30.2005.232
Assumere apprendista straniero senza aver verificato autorizzazione a lavorare
5 dicembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.232
Data decisione, Autorità:
05.12.2005, PRPEN
Titolo:
Assumere apprendista straniero senza aver verificato autorizzazione a lavorare
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
cpv. 1 cf. 23 LDDS
Incarto
n.
30.2005.232
05 884/208
Bellinzona
5
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
vice cancelliere Curzio Andreoli in qualità di segretario per statuire sul
ricorso 14 luglio 2005 presentato da
RI 1 ,
rappr. da: RA
1,
contro
la decisione
1° luglio 2005 n. 05 884/208 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell’immigrazione,
viste le osservazioni 6 settembre 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
A. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione con RI 1, responsabile per la formazione all’interno della RA
1, una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle
spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha impiegato in
qualità di apprendista muratore, dal __________ al __________, il cittadino
comunitario __________, __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei
permessi e dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività.”
Fatti
I fatti sono stati accertati
in occasione dell’interrogatorio di __________ avvenuto il __________ dinnanzi
alla Polizia Cantonale, Gendarmeria di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS, 38 RLaLPS-CE/AELS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1, rappresentato dalla RA 1, si aggrava ora davanti
a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione propone, per contro, la reiezione del gravame.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 3 cpv. 3
LDDS uno straniero non domiciliato sul suolo elvetico può assumere un impiego
unicamente se il permesso di dimora lo consente.
L’art. 6 OLS precisa
dal canto suo che dev’essere considerata quale attività lucrativa qualsiasi
attività dipendente o indipendente che normalmente genera un guadagno, anche
nel caso in cui questa sia esercitata a titolo gratuito.
L’art. 10 OLS impone al datore
di lavoro di verificare la possibilità per uno straniero di esercitare una
professione prima di procedere alla sua assunzione.
Le contravvenzioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.
2'000.- e nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena (cfr. art.
23.
cpv. 6 LDDS).
Il ricorrente richiama le
osservazioni 1° aprile 2005 significate dalla RA 1 all’indirizzo della Sezione
dei permessi e dell’immigrazione contesta la multa inflittagli in quanto non
avrebbe commesso alcuna negligenza.
Di parere opposto l’autorità
amministrativa. Essa rileva che l’apprendista __________ ha lavorato per il
periodo dal __________ al __________ sprovvisto della necessaria
autorizzazione. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione aggiunge ancora che
“… In merito alla regolamentazione di cittadini comunitari desiderosi di
svolgere attività lucrativa su suolo svizzero in qualità di frontaliere, la
scrivente autorità precisa che l’attività può essere iniziata solo dopo aver
presentato la relativa domanda. Pertanto la prova dell’infrazione è data in
quanto il Sig. __________ ha iniziato a lavorare prima dell’inoltro della
succitata domanda. … ”.
3.
In data 21 giugno 1999
la Confederazione Svizzera ha concluso con gli Stati membri della Comunità
europea (CE) l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato
in vigore il 1° giugno 2002.
La seconda fase delle
disposizioni transitorie dell’ALC è effettiva dal 1° giugno 2004. Il testo
legislativo si applica alla fattispecie in esame dal momento che __________ è
un cittadino italiano. Di conseguenza, la legge federale concernente la dimora
e il domicilio degli stranieri (LDDS) e le relative norme esecutive sono
applicabili solo in via sussidiaria oppure nel caso in cui prevedano uno
statuto più vantaggioso (cfr. art. 12 ALC, 1 LDDS).
I cittadini provenienti da uno
Stato della CE/AELS che sono domiciliati nella zona di frontiera straniera
adiacente alla Svizzera e che dimostrano di disporre di un impiego nella zona
di frontiera svizzera ottengono un permesso per frontalieri la cui durata
dipende dal periodo d’impiego (cfr. art. 7 Allegato I ALC). La realizzazione di
tali presupposti conferisce un diritto generale al rilascio del permesso (cfr. sito
www.imes.admin.ch - Istruzioni OLCP, pag. 23 pto 3.1).
Nel caso di specie, al
lavoratore incombeva pertanto unicamente una notifica presso la competente
autorità in vista del rilascio del permesso G CE/AELS (cfr. art. 2 cpv. 4
Allegato I ALC; 2 cpv. 1 LDDS; 2 cpv. 6 ODDS).
L’art. 10 OLS tratta invece
dell’obbligo di verifica del datore di lavoro per quanto attiene
all’autorizzazione del dipendente ad assumere un impiego.
Ne consegue che quest’ultimo
disposto non trova concreta applicazione nel caso in esame. Il fatto imputato a
RI 1 non configura alcuna infrazione alla legislazione sugli stranieri
sanzionabile in virtù dell’art. 23 LDDS (cfr. art. 54 OLS).
4.
Alla luce delle
considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la decisione
impugnata annullata.
Non si prelevano né tasse, né
spese per l’odierno giudizio.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli 1 segg. ALC; 1 segg. OLCP;
art. 1, 2 cpv. 1, 3 cpv. 3, 23 LDDS; 2 cpv. 6 ODDS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse, né spese.
3. Intimazione a:
.
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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