30.2005.242
LDist.: violazione dell'obbligo del datore di lavoro di dare informazioni all'autorità di controllo.
30 novembre 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.242
Data decisione, Autorità:
30.11.2005, PRPEN
Titolo:
LDist.: violazione dell'obbligo del datore di lavoro di dare informazioni all'autorità di controllo.
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
art. 23 LDDS
Incarto
n.
30.2005.242/AMM
Bellinzona
30
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 21 luglio 2005
presentato dalla
RI 1
(DI 1)
contro
la decisione
del 5 luglio 2005 emessa dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, Bellinzona,
viste le osservazioni del 7 settembre
2005 presentate dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 5 luglio
2005, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha riconosciuto la RI 1 colpevole
di avere trasmesso alla competente autorità di controllo “unicamente le
fatture emesse dalla __________ Milano alla società __________, I-Olgiate Comasco
e non le buste paga dei lavoratori distaccati”;
che in applicazione della
pena, l’autorità ha inflitto alla società una multa di fr. 5900.–;
che la RI 1 è insorta contro
tale decisione con un ricorso del 21 luglio 2005, nel quale postula
l’annullamento del querelato giudizio o quanto meno – in subordine – una
riduzione della multa;
che nelle osservazioni del 7
settembre 2005, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro propone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
Considerandi
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l’art. 2 cpv. 1 lett. a LDist
reprime con una multa sino a fr. 40 000.– chiunque, in violazione
dell’obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente
informazioni false; in casi di lieve entità, l’autorità può prescindere dal
perseguimento penale (cpv. 2);
che l’Ufficio dell’ispettorato
del lavoro rimprovera alla multata – come si è detto – di avere trasmesso alla
competente autorità di controllo “unicamente le fatture emesse dalla __________
Milano alla società ____________________, I-Olgiate Comasco e non le buste paga
dei lavoratori distaccati”;
che la ricorrente si duole fra
l’altro di come l’autorità di primo grado – qualora avesse ritenuto insufficienti
le fatture prodotte – avrebbe dovuto assegnare un termine supplementare per
completare la documentazione, “ad esempio mediante produzione di una
dichiarazione di __________, rispettivamente fornire in modo diverso la prova
del trattamento salariale riservato nella fattispecie ai lavoratori distaccati,
evitando conclusioni a dir poco affrettate sull’operato e le intenzioni della
ditta” (ricorso, pag. 3 verso il basso);
che in concreto, le fatture
oggetto della decisione impugnata sono state prodotte dalla multata con lettera
del 13 dicembre 2004, in cui la società si è così espressa all’indirizzo
dell’autorità di controllo (v. doc. a nell’incarto richiamato):
“co[me]
da ns. colloquio telefonico Vi trasmettiamo le copie delle buste paga dei
dipendenti presenti nei sopracitati cantieri. Le fatture della ditta __________,
riportano i dati relativi alle busta paga da Voi richieste.
Siamo
a Vs. disposizione per ogni chiarimento in merito, ...”;
che essendo i conteggi salariali
del personale della __________ giocoforza in possesso di tale società, ben
poteva l’insorgente ragionevolmente considerare adempiuto – per quanto
possibile – il proprio dovere d’informare l’autorità di controllo;
che se quest’ultima avesse
ritenuto per converso insufficiente la documentazione fornita, essa avrebbe
dovuto perciò assegnare all’interessata – come sottolineato a ragione nel
ricorso – un termine per rimediare al difetto, se del caso richiedendo gli atti
a chi di dovere;
che nulla induce quindi a
ravvisare una violazione dell’obbligo d’informazione da parte della multata,
per il solo fatto di avere prodotto “unicamente le fatture emesse dalla __________
e non le buste paga dei lavoratori distaccati”;
che sotto questo profilo, le
argomentazioni ricorsuali si rivelano quindi provviste di buon diritto;
che per il resto, di possibili
false informazioni riguardo all’impiego di lavoratori altrui non v’è traccia
nella decisione impugnata, ragion per cui la questione non merita disamina in
questa sede;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza dell’autorità amministrativa (art. 15 cpv.
2.
LPContr);
che non si giustifica tuttavia
di addebitare tasse o spese all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, il quale
ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 12 cpv. 1 lett. a
LDist; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
L’importo di fr. 400.–
anticipato dalla ricorrente le sarà ritornato, previa indicazione di un conto
sul quale effettuare il versamento.
3. Intimazione a:
per sé e per la multata,
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster