30.2005.24
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29 marzo 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
30.2005.24
Data decisione, Autorità:
29.03.2006, TCA
Titolo:
Contributi dovuti da persona senza attività lucrativa.Indennità giornaliere per malattia spettanti all'assicurato versate invece al datore di lavoro e esso le riversa all'assicuratore a compensazione d'un altro debito.Avallando detto meccanismo,è come se l'assicurato le avesse ricevute. sono reddito
COMPENSAZIONE
CONTRIBUTI
DEBITO
INDENNITÀ GIORNALIERA
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
REDDITO IN NATURA D'ALTRA SPECIE
art. 1a cpv. 1 let. a LAVS
art. 3 cpv. 1 LAVS
art. 10 LAVS
art. 28 OAVS
art. 29 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2005.24
30.2005.32
TB
Lugano
29 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2005 di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 marzo
2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
distinte decisioni del 23 dicembre 2004 (docc. D ed E), la Cassa CO 1 ha
fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 2 e RI 1 per l'anno 2003 a titolo di persone senza
attività lucrativa basandosi sui dati da essi indicati. Ritenuta una sostanza
netta di Fr. 163'208.- ed un reddito percepito sotto forma di rendite d'ogni
genere pari a Fr. 134'198.-,
la Cassa ha chiesto a ciascun coniuge il pagamento di un contributo di Fr. 2'781,55,
sulla base di un totale intermedio di Fr. 2'847'168.- e di una
sostanza determinante di Fr. 1'423'584.-.
1.2. Con un unico
atto del 27 dicembre 2004 (doc. F) gli assicurati si sono opposti contro le
predette decisioni, osservando che dal reddito del 2003 percepito sotto forma
di indennità giornaliere andava dedotto l'importo di Fr. 5'486.-
ricevuto dall'assicurato RI 1 quale
rendita AI.
L'Amministrazione ha accertato presso l'assicuratore privato __________ che le indennità giornaliere per
malattia versate all'opponente
nel 2003 ammontavano in realtà a Fr. 200'001,75, (doc. 4), circostanza, questa, che peggiorava la sua
situazione. La Cassa ha quindi dato la possibilità agli assicurati di ritirare
l'opposizione (doc. 5), ma con
scritto del 1° febbraio 2005 (doc. 6) essi l'hanno mantenuta, precisando di aver ricevuto come indennità
giornaliere per malattia soltanto Fr. 134'198,15, mentre i restanti Fr. 65'803,60 sono stati incassati dalla società __________, della quale l'opponente era direttore. La società stessa
li ha poi girati nuovamente all'assicuratore a saldo del pagamento dei premi arretrati del 2002 del
fondo di previdenza del personale della medesima SA (doc. G). Non avendo dunque
effettivamente incassato questi Fr. 65'803,60, gli assicurati chiedono che tale somma sia dedotta dal loro
reddito.
1.3. Con
decisione su opposizione del 25 marzo 2005 (doc. A), la Cassa di compensazione
ha esposto i princìpi applicabili alle persone senza attività lucrativa.
Entrando poi nel merito della fattispecie, ha precisato che la direttiva N. 2073
DIN non contempla la possibilità di esonerare dal pagamento degli oneri sociali
le indennità giornaliere concesse da una cassa malati, ma trasferite ad un
istituto di previdenza per pagare dei premi arretrati. Pertanto, la decisione
formale è stata rettificata in via provvisoria, fissando un reddito sotto forma
di rendite corrispondente a Fr. 194'515,75 (Fr. 200'001,75
– Fr. 5'486.-).
1.4. Con ricorso
del 18 aprile 2005 (doc. I) interposto dall'avv. RA 1, gli assicurati ribadiscono le argomentazioni già
sollevate. Precisano di non aver conseguito, nel senso di incassato, l'indennità giornaliera di Fr. 65'803,60 trattenuta dal datore di lavoro, per
cui il reddito va fissato in Fr. 128'712,15 ed è su tale importo che essi devono pagare i contributi
personali.
Nella propria risposta la Cassa ha confermato la
decisione su opposizione, precisando che "conseguire" una rendita ai
sensi della direttiva N. 2072 DIN significa "riuscire ad ottenere a
raggiungere" e non necessariamente "incassare materialmente"
una rendita (doc. III). I ricorrenti riaffermano per contro che il loro reddito
finale vada ridotto dell'importo
di Fr. 65'803,60 (doc. V).
in
diritto
2.1. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone
fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a
LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati
sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo
inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e
dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso
femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Tuttavia, l’età di pensionamento della donna è
fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della
revisione legislativa) e a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1
delle Disposizioni transitorie relative alla 10a revisione della LAVS).
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è
pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non
esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i
contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di
rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del
5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua giurisprudenza, il TFA ha costantemente
interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite"
in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di
importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla
riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una
rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni
in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le
caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato,
occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di
elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di
una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC
1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
2.2. La
giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di
rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag.
473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211),
le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza
accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere
dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per
perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite
versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC
1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali
estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994
pag. 207), i redditi del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag.
204).
Al contrario, non rientrano nel concetto di
rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le
PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC
1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante
conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli,
a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite
per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima
è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique
VSI 1994 pag. 207).
2.3. Per sostanza
ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili
di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952
pag. 94; KÄSER, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15).
Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie
qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174;
RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha
l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciò nondimeno, computabile è unicamente la
sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra
l’altro, i relativi debiti (KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen
AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des articles
1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag.
347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “se una persona
coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi
contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito
determinante per la rendita dei coniugi”.
Quindi, i contributi della singola persona
sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da
pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il
loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato
(GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25).
Il Tribunale federale, a questo proposito, ha
stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione
(STFA inedita del 18 gennaio 2001 nella causa W., consid. 2
b, H 199/00; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 =
Pratique VSI 1999 pag. 204).
2.4. Il
contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per
ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Fatti
I contributi sono calcolati sul reddito effettivo
conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza
al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due
anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito
al 1° gennaio di ogni anno (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la
sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente
tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali
comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (KÄSER, op.
cit., pag. 231, N. 10.34).
La determinazione del reddito conseguito in forma
di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione
delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le
comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa
della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello
dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone
senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2085).
Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori
indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei
contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
2.5. Nella
fattispecie in esame, controverso è l'ammontare degli elementi presi in
considerazione dalla Cassa per il calcolo dei contributi dovuti da RI 2 e RI 1 per
l'anno 2003.
I ricorrenti sostengono che l'amministrazione ha
sbagliato includendo nel loro reddito percepito sotto forma di rendite d'ogni genere, l'importo delle indennità giornaliere per malattia che l'assicurato avrebbe dovuto ricevere.
A loro dire, è a seguito di un errato procedere
dell'assicuratore __________,
che ha dato seguito ad un ordine scorretto ricevuto dall'amministratore unico della SA per la quale
il ricorrente lavorava, che le indennità che gli spettavano sono state invece
versate alla SA e quest'ultima
le ha nuovamente girate all'assicuratore
a saldo del pagamento dei premi LPP del 2002, che la stessa SA avrebbe dovuto versare.
Di conseguenza, siccome l'importo
di Fr. 65'803,60 non è ancora
stato versato all’assicurato, non può essere computato nei suoi redditi. Questo
ammontare costituirebbe una mera aspettativa salariale della quale non hanno potuto
disporre, perciò su di esso non possono essere calcolati i contributi.
2.6. Dagli atti
emerge innanzitutto che nel 2003 l'ex datore di lavoro dell'insorgente si trovava verosimilmente in una precaria situazione
finanziaria, se le indennità giornaliere per malattia che spettavano a RI 1 sono
state riversate all'assicuratore
privato per il pagamento di altre pendenze.
Considerandi
In secondo luogo, d'un canto appare discutibile che il ricorrente, nelle sue vesti di
direttore della SA, non fosse al corrente della decisione presa dall'amministratore unico di utilizzare le
indennità giornaliere per malattia che spettavano al primo per pagare i contributi
scaduti del 2002 del fondo di previdenza della società. D'altro canto, le tavole processuali
dimostrano che il ricorrente ha più volte tentato di farsi versare da __________
le indennità per malattia che gli spettavano di diritto, senza però nulla
ottenere (docc. H, L ed N).
Tuttavia, il 27 agosto 2003 (doc. O) le parti
interessate (RI 1, __________ e __________) hanno raggiunto un accordo concernente
la compensazione di Fr. 50'411,40
che, fino a quel momento, l'assicuratore
privato aveva eseguito con l'importo
di Fr. 65'803,60 dovuto dall'ex datrice di lavoro del ricorrente quale
pagamento dei contributi LPP per l'anno 2002. In altri termini, le indennità per perdita di guadagno
che spettavano di diritto all'assicurato,
pari a Fr. 547,95 al giorno, per i mesi di maggio-luglio 2003 (per un totale di
Fr. 50'411,40) non sono state
versate al beneficiario diretto, come lo stesso aveva richiesto (doc. H),
bensì, a suo discapito, alla SA per ordine del suo amministratore unico.
Ciò nonostante, al fine di tacitare completamente
l'assicuratore privato, le medesime
parti hanno concordato di compensare anche l'ultima tranche dovuta dei contributi LPP con le indennità
giornaliere appartenenti, per diritto, al ricorrente, suddividendo sull'arco di tre mesi la compensazione del saldo
di Fr. 15'392,20 (Fr. 6'986,45 in agosto, Fr. 6'486,45 in settembre e Fr. 1'919,30 in ottobre 2003). La rimanenza delle
indennità giornaliere è stata per contro versata all'assicurato, così come dal novembre 2003 compreso le intere indennità
maturate.
Secondo il TCA, avallando questa particolare compensazione fra dei contributi LPP
dovuti da una persona giuridica con delle indennità giornaliere per perdita di
guadagno riguardanti una persona fisica, indipendentemente dalla verifica della
legittimità di una tale operazione che può qui rimanere irrisolta, il ricorrente
ha liberamente e spontaneamente rinunciato a far valere il suo diritto alla
restituzione delle indennità, di cui era l'unico beneficiario, presso la società sua datrice di lavoro, la sola
debitrice dei contributi LPP nei confronti di __________.
E ciò, malgrado fosse un suo incontestato diritto
percepirle direttamente, in qualità di beneficiario diretto dell'intero importo di Fr. 65'803,60 maturato nei mesi di maggio-ottobre
2003.
A tal proposito, questo Tribunale osserva inoltre
che già nei mesi precedenti la compensazione in discussione, l'insorgente aveva rinunciato a ricevere
direttamente queste indennità. Prova ne è che con scritto del 27 aprile 2003
(doc. H) il ricorrente, direttore della SA, ha invitato l'assicuratore __________, a far conto da
quello stesso mese, a versargli le indennità per incapacità lavorativa direttamente
su un conto bancario intestato alla moglie, anziché continuare ad accreditare l'ammontare a lui dovuto a dipendenza della
sua malattia sul conto corrente postale intestato alla datrice di lavoro.
In queste circostanze, non spetta all'AVS/AI/IPG sopportare le conseguenze della
ratifica, da parte del ricorrente, di un accordo spontaneo e alquanto inusuale
oltre che pregiudizievole dei suoi interessi. Tutto ben considerato, all'importo di Fr. 65'803,60 che spettava al ricorrente a dipendenza della sua malattia va
quindi attribuita la veste di indennità giornaliere per malattia comunque
percepite avendo egli potuto liberamente disporne.
Per ricuperare quanto di sua pertinenza, il
ricorrente dovrà, semmai, rivolgersi alla sua ex datrice di lavoro, attualmente
in procedura di moratoria concordataria.
Visto quanto precede, le argomentazioni fornite dai
ricorrenti si rivelano infondate. Il ricorso va pertanto respinto e la
decisione impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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