzione di

non voler procedere a nessun intervento di ripristino, considerando l’accesso

(abusivo) in questione a lui indispensabile per i lavori di ripristino del

rustico; […] chiede ulteriore tempo e comprensione vista la sua grave

malattia ed i lunghi tempi di cura (ca. 3 mesi). Oggi dopo oltre un anno, la

situazione risulta tuttavia immutata”.

5.

In merito agli interventi eseguiti nell’area

forestale, si rileva quanto segue.

La costruzione di sentieri nelle zone di difficile accesso (cfr.

Considerandi

art. 19 cpv. 2 lett. d OFo) e la creazione di un nuovo soprassuolo (cfr. art.

19.

cpv. 3 lett. a OFo) rientrano nei provvedimenti selvicolturali di competenza

cantonale nell’ambito della gestione della foresta (cfr. art. 18 OFo; 20 LFo).

È quindi di meridiana evidenza che l’iniziativa privata è esclusa.

Siffatta tesi è confermata dall’esigenza di un’autorizzazione (cfr. art.

5, 11, 16, 21 LFo; 5 LCFo; 7, 39 segg. RLCFo) e di una

formazione specializzata (cfr. art. 29 segg. LFo; 26 segg. LCFo; 48

segg. RLCFo) per potere intervenire sulle aree forestali.

A tal proposito giova notare che l’interesse pubblico a conservare

la foresta è dato per scontato e non deve essere dimostrato; l’imperativo di

conservare quest’ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla

funzione dell’area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole

o non curate (DTF 117 Ib 325 cons. 2).

Inoltre l’interesse pubblico alla salvaguardia del bosco prevale su

quello privato a disporre di un accesso per meri motivi soggettivi; quali sono

le questioni finanziarie o la comodità di avere un accesso veicolare a un fondo

discosto (cfr. RDAT N. 67/I 1998).

La creazione

di una pista larga 2-3 m (cfr. osservazioni della CRTE 1 del 10 agosto 2005

pag. 4 in fondo), in una zona densa di vegetazione come quella in esame (cfr. incarto della CRTE 1 doc. A pag. 4 e 5, foto 2 e 4), può

causare una limitazione in crescita delle piante (cfr. art. 21 lett. c RLCFo).

L’art. 22

cpv. 1 in initio RLCFo riprende il divieto di utilizzazioni dannose

espresso al disposto precedente, ammettendo però delle deroghe a determinate

condizioni (cpv. 1 lett. a, b e c). Le autorizzazioni eccezionali possono

essere concesse per alcune opere (art. 22 cpv. 3 RLCFo), tra cui gli accessi

agricoli larghi al massimo 2 m e senza manufatti (lett. f). È opportuno notare

che la pista in esame non sarebbe neppure autorizzabile eccezionalmente quale

accesso agricolo, poiché manca lo scopo agricolo (cfr. RDAT N.

67/I 1998); in assenza di questo presupposto (cfr. art. 22 cpv. 3 lett.

f RLCFo a contrario; Rapporto esplicativo alla Revisione parziale della

Legge federale sulle foreste del 4 luglio 2005 pag. 9 ad art. 16 LFo), essa è

da ritenersi un’utilizzazione dannosa ai sensi dell’art. 21 RLCFo.

Dalla documentazione fotografica (cfr. incarto della CRTE 1 doc. A

pag. 4 e segg.) emerge che la pista è stata creata in una zona di bosco fitto;

inoltre lo spostamento di terriccio e l’allargamento del sentiero sono avvenuti

quasi a contatto con gli arbusti presenti. È palese che l’immediata prossimità

della pista con gli alberi è tale da compromettere lo sviluppo e la

sopravvivenza di questi ultimi; in particolare il loro apparato radicale

rischia di essere danneggiato o non potersi estendere in modo regolare.

Del resto lo spostamento di terriccio costituisce già di per sé una

modifica del soprassuolo boschivo (cfr. art. 19 cpv. 3 lett. a OFo).

Come rilevato

poc’anzi, gli interventi eseguiti dal ricorrente appaiono propri ad intralciare

o mettere in pericolo le funzioni o la gestione della foresta (cfr. art. 16

cpv. 1 LFo) e a limitare la crescita delle piante (cfr. art. 21 lett. c RLCFo).

Da quanto esposto risulta che le violazioni ascritte all’insorgente

nella decisione impugnata sono fondate (cfr. art. 16 cpv. 1 LFo; 14 cpv. 1 LCFo).

6.

Nelle dichiarazioni summenzionate il

ricorrente ha manifestato la volontà di servirsi a proprio piacimento dell’area

adiacente al rustico, compresa la zona forestale, per completare i lavori alla

sua proprietà (cfr. incarto della CRTE 1 doc. D del 28 settembre 2002 punti 1,

2.

e 3).

Inoltre egli sapeva che si trattava di un fondo comprendente un’area

suscettibile di appartenere alla zona forestale, poiché nel 1989 gli era stato

richiesto d’inoltrare una domanda d’accertamento della natura boschiva (cfr.

osservazioni della CRTE 1 del 10 agosto 2005 pag. 2).

I suoi interventi sono voluti e progettati per poter procedere al

rifacimento del tetto dello stabile. Egli si è creato gli spazi necessari al trasporto

e al deposito del materiale di costruzione, considerando l’infrazione alla

legislazione forestale come la conseguenza necessaria per attuare il fine da

lui perseguito, perciò egli ha agito intenzionalmente (cfr. DTF 119 IV 190

cons. 2 c; art. 18 cpv. 2 CP).

In siffatte circostanze, la tesi ricorsuale relativa alla negligenza

si rivela infondata.

7.

Per quanto attiene alla malattia del

ricorrente, occorre osservare che tutte le autorità intervenute ne hanno tenuto

conto e hanno concesso a quest’ultimo dei periodi molto ampi per eseguire

quanto previsto al sopralluogo del 5 settembre 2002. Del resto l’interessato

avrebbe potuto predisporre un ripristino e il deposito della domanda di

costruzione tramite l’intervento di terzi.

8.

Relativamente all’ammontare della multa, si

osserva che nonostante le varie delucidazioni, gli incontri, i lunghi tempi

concessi, l’interessato non ha intrapreso nulla per porre rimedio ai suoi

interventi. Anzi, egli ha ripetutamente dato seguito al proprio apprezzamento

invece di affidarsi a quello dell’autorità (cfr. considerazioni esposte in

merito ai muri, ai ripari, alla pendenza, incarto della CRTE 1 doc. D del 28

settembre 2002).

Dall’agosto-settembre 2002 si è protratta una situazione illegale,

che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto sanare. Invece egli non ha modificato

alcunché, né ha dato prova di volere intraprendere nulla in merito. Per raggiungere

i propri obiettivi altre soluzioni erano del resto possibili (come un trasporto

del materiale tramite elicottero).

Considerate le varie occasioni accordate al ricorrente per

ripristinare la situazione illegale, nonché gli anni trascorsi (pur tenendo

conto dei problemi di salute di quest’ultimo), la persistenza nel volere

continuare con modalità illecite a servirsi di una zona boschiva per dei fini

personali, la multa inflitta appare giustificata ed è peraltro contenuta nei

limiti concessi dalla legge.

In via subordinata il ricorrente chiede una riduzione della multa

sostenendo che “le sue possibilità finanziarie sono più che modeste”.

Per questa sua asserzione non fornisce tuttavia alcun elemento di

giudizio: non è quindi possibile determinarsi in merito.

9.

In esito, il ricorso è respinto, seguito da

tassa e spese di giustizia (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 16 cpv. 1, 43 cpv. 1 LFo;

14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.-

e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di

Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale

conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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