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Decisione

30.2005.242

LDist.: violazione dell'obbligo del datore di lavoro di dare informazioni all'autorità di controllo.

30 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.242

Data decisione, Autorità:

30.11.2005, PRPEN

Titolo:

LDist.: violazione dell'obbligo del datore di lavoro di dare informazioni all'autorità di controllo.

IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA

art. 23 LDDS

Incarto

n.

30.2005.242/AMM

Bellinzona

30

novembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Carmela

Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 21 luglio 2005

presentato dalla

RI 1

(DI 1)

contro

la decisione

del 5 luglio 2005 emessa dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, Bellinzona,

viste le osservazioni del 7 settembre

2005 presentate dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 5 luglio

2005, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha riconosciuto la RI 1 colpevole

di avere trasmesso alla competente autorità di controllo “unicamente le

fatture emesse dalla __________ Milano alla società __________, I-Olgiate Comasco

e non le buste paga dei lavoratori distaccati”;

che in applicazione della

pena, l’autorità ha inflitto alla società una multa di fr. 5900.–;

che la RI 1 è insorta contro

tale decisione con un ricorso del 21 luglio 2005, nel quale postula

l’annullamento del querelato giudizio o quanto meno – in subordine – una

riduzione della multa;

che nelle osservazioni del 7

settembre 2005, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro propone di respingere il

ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

Considerandi

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che l’art. 2 cpv. 1 lett. a LDist

reprime con una multa sino a fr. 40 000.– chiunque, in violazione

dell’obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente

informazioni false; in casi di lieve entità, l’autorità può prescindere dal

perseguimento penale (cpv. 2);

che l’Ufficio dell’ispettorato

del lavoro rimprovera alla multata – come si è detto – di avere trasmesso alla

competente autorità di controllo “unicamente le fatture emesse dalla __________

Milano alla società ____________________, I-Olgiate Comasco e non le buste paga

dei lavoratori distaccati”;

che la ricorrente si duole fra

l’altro di come l’autorità di primo grado – qualora avesse ritenuto insufficienti

le fatture prodotte – avrebbe dovuto assegnare un termine supplementare per

completare la documentazione, “ad esempio mediante produzione di una

dichiarazione di __________, rispettivamente fornire in modo diverso la prova

del trattamento salariale riservato nella fattispecie ai lavoratori distaccati,

evitando conclusioni a dir poco affrettate sull’operato e le intenzioni della

ditta” (ricorso, pag. 3 verso il basso);

che in concreto, le fatture

oggetto della decisione impugnata sono state prodotte dalla multata con lettera

del 13 dicembre 2004, in cui la società si è così espressa all’indirizzo

dell’autorità di controllo (v. doc. a nell’incarto richiamato):

“co[me]

da ns. colloquio telefonico Vi trasmettiamo le copie delle buste paga dei

dipendenti presenti nei sopracitati cantieri. Le fatture della ditta __________,

riportano i dati relativi alle busta paga da Voi richieste.

Siamo

a Vs. disposizione per ogni chiarimento in merito, ...”;

che essendo i conteggi salariali

del personale della __________ giocoforza in possesso di tale società, ben

poteva l’insorgente ragionevolmente considerare adempiuto – per quanto

possibile – il proprio dovere d’informare l’autorità di controllo;

che se quest’ultima avesse

ritenuto per converso insufficiente la documentazione fornita, essa avrebbe

dovuto perciò assegnare all’interessata – come sottolineato a ragione nel

ricorso – un termine per rimediare al difetto, se del caso richiedendo gli atti

a chi di dovere;

che nulla induce quindi a

ravvisare una violazione dell’obbligo d’informazione da parte della multata,

per il solo fatto di avere prodotto “unicamente le fatture emesse dalla __________

e non le buste paga dei lavoratori distaccati”;

che sotto questo profilo, le

argomentazioni ricorsuali si rivelano quindi provviste di buon diritto;

che per il resto, di possibili

false informazioni riguardo all’impiego di lavoratori altrui non v’è traccia

nella decisione impugnata, ragion per cui la questione non merita disamina in

questa sede;

che gli oneri dell'attuale

giudizio seguirebbero la soccombenza dell’autorità amministrativa (art. 15 cpv.

2.

LPContr);

che non si giustifica tuttavia

di addebitare tasse o spese all’Ufficio dell’ispetto­rato del lavoro, il quale

ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che sulle ripetibili, la

LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta

all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un

simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.

2b);

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 12 cpv. 1 lett. a

LDist; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano tasse o spese,

né si assegnano ripetibili.

L’importo di fr. 400.–

anticipato dalla ricorrente le sarà ritornato, previa indicazione di un conto

sul quale effettuare il versamento.

3. Intimazione a:

per sé e per la multata,

.

Il giudice: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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