30.2005.231
costruzione di una pista abusiva in area forestale
28 ottobre 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2005.231
Data decisione, Autorità:
28.10.2005, PRPEN
Titolo:
costruzione di una pista abusiva in area forestale
BOSCO
art. 42 cpv. 2 LFO
Incarto
n.
30.2005.231
1201/903
Bellinzona
28
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Marisa
Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 6 luglio 2005 da
Efrem RI 1
difeso da: DI 1,
,
contro
la decisione n.
1201/903 del 24 giugno 2005 emessa dalla dalla CRTE 1
viste le osservazioni del 10 agosto
2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
A.
Con decisione del 24 giugno 2005, la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una
multa di fr. 3’000.-, oltre a una tassa di giustizia e alle spese per
complessivi fr. 100.-:
“per avere
eseguito una pista abusiva in area forestale sul mappale n. __________, in
località __________ (__________), nel comune di __________”.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 16 cpv. 1 LFo; 14 cpv. 1 e
38 LCFo.
B.
Contro la predetta pronuncia, RI 1 è insorto con ricorso del 6
luglio 2005, postulando l’annullamento della decisione impugnata.
C.
Con osservazioni del 10 agosto 2005, la CRTE 1 chiede la reiezione
del gravame e la conferma della risoluzione summenzionata.
considerato in
diritto:
1.
La competenza
di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e
la tempestività delle impugnative sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui
Fatti
i ricorsi sono ricevibili in ordine.
Non è necessario procedere all’audizione testimoniale auspicata dal
ricorrente, gli atti istruttori essendo completi (la situazione emerge chiaramente
dai piani e dalla documentazione fotografica, cfr. incarto della CRTE 1), perciò
nulla osta all’esame del ricorso nel merito senza l’assunzione
di ulteriori prove.
2.
Giusta l’art. 16 cpv. 1 LFo, sono vietate le
utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l’art. 4, intralciano o
mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta; i diritti inerenti
a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio; i
Cantoni emanano le disposizioni necessarie.
Ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LCFo, sono vietate le utilizzazioni
dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco,
riservate le eccezioni previste dal regolamento.
Secondo l’art. 43 cpv. 4 LFo, i Cantoni possono perseguire come
contravvenzioni le infrazioni al diritto cantonale.
A norma dell’art. 38 LCFo, chiunque, intenzionalmente e senza
autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla
legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20'000.- (cpv.
1); se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a
franchi 10'000.- (cpv. 2).
3.
Nelle sue dichiarazioni il ricorrente ha
ammesso i propri interventi: “la pista «carrabile» come da voi definita vuole
essere solo un passaggio con la motocarretta per trasportare il materiale
necessario per il rifacimento del tetto dello stabile […] 2.
L’allargamento a metà sentiero è dovuto allo spostamento di materiale franato
verso valle, creando una piccola piazza per il deposito del materiale
necessario (piode) per i lavori dello stabile. Sulla strada sovrastante
troppo stretta non è possibile lasciare alcun materiale. 3. Il sentiero
allargato era già esistente ed era una continuazione di quello indicato sulla
mappa ed indicato sotto la lettera «f» dell’estratto censuario. 4. Per questo
piccolo lavoro non ho proceduto ad alcun taglio di alberi od altri interventi
invasivi con mezzi meccanici od altro. 5. Le opere devono pertanto venire
considerate come semplice manutenzione di quanto esistente. A valle ho anche
fatto dei ripari per impedire che sassi od altri detriti cadessero sulla
strada sottostante e pertanto nell’interesse di tutti. Per quanto riguarda il
sopralluogo del 5 settembre 2002 con l’ing. forestale signor __________ ed al
verbale sottoscritto, ho riesaminato la situazione e gli interventi previsti
presentano troppe difficoltà per i motivi seguenti: a) parte dei lavori
verrebbero eseguiti su una proprietà di terzi e non solo sul mio mappale. b)
Per fare questa pista verso la mia proprietà occorre procedere a dei muri di
sostegno in cemento armato di grandi dimensioni con un impatto del tutto
negativo per l’ambiente. c) La strada di accesso alla proprietà avrebbe una
pendenza tale da creare un pericolo nel trasporto del materiale“ (cfr.
incarto della CRTE 1 doc. D del 28 settembre 2002, evidenziazione nostra).
Nonostante gli accordi raggiunti al sopralluogo del 5 settembre 2005
(cfr. incarto citato doc. C), egli non ha provveduto né al ripristino né a
depositare la domanda di costruzione per la pista, ma ha continuamente
rimandato entrambi: “mi sono dovuto assentare per cure mediche ed esami
clinici approfonditi essendomi stato riscontrato un tumore maligno […] 2.
essendo sempre valida la mia domanda di costruzione per la riattazione del
rustico, è mia intenzione proseguire nei lavori e per questo sarà
indispensabile avere un accesso con una motocarretta. Intendo pertanto
inoltrare la domanda entro la fine gennaio 2004” (cfr. incarto citato doc.
L del 23 dicembre 2003, evidenziazione nostra).
In sede ricorsuale il multato ribadisce la propria opinione sui
costi eccessivi dei muri di sostegno; sostiene inoltre di avere agito per
negligenza e che l’allargamento del sentiero non costituirebbe un’utilizzazione
nociva, poiché creato dalla sola rimozione di terriccio senza taglio di alberi.
4.
L’Ufficio forestale VIII circondario ha
considerato che gli interventi in oggetto non sono di semplice manutenzione e
ledono le normative forestali (cfr. incarto citato doc. H del 21 novembre
2002).
La CRTE 1 ha precisato che la “pista abusiva in area forestale,
su di una superficie di ca. 150 m2” viola gli art. 16 cpv. 1 LFo
e 14 cpv. 1 LCFo (cfr. incarto citato, doc. J del 22 ottobre 2003 e doc. K del
5 dicembre 2003). La medesima autorità ha ripreso tali considerazioni nella
decisione impugnata, ritenendo che l’interessato “riconferma l’intenzione di
non voler procedere a nessun intervento di ripristino, considerando l’accesso
(abusivo) in questione a lui indispensabile per i lavori di ripristino del
rustico; […] chiede ulteriore tempo e comprensione vista la sua grave
malattia ed i lunghi tempi di cura (ca. 3 mesi). Oggi dopo oltre un anno, la
situazione risulta tuttavia immutata”.
5.
In merito agli interventi eseguiti nell’area
forestale, si rileva quanto segue.
La costruzione di sentieri nelle zone di difficile accesso (cfr.
Considerandi
art. 19 cpv. 2 lett. d OFo) e la creazione di un nuovo soprassuolo (cfr. art.
19.
cpv. 3 lett. a OFo) rientrano nei provvedimenti selvicolturali di competenza
cantonale nell’ambito della gestione della foresta (cfr. art. 18 OFo; 20 LFo).
È quindi di meridiana evidenza che l’iniziativa privata è esclusa.
Siffatta tesi è confermata dall’esigenza di un’autorizzazione (cfr. art.
5, 11, 16, 21 LFo; 5 LCFo; 7, 39 segg. RLCFo) e di una
formazione specializzata (cfr. art. 29 segg. LFo; 26 segg. LCFo; 48
segg. RLCFo) per potere intervenire sulle aree forestali.
A tal proposito giova notare che l’interesse pubblico a conservare
la foresta è dato per scontato e non deve essere dimostrato; l’imperativo di
conservare quest’ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla
funzione dell’area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole
o non curate (DTF 117 Ib 325 cons. 2).
Inoltre l’interesse pubblico alla salvaguardia del bosco prevale su
quello privato a disporre di un accesso per meri motivi soggettivi; quali sono
le questioni finanziarie o la comodità di avere un accesso veicolare a un fondo
discosto (cfr. RDAT N. 67/I 1998).
La creazione
di una pista larga 2-3 m (cfr. osservazioni della CRTE 1 del 10 agosto 2005
pag. 4 in fondo), in una zona densa di vegetazione come quella in esame (cfr. incarto della CRTE 1 doc. A pag. 4 e 5, foto 2 e 4), può
causare una limitazione in crescita delle piante (cfr. art. 21 lett. c RLCFo).
L’art. 22
cpv. 1 in initio RLCFo riprende il divieto di utilizzazioni dannose
espresso al disposto precedente, ammettendo però delle deroghe a determinate
condizioni (cpv. 1 lett. a, b e c). Le autorizzazioni eccezionali possono
essere concesse per alcune opere (art. 22 cpv. 3 RLCFo), tra cui gli accessi
agricoli larghi al massimo 2 m e senza manufatti (lett. f). È opportuno notare
che la pista in esame non sarebbe neppure autorizzabile eccezionalmente quale
accesso agricolo, poiché manca lo scopo agricolo (cfr. RDAT N.
67/I 1998); in assenza di questo presupposto (cfr. art. 22 cpv. 3 lett.
f RLCFo a contrario; Rapporto esplicativo alla Revisione parziale della
Legge federale sulle foreste del 4 luglio 2005 pag. 9 ad art. 16 LFo), essa è
da ritenersi un’utilizzazione dannosa ai sensi dell’art. 21 RLCFo.
Dalla documentazione fotografica (cfr. incarto della CRTE 1 doc. A
pag. 4 e segg.) emerge che la pista è stata creata in una zona di bosco fitto;
inoltre lo spostamento di terriccio e l’allargamento del sentiero sono avvenuti
quasi a contatto con gli arbusti presenti. È palese che l’immediata prossimità
della pista con gli alberi è tale da compromettere lo sviluppo e la
sopravvivenza di questi ultimi; in particolare il loro apparato radicale
rischia di essere danneggiato o non potersi estendere in modo regolare.
Del resto lo spostamento di terriccio costituisce già di per sé una
modifica del soprassuolo boschivo (cfr. art. 19 cpv. 3 lett. a OFo).
Come rilevato
poc’anzi, gli interventi eseguiti dal ricorrente appaiono propri ad intralciare
o mettere in pericolo le funzioni o la gestione della foresta (cfr. art. 16
cpv. 1 LFo) e a limitare la crescita delle piante (cfr. art. 21 lett. c RLCFo).
Da quanto esposto risulta che le violazioni ascritte all’insorgente
nella decisione impugnata sono fondate (cfr. art. 16 cpv. 1 LFo; 14 cpv. 1 LCFo).
6.
Nelle dichiarazioni summenzionate il
ricorrente ha manifestato la volontà di servirsi a proprio piacimento dell’area
adiacente al rustico, compresa la zona forestale, per completare i lavori alla
sua proprietà (cfr. incarto della CRTE 1 doc. D del 28 settembre 2002 punti 1,
2.
e 3).
Inoltre egli sapeva che si trattava di un fondo comprendente un’area
suscettibile di appartenere alla zona forestale, poiché nel 1989 gli era stato
richiesto d’inoltrare una domanda d’accertamento della natura boschiva (cfr.
osservazioni della CRTE 1 del 10 agosto 2005 pag. 2).
I suoi interventi sono voluti e progettati per poter procedere al
rifacimento del tetto dello stabile. Egli si è creato gli spazi necessari al trasporto
e al deposito del materiale di costruzione, considerando l’infrazione alla
legislazione forestale come la conseguenza necessaria per attuare il fine da
lui perseguito, perciò egli ha agito intenzionalmente (cfr. DTF 119 IV 190
cons. 2 c; art. 18 cpv. 2 CP).
In siffatte circostanze, la tesi ricorsuale relativa alla negligenza
si rivela infondata.
7.
Per quanto attiene alla malattia del
ricorrente, occorre osservare che tutte le autorità intervenute ne hanno tenuto
conto e hanno concesso a quest’ultimo dei periodi molto ampi per eseguire
quanto previsto al sopralluogo del 5 settembre 2002. Del resto l’interessato
avrebbe potuto predisporre un ripristino e il deposito della domanda di
costruzione tramite l’intervento di terzi.
8.
Relativamente all’ammontare della multa, si
osserva che nonostante le varie delucidazioni, gli incontri, i lunghi tempi
concessi, l’interessato non ha intrapreso nulla per porre rimedio ai suoi
interventi. Anzi, egli ha ripetutamente dato seguito al proprio apprezzamento
invece di affidarsi a quello dell’autorità (cfr. considerazioni esposte in
merito ai muri, ai ripari, alla pendenza, incarto della CRTE 1 doc. D del 28
settembre 2002).
Dall’agosto-settembre 2002 si è protratta una situazione illegale,
che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto sanare. Invece egli non ha modificato
alcunché, né ha dato prova di volere intraprendere nulla in merito. Per raggiungere
i propri obiettivi altre soluzioni erano del resto possibili (come un trasporto
del materiale tramite elicottero).
Considerate le varie occasioni accordate al ricorrente per
ripristinare la situazione illegale, nonché gli anni trascorsi (pur tenendo
conto dei problemi di salute di quest’ultimo), la persistenza nel volere
continuare con modalità illecite a servirsi di una zona boschiva per dei fini
personali, la multa inflitta appare giustificata ed è peraltro contenuta nei
limiti concessi dalla legge.
In via subordinata il ricorrente chiede una riduzione della multa
sostenendo che “le sue possibilità finanziarie sono più che modeste”.
Per questa sua asserzione non fornisce tuttavia alcun elemento di
giudizio: non è quindi possibile determinarsi in merito.
9.
In esito, il ricorso è respinto, seguito da
tassa e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 16 cpv. 1, 43 cpv. 1 LFo;
14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-
e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di
Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale
conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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