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Decisione

30.2005.232

Assumere apprendista straniero senza aver verificato autorizzazione a lavorare

5 dicembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti sono stati accertati

in occasione dell’interrogatorio di __________ avvenuto il __________ dinnanzi

alla Polizia Cantonale, Gendarmeria di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS, 38 RLaLPS-CE/AELS.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1, rappresentato dalla RA 1, si aggrava ora davanti

a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione propone, per contro, la reiezione del gravame.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 3 cpv. 3

LDDS uno straniero non domiciliato sul suolo elvetico può assumere un impiego

unicamente se il permesso di dimora lo consente.

L’art. 6 OLS precisa

dal canto suo che dev’essere considerata quale attività lucrativa qualsiasi

attività dipendente o indipendente che normalmente genera un guadagno, anche

nel caso in cui questa sia esercitata a titolo gratuito.

L’art. 10 OLS impone al datore

di lavoro di verificare la possibilità per uno straniero di esercitare una

professione prima di procedere alla sua assunzione.

Le contravvenzioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.

2'000.- e nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena (cfr. art.

23.

cpv. 6 LDDS).

Il ricorrente richiama le

osservazioni 1° aprile 2005 significate dalla RA 1 all’indirizzo della Sezione

dei permessi e dell’immigrazione contesta la multa inflittagli in quanto non

avrebbe commesso alcuna negligenza.

Di parere opposto l’autorità

amministrativa. Essa rileva che l’apprendista __________ ha lavorato per il

periodo dal __________ al __________ sprovvisto della necessaria

autorizzazione. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione aggiunge ancora che

“… In merito alla regolamentazione di cittadini comunitari desiderosi di

svolgere attività lucrativa su suolo svizzero in qualità di frontaliere, la

scrivente autorità precisa che l’attività può essere iniziata solo dopo aver

presentato la relativa domanda. Pertanto la prova dell’infrazione è data in

quanto il Sig. __________ ha iniziato a lavorare prima dell’inoltro della

succitata domanda. … ”.

3.

In data 21 giugno 1999

la Confederazione Svizzera ha concluso con gli Stati membri della Comunità

europea (CE) l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato

in vigore il 1° giugno 2002.

La seconda fase delle

disposizioni transitorie dell’ALC è effettiva dal 1° giugno 2004. Il testo

legislativo si applica alla fattispecie in esame dal momento che __________ è

un cittadino italiano. Di conseguenza, la legge federale concernente la dimora

e il domicilio degli stranieri (LDDS) e le relative norme esecutive sono

applicabili solo in via sussidiaria oppure nel caso in cui prevedano uno

statuto più vantaggioso (cfr. art. 12 ALC, 1 LDDS).

I cittadini provenienti da uno

Stato della CE/AELS che sono domiciliati nella zona di frontiera straniera

adiacente alla Svizzera e che dimostrano di disporre di un impiego nella zona

di frontiera svizzera ottengono un permesso per frontalieri la cui durata

dipende dal periodo d’impiego (cfr. art. 7 Allegato I ALC). La realizzazione di

tali presupposti conferisce un diritto generale al rilascio del permesso (cfr. sito

www.imes.admin.ch - Istruzioni OLCP, pag. 23 pto 3.1).

Nel caso di specie, al

lavoratore incombeva pertanto unicamente una notifica presso la competente

autorità in vista del rilascio del permesso G CE/AELS (cfr. art. 2 cpv. 4

Allegato I ALC; 2 cpv. 1 LDDS; 2 cpv. 6 ODDS).

L’art. 10 OLS tratta invece

dell’obbligo di verifica del datore di lavoro per quanto attiene

all’autorizzazione del dipendente ad assumere un impiego.

Ne consegue che quest’ultimo

disposto non trova concreta applicazione nel caso in esame. Il fatto imputato a

RI 1 non configura alcuna infrazione alla legislazione sugli stranieri

sanzionabile in virtù dell’art. 23 LDDS (cfr. art. 54 OLS).

4.

Alla luce delle

considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la decisione

impugnata annullata.

Non si prelevano né tasse, né

spese per l’odierno giudizio.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli 1 segg. ALC; 1 segg. OLCP;

art. 1, 2 cpv. 1, 3 cpv. 3, 23 LDDS; 2 cpv. 6 ODDS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse, né spese.

3. Intimazione a:

.

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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