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Decisione

30.2005.24

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 marzo 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi sono calcolati sul reddito effettivo

conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza

al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due

anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito

al 1° gennaio di ogni anno (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la

sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente

tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali

comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (KÄSER, op.

cit., pag. 231, N. 10.34).

La determinazione del reddito conseguito in forma

di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione

delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le

comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa

della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello

dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone

senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2085).

Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori

indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei

contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

2.5. Nella

fattispecie in esame, controverso è l'ammontare degli elementi presi in

considerazione dalla Cassa per il calcolo dei contributi dovuti da RI 2 e RI 1 per

l'anno 2003.

I ricorrenti sostengono che l'amministrazione ha

sbagliato includendo nel loro reddito percepito sotto forma di rendite d'ogni genere, l'importo delle indennità giornaliere per malattia che l'assicurato avrebbe dovuto ricevere.

A loro dire, è a seguito di un errato procedere

dell'assicuratore __________,

che ha dato seguito ad un ordine scorretto ricevuto dall'amministratore unico della SA per la quale

il ricorrente lavorava, che le indennità che gli spettavano sono state invece

versate alla SA e quest'ultima

le ha nuovamente girate all'assicuratore

a saldo del pagamento dei premi LPP del 2002, che la stessa SA avrebbe dovuto versare.

Di conseguenza, siccome l'importo

di Fr. 65'803,60 non è ancora

stato versato all’assicurato, non può essere computato nei suoi redditi. Questo

ammontare costituirebbe una mera aspettativa salariale della quale non hanno potuto

disporre, perciò su di esso non possono essere calcolati i contributi.

2.6. Dagli atti

emerge innanzitutto che nel 2003 l'ex datore di lavoro dell'insorgente si trovava verosimilmente in una precaria situazione

finanziaria, se le indennità giornaliere per malattia che spettavano a RI 1 sono

state riversate all'assicuratore

privato per il pagamento di altre pendenze.

Considerandi

In secondo luogo, d'un canto appare discutibile che il ricorrente, nelle sue vesti di

direttore della SA, non fosse al corrente della decisione presa dall'amministratore unico di utilizzare le

indennità giornaliere per malattia che spettavano al primo per pagare i contributi

scaduti del 2002 del fondo di previdenza della società. D'altro canto, le tavole processuali

dimostrano che il ricorrente ha più volte tentato di farsi versare da __________

le indennità per malattia che gli spettavano di diritto, senza però nulla

ottenere (docc. H, L ed N).

Tuttavia, il 27 agosto 2003 (doc. O) le parti

interessate (RI 1, __________ e __________) hanno raggiunto un accordo concernente

la compensazione di Fr. 50'411,40

che, fino a quel momento, l'assicuratore

privato aveva eseguito con l'importo

di Fr. 65'803,60 dovuto dall'ex datrice di lavoro del ricorrente quale

pagamento dei contributi LPP per l'anno 2002. In altri termini, le indennità per perdita di guadagno

che spettavano di diritto all'assicurato,

pari a Fr. 547,95 al giorno, per i mesi di maggio-luglio 2003 (per un totale di

Fr. 50'411,40) non sono state

versate al beneficiario diretto, come lo stesso aveva richiesto (doc. H),

bensì, a suo discapito, alla SA per ordine del suo amministratore unico.

Ciò nonostante, al fine di tacitare completamente

l'assicuratore privato, le medesime

parti hanno concordato di compensare anche l'ultima tranche dovuta dei contributi LPP con le indennità

giornaliere appartenenti, per diritto, al ricorrente, suddividendo sull'arco di tre mesi la compensazione del saldo

di Fr. 15'392,20 (Fr. 6'986,45 in agosto, Fr. 6'486,45 in settembre e Fr. 1'919,30 in ottobre 2003). La rimanenza delle

indennità giornaliere è stata per contro versata all'assicurato, così come dal novembre 2003 compreso le intere indennità

maturate.

Secondo il TCA, avallando questa particolare compensazione fra dei contributi LPP

dovuti da una persona giuridica con delle indennità giornaliere per perdita di

guadagno riguardanti una persona fisica, indipendentemente dalla verifica della

legittimità di una tale operazione che può qui rimanere irrisolta, il ricorrente

ha liberamente e spontaneamente rinunciato a far valere il suo diritto alla

restituzione delle indennità, di cui era l'unico beneficiario, presso la società sua datrice di lavoro, la sola

debitrice dei contributi LPP nei confronti di __________.

E ciò, malgrado fosse un suo incontestato diritto

percepirle direttamente, in qualità di beneficiario diretto dell'intero importo di Fr. 65'803,60 maturato nei mesi di maggio-ottobre

2003.

A tal proposito, questo Tribunale osserva inoltre

che già nei mesi precedenti la compensazione in discussione, l'insorgente aveva rinunciato a ricevere

direttamente queste indennità. Prova ne è che con scritto del 27 aprile 2003

(doc. H) il ricorrente, direttore della SA, ha invitato l'assicuratore __________, a far conto da

quello stesso mese, a versargli le indennità per incapacità lavorativa direttamente

su un conto bancario intestato alla moglie, anziché continuare ad accreditare l'ammontare a lui dovuto a dipendenza della

sua malattia sul conto corrente postale intestato alla datrice di lavoro.

In queste circostanze, non spetta all'AVS/AI/IPG sopportare le conseguenze della

ratifica, da parte del ricorrente, di un accordo spontaneo e alquanto inusuale

oltre che pregiudizievole dei suoi interessi. Tutto ben considerato, all'importo di Fr. 65'803,60 che spettava al ricorrente a dipendenza della sua malattia va

quindi attribuita la veste di indennità giornaliere per malattia comunque

percepite avendo egli potuto liberamente disporne.

Per ricuperare quanto di sua pertinenza, il

ricorrente dovrà, semmai, rivolgersi alla sua ex datrice di lavoro, attualmente

in procedura di moratoria concordataria.

Visto quanto precede, le argomentazioni fornite dai

ricorrenti si rivelano infondate. Il ricorso va pertanto respinto e la

decisione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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